IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
  Visti  l'art.  1,  commi  2  e  5  e l'art. 5, comma 2, della legge
8 luglio 1986, n. 349;
  Vista  la  legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n.
394;
  Visto  il  decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 300 «Riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976,
n. 448, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 3 luglio 1976,
con   il  quale  e'  stata  data  piena  ed  intera  esecuzione  alla
convenzione  relativa  alle  zone  umide di importanza internazionale
soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il
2 febbraio 1971;
  Considerato  che  la  predetta  convenzione  ai sensi dell'art. 10,
paragrafo 2, e' entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;
  Considerato,  altresi',  che  con  il  decreto del Presidente della
Repubblica  dell'11 febbraio  1987, n. 184, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  111  del  15 maggio  1987,  e' stato reso esecutivo in
Italia  il  Protocollo  di  emendamento  alla convenzione, adottato a
Parigi il 3 dicembre 1982;
  Considerato  che,  a  norma dell'art. 2, comma 4, della convenzione
sopracitata  e  sulla  base dei criteri di identificazione delle zone
umide   di   importanza  internazionale  proposti  nella  «Conferenza
internazionale  sulla  conservazione delle zone umide e degli uccelli
acquatici»  tenutasi  a  Heilingenhafen (Germania dal 2 al 6 dicembre
1974),  adottati  al  IV Incontro delle parti contraenti come annesso
alla  raccomandazione 4.2 della COP IV (Montreaux, Svizzera, 1990); e
approvati  con la risoluzione VI.2 della COP VI (Brisbane, Australia,
1996),  sono  state  a  suo  tempo  designate  alcune  zone  umide di
importanza   internazionale,   che   sono   state   quindi   inserite
nell'apposito  elenco  di  cui  all'art.  2,  n. 1, della convenzione
medesima;
  Considerato  che  a norma dell'art. 2, comma 5, le parti contraenti
di  tale  convenzione  hanno  il  diritto  di  aggiungere  all'elenco
predetto altre zone umide situate sul proprio territorio;
  Considerato, per altro, che l'art. 4, comma 1, della convenzione di
Ramsar  prevede  che  ciascuna  parte  contraente favorisca la tutela
delle  zone  umide  creando  delle riserve naturali nelle zone umide,
indipendentemente   dal   fatto  se  siano  o  meno  riconosciute  di
importanza internazionale, e ne assicura una adeguata protezione;
  Considerato  inoltre  che  l'art.  4,  comma  3,  della convenzione
relativa  alla  conservazione  della  vita  selvatica e dell'ambiente
naturale  in  Europa»  (Convenzione  di  Berna), ratificata con legge
5 agosto  1981,  n.  503,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250
dell'11 settembre  1981,  prevede per le parti contraenti l'impegno a
prestare  particolare  attenzione  alla  protezione  delle  zone  che
rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati
II  e  III  alla  convenzione medesima e in particolare, per cio' che
concerne  le  aree poste lungo le linee di migrazione, in guanto aree
di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;
  Considerato  che la zona umida, localizzata in una conca del bacino
del  fiume  Bradano,  e'  il risultato dell'ampliamento e progressiva
naturalizzazione  di  un bacino creato per sbarramento artificiale su
di  una preesistente zona palustre che ha contribuito ad irradiare ed
ampliare    la    sua    componente    floro-faunistica   originaria,
successivamente arricchita da nuove entita' che vi si sono insediate;
  Considerato   il   valore   naturalistico   del  suddetto  biotopo,
costituito  da  ambienti  altamente  significativi  sotto gli aspetti
floristico-vegetazionali,   che   si   caratterizza   con  importanti
fitocenosi,  con:  cinture  vegetazionali  di  sponda  a phragmitetum
communis,  typhetum  angustifoliae e scirpetum lacustris; comunita' a
idrofite  radicate del tipo potamogetoretum lucentis, con potamogeton
coloratus,   potamogeton  crispus,  potamogeton  lucens,  potamogeton
natans,  potamogeton  pectinatus  e  potamogeton  pectinatus; zone di
cintura  esterna  ad  elofite  con  popolamenti  arboreo-arbustivi di
salice  bianco  (salix alba), salice fragile (salix fragilis), salice
purpureo (salix purpurea), ontano napoletano (alnus cordata) e pioppi
(populus  sp.);  da  comunita'  erbacee  dei prati umidi o allagati a
carici   (carex  otrubae  e  carex  pseudocyperus),  giunchi  (juncus
bufonius,  juncus  conglomeratus,  e juncus subnodulosus); e da altre
specie  rare  o  localizzate  legate  alle  zone  umide,  come alisma
lanceolatum,  alisma  plantago-aquatica,  cyperus  glaber, eleocharis
palustris,   helodea   canadensis,  salcerella  (lythrum  salicaria),
myriophyllum spicatum, polygonum amphibium, schoenoplectus lacustris,
sparganium    erectum,   veronica   anagallis-aquatica   e   veronica
beccabunga;
  Considerato, altresi', l'importante ruolo che la zona umida riveste
nel suo complesso per l'avifauna acquatica, soprattutto quale habitat
di  sosta  e  alimentazione  durante  il periodo delle migrazioni per
numerose  specie di uccelli acquatici, e che, nel medesimo biotopo si
rinvengono  regolarmente almeno un centinaio di specie ornitiche, fra
cui  molte  ricomprese  nell'elenco  di cui alla direttiva 79/409/CEE
concernente  la conservazione degli uccelli selvatici, negli allegati
II  e  III  della «Convenzione relativa alla conservazione della vita
selvatica  e  dell'ambiente  naturale  in  Europa»  e  nei successivi
annessi  di  emendamento II e III alla convenzione, entrati in vigore
con il decreto del Ministero degli affari esteri del 6 marzo 1998, n.
