IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con
I MINISTRI DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI,
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DELLA SALUTE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante
disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento
delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto, in particolare, l'articolo 26, comma 2, del citato decreto
legislativo che prevede la definizione di norme tecniche per il
riutilizzo delle acque reflue;
Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, resa
nella riunione del 25 luglio 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata con nota UL/2003/1465 del 20 febbraio 2003;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Principi e finalita'
1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come sostituito
dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152, e successive modifiche ed integrazioni, le norme tecniche per il
riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali
attraverso la regolamentazione delle destinazioni d'uso e dei
relativi requisiti di qualita', ai fini della tutela qualitativa e
quantitativa delle risorse idriche, limitando il prelievo delle acque
superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto degli scarichi sui
corpi idrici recettori e favorendo il risparmio idrico mediante
l'utilizzo multiplo delle acque reflue.
2. Il riutilizzo deve avvenire in condizioni di sicurezza
ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al suolo ed alle
colture, nonche' rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta
e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
sanita' e sicurezza e delle regole di buona prassi industriale e
agricola.
3. Il presente regolamento non disciplina il riutilizzo di acque
reflue presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che le
ha prodotte.
4. Nel rispetto delle norme tecniche di cui al presente regolamento
le regioni adottano le norme e le misure previste dall'articolo 6,
comma 2, della legge n. 36 del 1994 per il conseguimento degli
obiettivi di qualita' di cui al decreto legislativo n. 152 del 1999,
con particolare riferimento alle aree sensibili di cui all'articolo
18 del suddetto decreto legislativo, anche al fine di far fronte in
modo strutturale a situazioni permanenti di scarsita' della risorsa
idrica. Tali norme e misure costituiscono parte integrante dei piani
di tutela di cui al capo I del titolo IV del decreto legislativo n.
152 del 1999 e sono inserite nei predetti piani ai sensi
dell'allegato 4 del citato decreto legislativo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: «Istituzione
del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162
(S.O.) del 15 luglio1986.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 (S.O.) del
12 settembre 1988, e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,
recante: «Disposizioni sulla tutela delle acque
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle
acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti
da fonti agricole» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 124 (S.O) del 29 maggio 1999.
- L'art. 26 del citato decreto legislativo n. 152/1999,
e' il seguente:
«Art. 26 (Riutilizzo dell'acqua). - 1. All'art. 14
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo il comma 4, e', in
fine, aggiunto il seguente: (Omissis).
2. L'art. 6 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e'
sostituito dal seguente: (Omissis).
3. Il decreto di cui all'art. 6, comma 1, della legge
5 gennaio 1994, n. 36, come sostituito dal comma 2, e'
emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con i Ministri dell'ambiente e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sono definite le
modalita' per l'applicazione della riduzione di canone
prevista dall'art. 18, comma 1, lettere a) e d), della
legge 5 gennaio 1994, n. 36.».
Note all'art. 1:
- Il comma 1, dell'art. 6, della legge 5 gennaio 1994,
n. 36, recante: «Disposizioni in materia di risorse
idriche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 (S.O)
del 19 gennaio 1994 e' il seguente:
«1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro per le politiche agricole, della sanita',
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei
lavori pubblici e d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano sono definite norme tecniche per il
riutilizzo delle acque reflue.».
- Il comma 2 dell'art. 6 della citata legge n. 36/1994,
e il seguente:
«2. Le regioni adottano norme e misure volte a favorire
il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue
depurate mediante le quali sono in particolare:
a) indicate le migliori tecniche disponibili per la
progettazione e l'esecuzione delle infrastrutture nel
rispetto delle norme tecniche emanate ai sensi del comma 1;
b) indicate le modalita' del coordinamento
interregionale anche al fine di servire vasti bacini di
utenza ove vi siano grandi impianti di depurazione di acque
reflue;
c) previsti incentivi e agevolazioni alle imprese che
adottano impianti di riciclo o riutilizzo».
