IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
    Visti  i  decreti  10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre
2002  e  8 aprile  2003, con i quali la validita' dell'autorizzazione
triennale  rilasciata  all'organismo  denominato «I.N.O.Q. - Istituto
nord  ovest  qualita'  - Soc. coop. a r.l.», con decreto del 2 giugno
1999, e' stata prorogata fino al 4 settembre 2003;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione  di  origine  protetta  «Robiola  di  Roccaverano» allo
schema  tipo  di  controllo,  trasmessogli  con nota ministeriale del
5 giugno 2002, protocollo n. 62863;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente   la   denominazione  di  origine  protetta  «Robiola  di
Roccaverano»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 2 giugno 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«I.N.O.Q.  -  Istituto  nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l.», con
sede  in  Moretta  (Cuneo),  Piazza  Carlo  Alberto Grosso n. 82, con
decreto  2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione
di  origine  protetta  «Robiola  di  Roccaverano»  registrata  con il
regolamento  della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia'
prorogata  con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre
2002 e 8 aprile 2003, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni
a far data dal 4 settembre 2003.