IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto

  Visto  l'art.  10,  comma 1, lettera d), del decreto del Presidente
della  Repubblica  8 novembre  1991, n. 435, che demanda al Ministero
l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalita'
di   revisione   delle  zattere  di  salvataggio,  in  attuazione  di
disposizioni emanate da organismi internazionali;
  Visto  l'art.  4  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165,
recante  norme  generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
  Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
2001,  n.  177,  recante  regolamento di organizzazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
  Visto  il  decreto dirigenziale in data 16 luglio 2002, n. 641, del
Comando  generale  del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto  recante
modalita' di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle
cinture  di  salvataggio  gonfiabili,  dei dispositivi di evacuazione
marini e degli sganci idrostatici;
  Considerato  che l'art. 8 del sopraccitato decreto prescrive che le
stazioni     di     revisione     che    richiedono    l'approvazione
dell'amministrazione devono essere accreditate da ciascun costruttore
dei dispositivi che esse intendono revisionare;
  Preso  atto  della presenza a bordo delle navi mercantili di sganci
idrostatici  di  tipo  approvato per i quali le stazioni di revisione
non  possono  ottenere  l'accreditamento  per cessata attivita' delle
stesse ditte costruttrici;
  Considerata  la  necessita'  di assicurare comunque la revisione di
tali dispositivi, al fine di consentirne l'impiego a bordo delle navi
mercantili sulle quali sono stati installati:
                              Decreta:
                               Art. 1.
  All'art.  13  del  decreto  dirigenziale in data 16 luglio 2002, n.
641, dopo il primo comma e' inserito il seguente:
  «1-bis.  La  revisione degli sganci idrostatici fabbricati da ditte
che  hanno cessato la propria attivita', e' effettuata dalle stazioni
di revisione approvate dall'amministrazione anche senza il prescritto
accreditamento».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 giugno 2003
                                     Il comandante generale Sicurezza