- L'art. 18 della citata legge n. 152 del 1999, e' il
seguente:
«Art. 18 (Aree sensibili). - 1. Le aree sensibili sono
individuate secondo i criteri dell'allegato 6.
2. Ai fini della prima individuazione sono designate
aree sensibili:
a) i laghi di cui all'allegato 6, nonche' i corsi
d'acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 chilometri
dalla linea di costa;
b) le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e
Piallassa-Baiona, le Valli di Comacchio, i laghi salmastri
e il delta del Po;
c) le zone umide individuate ai sensi della
convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva
con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976,
n. 448;
d) le aree costiere dell'Adriatico-Nord Occidentale
dalla foce dell'Adige al confine meridionale del comune di
Pesaro e i corsi d'acqua ad essi afferenti per un tratto di
10 chilometri dalla linea di costa.
3. Resta fermo quanto disposto dalla legislazione
vigente relativamente alla tutela di Venezia.
4. Sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato 6 e
sentita l'Autorita' di bacino, le regioni, entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
possono designare ulteriori aree sensibili ovvero
individuano all'interno delle aree indicate nel comma 2, i
corpi idrici che non costituiscono aree sensibili.
5. Le regioni sulla base di criteri previsti
dall'allegato 6 delimitano i bacini drenanti nelle aree
sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree.
6. Ogni quattro anni si provvede alla reidentificazione
delle aree sensibili e dei rispettivi bacini drenanti che
contribuiscono all'inquinamento delle aree sensibili.
7. Le nuove aree sensibili identificate ai sensi dei
commi 4 e 6 devono soddisfare i requisiti dell'art. 32
entro sette anni dalla identificazione.».
- L'allegato 4 del citato decreto legislativo n.
152/1999, e' il seguente:
«Allegato 4
CONTENUTI DEI PIANI DI TUTELA DELLE ACQUE
PARTE A
I Piani di tutela delle acque devono contenere:
1. Descrizione generale delle caratteristiche del
bacino idrografico ai sensi dell'art. 42 e dell'allegato 3.
Tale descrizione include:
1.1. Per le acque superficiali:
rappresentazione cartografica dell'ubicazione e
del perimetro dei corpi idrici con indicazione degli
eco-tipi presenti all'interno del bacino idrografico e dei
corpi idrici di riferimento cosi come indicato all'allegato
1.
1.2. Per le acque sotterranee:
rappresentazione cartografica della geometria e
delle caratteristiche litostratografiche e idrogeologiche
delle singole zone;
suddivisione del territorio in zone acquifere
omogenee;
2. Sintesi delle pressioni e degli impatti
significativi esercitati dall'attivita' antropica sullo
stato delle acque superficiali e sotterranee. Vanno presi
in considerazione:
stima dell'inquinamento in termini di carico (sia in
tonnellate/anno che in tonnellate/mese) da fonte puntuale
(sulla base del catasto degli scarichi);
stima dell'impatto da fonte diffusa, in termine di
carico, con sintesi delle utilizzazioni del suolo;
stima delle pressioni sullo stato quantitativo delle
acque, derivanti dalle concessioni e dalle estrazioni
esistenti;
analisi di altri impatti derivanti dall'attivita'
umana sullo stato delle acque.
3. Elenco e rappresentazione cartografica delle aree
indicate al Titolo III, capo I, in particolare per quanto
riguarda le aree sensibili e le zone vulnerabili cosi come
risultano dalla eventuale reidentificazione fatta dalle
regioni.
4. Mappa delle reti di monitoraggio istituite ai sensi
dell'art. 43 e dell'allegato I, ed una rappresentazione in
formato cartografico dei risultati dei programmi di
monitoraggio effettuati in conformita' a tali disposizioni
per lo stato delle:
4.1. acque superficiali (stato ecologico e chimico);
4.2. acque sotterranee (stato chimico e
quantitativo);
4.3. aree a specifica tutela.
