IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio del Ministri del
13 dicembre  2001,  con  il  quale e' stato prorogato, per ultimo, lo
stato  di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre
2003,   confermando,   sino  a  tale  data,  i  poteri  commissariali
attribuiti al presidente della regione autonoma della Sardegna con le
pregresse   ordinanze  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
medesimo n. 2409/1995 e n. 2424/1996;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  -  Delegato per la
protezione civile, n. 3196, in data 12 aprile 2002;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri n.
3243,  in  data  29 settembre 2002, contenente ulteriori disposizioni
per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;
  Vista l'ordinanza commissariale n. 321 del 30 settembre 2002 con la
quale,  ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 13 della sopracitata
ordinanza  del  Ministro  dell'interno  -  Delegato per la protezione
civile,  n.  3196  in data 12 aprile 2002, il Commissario governativo
per  l'emergenza  idrica  in  Sardegna  ha  assunto  le  funzioni  di
Autorita' d'ambito che e' stata, cosi', costituita, e con la quale ha
approvato  il  Piano  d'ambito  di  cui  all'art.  11  della legge n.
36/1994;
  Atteso   che   con   ordinanza   del  Commissario  governativo  per
l'emergenza  idrica in Sardegna n. 322 del 30 settembre 2002 e' stato
stabilito  che  entro  il 30 giugno 2003, in ottemperanza al disposto
legislativo,  venga ultimata la procedura di affidamento del Servizio
Idrico Integrato;
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  governativo  per  l'emergenza
idrica  in Sardegna n. 335 del 31 dicembre 2002 con la quale e' stata
approvata  la convenzione tipo e relativo Disciplinare tecnico di cui
all'art.  11 della citata legge n. 34/1994 e di cui all'art. 14 della
legge  regionale  n.  29/1997  come integrato dall'art. 2 della legge
regionale n. 15/1999;
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  governativo  per  l'emergenza
idrica in Sardegna n. 336 del 31 dicembre 2002, con la quale e' stata
definita  la  forma  di  gestione  e  la modalita' di affidamento del
Servizio  Idrico  Integrato  di  cui  alla  legge  n. 36/1994 e legge
regionale n. 29/1997, ritenendo di dovere affidare direttamente ed in
via  transitoria,  ai  sensi  del  comma 5, dell'art. 35, della legge
28 dicembre  2001,  n.  448,  entro  il  30 giugno  2003, la predetta
gestione ad un unico soggetto gestore, quale aggregazione di soggetti
gestori esistenti ed operanti nell'Ambito territoriale ottimale della
regione Sardegna;
  Atteso  che, con ordinanza del Commissario governativo del 25 marzo
2003,  n.  349,  si  e'  deciso  di  affidare, nel rispetto di quanto
stabilito  dall'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per il
coordinamento  della  protezione civile, n. 3196 del 12 aprile 2002 e
dall'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del
29 settembre  2002, alla SOGESID, societa' a totale capitale pubblico
posseduto  dal Ministero dell'economia e delle finanze, costituita ai
sensi  dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1996, l'incarico
di  implementare  le  attivita'  e  gli  atti necessari per procedere
all'affidamento del servizio idrico integrato secondo quanto disposto
dall'art. 1 della citata ordinanza commissariale n. 336/2002;
  Considerati   tuttavia,  i  ritardi  e  le  incertezze  del  quadro
normativo derivanti dalla mancata definizione del testo dell'art. 35,
della  legge  28 dicembre  2001,  n.  448,  che  nell'ultima stesura,
attualmente  in  corso di approvazione alla Camera dei deputati, dopo
avere  ricevuto  l'approvazione  da parte del Senato della Repubblica
(disegno  di  legge n. 1798- B), reca con se' l'abrogazione del comma
5,  in  base  al  quale  e'  stata  adottata l'ordinanza n. 336/2002,
nonche'   la   modifica  del  comma  5,  dell'art.  113  del  decreto
legislativo  18 settembre  2000,  n. 267 e l'introduzione della nuova
norma di cui al successivo comma 15-bis, dello stesso art. 113;
  Rilevato  che,  in  base  al  coordinato disposto delle norme sopra
citate,  e'  previsto,  tra l'altro, in alternativa all'affidamento a
societa'  di capitali individuate con procedure ad evidenza pubblica,
l'affidamento  in  concessione  a  terzi  della  gestione dei servizi
pubblici  locali,  con procedure diverse dall'evidenza pubblica, fino
alla data del 31 dicembre 2006;
  Considerati  inoltre,  gli  ulteriori  ritardi  di ordine normativo
accumulatisi   nel   corso  dell'anno  2002  e,  in  particolare,  le
conseguenti incertezze derivanti:
    1) dalla mancata emanazione del regolamento previsto dall'art. 35
della  citata  legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella sua formulazione
originaria;
    2)  dalle  questioni  sollevate, sempre nel corso del 2002, dalla
Commissione  europea  nei  confronti  dello  Stato italiano, circa le
modalita'  di affidamento dei servizi pubblici, alle quali il Governo
ha replicato all'inizio del 2003, ma che sono tuttora pendenti;
  Considerate  altresi',  le  difficolta'  di  ordine  procedimentale
conseguenti    alla    situazione    sopra   descritta,   riscontrate
nell'attivazione  di  tutte  le  diverse  fasi  del  Servizio  Idrico
Integrato, con particolare riferimento alle modalita' di attuazione e
alla  tempistica  indicata  nella  citata  ordinanza commissariale n.
336/2002;
  Ritenuto  che  si rende, comunque, necessario ed urgente, procedere
al  predetto  affidamento  del  Servizio Idrico Integrato ad un unico
soggetto  gestore,  al  fine  di  avviare un concreto procedimento di
aggregazione    delle    attuali   gestioni   esistenti   nell'ambito
territoriale   ottimale   della   regione  Sardegna,  perseguendo  il
risultato  di una gestione complessivamente rispettosa dei criteri di
efficacia,  efficienza ed economicita' indicati dalla legge 5 gennaio
1994,  n.  36,  dalla  legge  regionale  17 ottobre 1997, n. 29, come
modificata  dalla  legge regionale 7 maggio 1999, n. 15 e dalla legge
28 dicembre  2001,  n. 448, superando la frammentazione delle singole
gestioni,  per  assumere  un  modello operativo di tipo industriale e
conseguire  economie  di scala, in particolare, quanto a gestione del
ciclo  rilevazione  consumi-fatturazione,  acquisti  ed investimenti,
valorizzando al contempo le capacita' gestionali dei singoli gestori;
  Rilevato  infine,  che tutto quanto sopra precede appare necessario
anche per non pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti
nel POR Sardegna 2000/ 2006;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.   La   gestione   del  Servizio  Idrico  Integrato  (di  seguito
«Servizio»),  di  cui all'art. 4, lettera f), della legge n. 36/1994,
viene  affidata  direttamente, in via transitoria, ai sensi del comma
5,  dell'art.  35,  della  legge  28 dicembre  2001,  n.  448, ad una
societa'  consortile  per  azioni, denominata «Acqua Sarda - Societa'
consortile  per  azioni»  (di  seguito  «Societa»),  che assumera' il
Servizio in qualita' di unico soggetto gestore, aggregando i soggetti
gestori  esistenti  nell'ambito  territoriale  ottimale della regione
Sardegna.