IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
    Visti  i  decreti 20 gennaio 2003 e 6 maggio 2003, con i quali la
validita'   dell'autorizzazione  triennale  rilasciata  all'organismo
denominato  «Ente  Nazionale  Risi»,  con  decreto  ministeriale  del
31 gennaio 2000, e' stata prorogata fino al 4 settembre 2003;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
indicazione  geografica  protetta  «Riso  nano vialone veronese» allo
schema  tipo  di  controllo,  trasmessogli  con nota ministeriale del
4 febbraio 2003, protocollo n. 60679;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente  l'indicazione  geografica  protetta  «Riso  nano vialone
veronese»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 31 gennaio 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione rilasciata all'autorita pubblicata «Ente Nazionale
Risi»,  con  sede  in  Milano,  Piazza  Pio  XI  n.  1,  con  decreto
ministeriale  31 gennaio  2000, ad espletare le funzioni di controllo
sull'indicazione  geografica  protetta  «Riso  nano vialone veronese»
registrata  con  il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del
1° luglio  1996,  gia'  prorogata con decreti ministeriali 20 gennaio
2003 e 6 maggio 2003, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni
a far data dal 4 settembre 2003.