IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista  l'istanza  con  la quale la sig.ra Regina Halfeld Furtado De
Mendonca,  cittadina  brasiliana,  ha  chiesto  il riconoscimento del
titolo  di  medica  conseguito  in Brasile, ai fini dell'esercizio in
Italia della professione di medico chirurgo;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione
agli  impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale;
  Acquisito   il   parere  dalla  Conferenza  dei  servizi,  prevista
dall'art.  12  del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14
del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 13 maggio
2003;
  Ritenuto  che  il  titolo professionale di medica in possesso della
richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;
  Considerato  che  l'esercizio  professionale  di medico chirurgo e'
subordinato  all'iscrizione  all'albo  dei  medici  chirurghi e degli
odontoiatri;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  medica  rilasciato  in  data  22  dicembre 1986
dall'Universidade  Federal  de  Juiz  de  Fora  (Brasile) alla sig.ra
Regina  Halfeld Furtado De Mendonca, nata a Juiz de Fora (Brasile) il
15   gennaio  1964,  e'  riconosciuto  quale  titolo  abilitante  per
l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.
  2. La dott.ssa Regina Halfeld Furtado De Mendonca e' autorizzata ad
esercitare  in  Italia,  come  lavoratore  dipendente  o autonomo, la
professione  di  medico  chirurgo,  previa  iscrizione all'ordine dei
medici  chirurgici e degli odontoiatri territorialmente competente ed
accertamento  da  parte  dell'ordine  stesso  della  conoscenza della
lingua   italiana   e   delle   speciali  disposizioni  che  regolano
l'esercizio professionale in Italia.
  3. L'esercizio  professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25
luglio  1998,  n.  286  e  successive  modifiche, e per il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 giugno 2003
                                    Il direttore generale: Mastrocola