IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412,  recante  il «Regolamento per la progettazione, l'installazione,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai
fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.
4,  comma  4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;
  Visto  in  particolare  l'art.  2,  comma 2, del citato decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 412/1993, secondo cui la tabella in
allegato  A,  recante i gradi-giorno dei comuni italiani, puo' essere
modificata  ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio   e   dell'artiginato   (ora   Ministro   delle   attivita'
produttive),  anche  in  relazione all'istituzione di nuovi comuni, o
alle   modificazioni   dei   territori  comunali,  avvalendosi  delle
competenze   tecniche   dell'ENEA  ed  in  conformita'  ad  eventuali
metodologie fissate dall'UNI;
  Visti  i  decreti  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio e
dell'artigianato   del  16  maggio  1995  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6
ottobre  1997  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  242  del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 206 del 4
settembre  2000,  del  12  ottobre  2000  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3
aprile  2001  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  111  del  15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n 116 del 21
maggio  2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  n.  156  del  7  luglio  2001  recanti
«Modificazioni  ed  integrazioni  alla  tabella  relativa  alle  zone
climatiche   di   appartenenza   dei   comuni  italiani  allegata  al
regolamento  per  gli  impianti  termici  degli  edifici, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;
  Visti  i  decreti  del  Ministro  delle  attivita' produttive del 2
luglio  2001  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  236  del  10 ottobre 2001, del 3 luglio 2001 pubblicato
nella   Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana  n.  237
dell'11 ottobre  2001,  del  4  luglio 2001 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 45 del 22 febbraio 2002, del
12  luglio  2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n. 239 del 13 ottobre 2001, del 3 settembre 2001 pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  241  del
16 ottobre  2001,  del  13  settembre  2001 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2001, del 6
novembre  2001  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  46 del 23 febbraio 2002, del 3 dicembre 2001 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio
2002,  del  14 gennaio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  51  del  1°  marzo  2002, dell'8 marzo 2002
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78
del  3  aprile  2002,  del  15  marzo  2002 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2002, del 16
marzo  2002  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana  n.  104  del  6  maggio 2002, del 31 maggio 2002 pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana n. 147 del 25
giugno   2002,   dell'11  dicembre  2002  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2003, del 13
dicembre  2002  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  22 del 28 gennaio 2003, del 16 dicembre 2002 pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 22 del 28
gennaio   2003,  del  17  dicembre  2002  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, del 18
dicembre  2002  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  29 del 5 febbraio 2003, del 19 dicembre 2002 pubblicato
nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  36  del
13 febbraio  2003,  del  20  dicembre  2002 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del
27 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  36  del  13 febbraio 2003 e del 7 marzo 2003 pubblicato
nella   Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana   n.  82
dell'8 aprile   2003  recanti  «Modificazioni  ed  integrazioni  alla
tabella  relativa  alle  zone  climatiche  di appartenenza dei comuni
italiani  allegata  al  regolamento  per  gli  impianti termici degli
edifici,  emanato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412»;
  Vista  la  lettera  del  sindaco  del  comune  di  Villa Latina, in
provincia di Frosinone, prot. n. 636 del 17 marzo 2003, con la quale,
nell'evidenziare  elementi  geografici,  altimetrici, e climatici dei
comuni  limitrofi,  viene  chiesta  la  verifica  dell'esattezza  dei
parametri  che  hanno  determinato l'attribuzione del comune di Villa
Latina  alla  zona climatica D, ai fini dell'inserimento del medesimo
comune nella zona climatica E;
  Viste  le  valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota prot
n. UDA/2003/924 del 9 aprile 2003, dalle quali risulta che in sede di
compilazione della tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica  26 agosto 1993, n. 412, e' stato presumibilmente commesso
un  errore  nel  calcolo  dei gradi-giorno da attribuire al comune di
Villa   Latina,   e   che   nella  base  delle  risultanze  tecniche,
conformemente  alla metodologia fissata dal decreto citato, al comune
di   Villa   Latina   vanno   attribuiti  1845  gradi-giorno  con  il
mantenimento della zona climatica D;
  Tenuto  conto  che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di
determinazione dei gradi-giorni;
  Ritenuto  di  dover  procedere  alle  necessarie  rettifiche  della
tabella allegato A al citato regolamento;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Nella  tabella  allegato  A  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica  26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune
di Villa Latina, in provincia di Frosinone, sono sostituite da quelle
di seguito elencate:

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    pr     |    z     |    gr-g     |    alt    |       comune
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    FR     |    D     |    1845     |    415    |    Villa Latina

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 maggio 2003
                                                 Il Ministro: Marzano