IL DIRETTORE GENERALE
          della sanita' pubblica veterinaria degli alimenti
                  e della nutrizione - Ufficio XVI
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare gli articoli 4 e 6;
  Visto  l'art.  2,  comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della
Commissione  del  20 novembre  2002,  relativo alla non iscrizione di
talune  sostanze attive, tra cui il terbumeton, nell'allegato I della
direttiva 91/414/CEE;
  Visto  l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i
termini  concessi  agli  Stati membri per procedere alla revoca delle
autorizzazioni  all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
che contengono tali sostanze attive;
  Ritenuto  di  dover  attuare  il  suddetto regolamento comunitario,
stabilendo  inoltre  un  termine  per  lo  smaltimento  delle  scorte
esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti terbumeton;
  Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera a),
del  citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione
e  l'utilizzazione  delle giacenze esistenti in commercio di prodotti
fitosanitari contenenti terbumeton;
  Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in
vendita  o  utilizza  prodotti  fitosanitari  non  autorizzati  e  le
successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  sostanza  attiva terbumeton non e' iscritta nell'allegato I
del  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, che ha recepito la
direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.