Attraverso il presente avviso il Ministero delle politiche agricole
e   forestali   rende   noto  che  sono  confermate  le  disposizioni
concernenti la presentazione della dichiarazione di giacenza.
  Ai   fini  del  corretto  adempimento  dell'obbligo  relativo  alla
dichiarazione  di  giacenza  da  parte  dei  soggetti interessati, si
precisa quanto segue.
  Il  regolamento  CE n. 1282/2001 prevede che la presentazione della
dichiarazione di giacenza dei prodotti vitivinicoli (articoli 6 e 12)
da  parte  dei soggetti interessati deve riferirsi ai quantitativi di
prodotto detenuti alla data del 31 luglio 2003.
  La data di presentazione ai comuni delle dichiarazioni di giacenza,
come  previsto  nel  decreto  ministeriale 16 luglio 2001, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  183 dell'8 agosto 2003, e' fissata al
10 agosto 2003.
  Tuttavia,  tenuto  conto  che  il  10 agosto  2003, e' domenica, in
applicazione  della  regolamentazione comunitaria in materia (Reg. CE
n.   1182/71)   la   data   ultima   di  presentazione  e'  prorogata
automaticamente  al  primo  giorno  successivo  non festivo e, cioe',
all'11 agosto 2003.
  La   dichiarazione   deve  riferirsi  alla  quantita'  espressa  in
ettolitri,  detenuta  alla mezzanotte del 31 luglio 2003, deve essere
presentata  in cinque copie al comune nel cui territorio sono ubicati
i  locali  dove sono detenuti i vini e/o i mosti entro e non oltre il
10 agosto 2003.
  I   comuni   devono   procedere  all'inoltro  delle  dichiarazioni,
presentate entro la data del 25 agosto 2003.
  La dichiarazione deve essere presentata sui modelli in vigore nelle
precedenti  campagne,  tenuto  conto  delle  avvertenze  per  la loro
compilazione,  contenute nel decreto ministeriale del 17 luglio 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1992.