5. Elenco degli obiettivi di qualita' definiti a norma
dell'art. 4 per le acque superficiali, le acque
sotterranee, includendo in particolare l'identificazione
dei casi dove si e' ricorso alle disposizioni dell'art. 5,
commi 4 e 5 e le associate informazioni richieste in
conformita' al suddetto articolo.
6. Sintesi del programma o programmi di misure adottati
che deve contenere:
6.1. programmi di misure per il raggiungimento degli
obiettivi di qualita' ambientale dei corpi idrici di cui
all'art. 5;
6.2. specifici programmi di tutela e miglioramento
previsti ai fini del raggiungimento dei singoli obiettivi
di qualita' per le acque a specifica destinazione di cui al
titolo II capo II;
6.3. misure adottata ai sensi del Titolo III capo I;
6.4. misure adottate ai sensi del titolo III capo II,
in particolare:
sintesi della pianificazione del bilancio idrico di
cui all'art. 22;
misure di risparmio e riutilizzo di cui agli
articoli 25 e 26;
6.5 misure adottate ai sensi titolo III del capo III,
in particolare:
disciplina degli scarichi;
definizione delle misure per la riduzione
dell'inquinamento degli scarichi da fonte puntuale;
specificazione dei casi particolari in cui sono
stati autorizzati scarichi ai sensi dell'art. 30;
6.6. informazioni su misure supplementari ritenute
necessarie al fine di soddisfare gli obiettivi ambientali
definiti;
6.7. informazioni delle misure intraprese al fine di
evitare l'aumento dell'inquinamento delle acque marine in
conformita' alle convenzioni internazionali;
6.8. relazione sulle iniziative e misure pratiche
adottate per l'applicazione del principio del recupero dei
costi dei servizi idrici ai sensi della legge 5 gennaio
1994, n. 36 e sintesi dei piani finanziari predisposti ai
sensi dell'art. 11 della stessa legge.
7. Sintesi dei risultati dell'analisi economica, delle
misure definite per la tutela dei corpi idrici e per il
perseguimento degli obiettivi di qualita', anche allo scopo
di una valutazione del rapporto costi benefici delle misure
previste e delle azioni relative all'estrazione e
distribuzione delle acque dolci, della raccolta e
depurazione e riutilizzo delle acque reflue.
8. Sintesi dell'analisi integrata dei diversi fattori
che concorrono a determinare lo stato di qualita'
ambientale dei corpi idrici, al fine di coordinare le
misure di cui al punto 6.3 e 6.4 per assicurare il miglior
rapporto costi benefici delle diverse misure in particolare
vanno presi in considerazione quelli riguardanti la
situazione quantitativa dei corpo idrico in relazione alle
concessioni in atto e la situazione qualitativa in
relazione al carico inquinante che viene imsnesso nel corpo
idrico.
9. Relazione sugli eventuali ulteriori progranuni o
piani piu' dettagliati adottati per determinati
sottobacini.
PARTE B
Il primo aggiornamento del Piano di tutela delle acque
e tutti i successivi aggiornamenti dovranno inoltre
includere:
1. sintesi di eventuali modifiche o aggiornamenti
della precedente versione del Piano di tutela delle acque,
incluso una sintesi delle revisioni da effettuare ai sensi
dell'art. 5 comma 7, e degli articoli 18 e 19;
2. valutazione dei progressi effettuati verso il
raggiungimento degli obiettivi ambientali, con la
rappresentazione cartografica dei risultati del
monitoraggio per il periodo relativo al piano precedente,
nonche' la motivazione per il mancato raggiungimento degli
obiettivi ambientali;
3. sintesi e illustrazione delle misure previste
nella precedente versione del Piano di gestione dei bacini
idrografici non realizzate;
4. sintesi di eventuali misure supplementari adottate
successivamente alla data di pubblicazione della precedente
versione del Piano di tutela del bacisso idrografico.».