IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visti  i  decreti  4 febbraio  2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002,
29 novembre   2002  e  8  aprile  2003,  con  i  quali  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
denominato  «Check Fruit S.r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, e'
stata prorogata fino al 29 agosto 2003;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
indicazione  geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», allo
schema  tipo  di  controllo,  trasmessogli  con nota ministeriale del
18 marzo 2002, protocollo n. 61364;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente  la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di
Romagna»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 28 gennaio 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24,
con   decreto  28 gennaio  1999,  ad  effettuare  i  controlli  sulla
indicazione  geografica  protetta  «Pesca  e  Nettarina  di  Romagna»
registrata  con  il  regolamento  della  Commissione CE n. 134/98 del
20 gennaio   1998,   gia'  prorogata  con  decreti  4 febbraio  2002,
23 maggio  2002,  2 luglio 2002, 29 novembre 2002 e 8 aprile 2003, e'
ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 agosto
2003.