IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
    Visti  i  decreti  10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre
2002  e  8 aprile  2003, con i quali la validita' dell'autorizzazione
triennale  rilasciata  all'organismo  denominato «I.N.O.Q. - Istituto
nord  ovest  qualita'  - Soc. coop. a r.l.», con decreto del 2 giugno
1999, e' stata prorogata fino al 4 settembre 2003;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione  di  origine  protetta  «Raschera»  allo schema tipo di
controllo,  trasmessogli  con  nota  ministeriale del 22 maggio 2002,
protocollo n. 62596;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta «Raschera»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 2 giugno 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«I.N.O.Q.  -  Istituto  nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l.», con
sede  in  Moretta  (Cuneo),  Piazza  Carlo  Alberto Grosso n. 82, con
decreto  2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione
di  origine  protetta  «Raschera» registrata con il regolamento della
Commissione  CE  n.  1263/96  del  1° luglio 1996, gia' prorogata con
decreti  10 giugno  2002,  19 settembre  2002,  29 novembre  2002 e 8
aprile  2003,  e'  ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far
data dal 4 settembre 2003.