IL DIRETTORE GENERALE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
                             consumatore

  Visti  i  decreti  28 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002,
20 novembre   2002   e  11 marzo  2003,  con  i  quali  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
denominato «Certiprodop S.r.l.», con decreto del 18 dicembre 1998, e'
stata prorogata fino al 31 luglio 2003;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione  di  origine  protetta  «Formai  de Mut dell'Alta Valle
Brembana»,  allo  schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del
12 febbraio 2002, protocollo n. 60725;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente  la  denominazione  di  origine  protetta  «Formai de Mut
dell'Alta Valle Brembana»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 18 dicembre 1998;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«Certiprodop  S.r.l.»,  con sede in Crema, via del Macello n. 26, con
decreto   18 dicembre   1998,   ad   effettuare   i  controlli  sulla
denominazione  di  origine  protetta  «Formai  de Mut dell'Alta Valle
Brembana»  registrata  con  il  regolamento  della  Commissione CE n.
1107/96  del  12 giugno  1996, gia' prorogata con decreti 28 dicembre
2001,  22 aprile  2002,  2 luglio  2002,  20 novembre 2002 e 11 marzo
2003,  e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal
31 luglio 2003.