4503,  pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1998, ed
in  particolare,  tra  quelle  di cui all'Annesso II «specie di fauna
rigorosamente  protette»:  marangone minore (phalacrocorax pygmaeus),
tarabusino   (ixobrychus  minutus),  tarabuso  (botaurus  stellaris),
nitticora   (nycticarax   nycticorax),   sgarza   ciuffetto  (ardeola
ralloides),  airone bianco maggiore (egretta alba), garzetta (egretta
garzetta),   airone   rosso   (ardea   purpurea),  spatola  (platalea
leucorodia),   mignattaio   (plegadia  falcinellus),  cicogna  bianca
(ciconia  ciconia),  moretta  tabaccata (aythya nyroca), nibbio reale
(milvus  milvus),  nibbio  bruno  (milvus  migrans),  falco di palude
(circus  aeruginosus),  albanella  reale  (circus cyaneus), albanella
minore  (circus  pygargus),  schiribilla (porzana porzana), gru (grus
grus), mignattino (chlidonias niger), mignattino piombato (chlidonias
hybridus),  croccolone  (gallinago  media),  avocetta  (recurvirostra
avosetta),  cavaliere  d'Italia  (himantopus himantopus), combattente
(philomachus  pugnax),  martin  pescatore  (alcedo  atthis), calandro
(anthus   campestris),   tottavilla   (lullula  arborea)  e  calandra
(melanacorypha calandra); e tra le altre tra gli uccelli il cormorano
(phalacrocorax  carbo  sinensis),  il  fischione  (anas penelope), la
canapiglia  (anas  strepera),  l'alzavola  (anas  crecca), il germano
reale   (anas   platyrhynchos),  il  mestolone  (anas  clypeata),  il
moriglione  (aythyua ferina), la volpoca (tadorna tadorna), la folaga
(fulica atra) ed il cannareccione (acrocephalus arundinaceus);
  Considerato  che la restante componente faunistica e' rappresentata
da  specie  di elevato valore scientifico e naturalistico, sia per la
loro  localizzazione  che  per  la rarita' oggettiva, tra cui: alcune
elencate   nell'allegato II   della   direttiva   92/43/CEE,   ed  in
particolare,  tra  gli  anfibi  l'ululone  dal ventre giallo (bambina
variegata)  ed il tritone crestato meridionale (triturus carnifex), e
le  restanti specie rientranti tra quelle elencate dagli allegati 2 e
3  della  Convenzione  di  Berna  e  l'appendice  2/I della direttiva
79/409/CEE,  ed  in  particolare  tra i rettili la testuggine d'acqua
(emys  orbicularis),  la lucertola degli arbusti (lacerta agilis), il
ramarro  (lacerta viridis), la lucertola muraiola (podarcis muralis),
la   Lucertola   campestre   (lacerta  sicula),  il  biacco  (coluber
viridiflavus),  il  cervone  (elaphe  quatorlineata) e la natrice dal
collare  (natrix  natrix);  tra  gli  anfibi  il  tritone punteggiato
(triturus vulgaris), il tritone italico (triturus italicus), il rospo
comune  (bufo  bufo),  il  rospo  smeraldino  (bufo viridis), la rana
esculenta  (rana esculenta), la rana verde maggiore (rana ridibunda),
la rana rossa (rana temporaria), la raganella comune (hyla arborea) e
la raganella maggiore (hyla intermedia);
  Considerato,  pertanto,  che  la  zona  in  questione  ha un valore
particolare per il mantenimento della diversita' ecologica e genetica
della regione mediterranea grazie alla ricchezza ed alla originalita'
della  sua  flora  e  della  sua  fauna,  e  costituisce  un  esempio
particolarmente  rappresentativo  di  zona umida caratteristica della
propria regione biogeografica;
  Atteso  quindi  che  la  zona  in  questione  soddisfa i criteri di
identificazione  delle  zone di importanza internazionale, cosi' come
adottati  in occasione delle ultime conferenze delle parti contraenti
(Regina-Canada,  1987;  Montreaux-Svizzera,  1990;  Kushiro-Giappone,
1993 e Brisbane-Australia, 1996);
  Visto il «Programma triennale per le aree naturali protette» di cui
alla   legge   6 dicembre   1991,   n.  394,  ed  in  particolare  la
deliberazione  2 dicembre  1996, pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel
supplemento  ordinario  al  n.  183  del  13 settembre  1997,  che ha
individuato  la  zona  umida  «1/BAS/D/87 Lago di San Giuliano» tra i
«Territori  che  per  caratteristiche  naturalistiche  possono essere
considerati   quali   zone   umide   ai   sensi   della   convenzione
internazionale di Ramsar»;
  Visti  l'art.  4,  lettera  h),  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  15 gennaio  1972, n. 11 e gli articoli 4 e 83 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Considerato  che la regione Basilicata ha dichiarato il biotopo del
Lago  di  San  Giuliano,  rispettivamente  «Oasi  di protezione della
fauna»  con  D.P.G.R. n. 1137 del 6 settembre 1976 e riserva naturale
regionale con legge regionale n. 39/2000;
  Considerato,  ancora,  che  il  «Consorzio di bonifica di Bradano e
Metaponto»,   in  qualita'  di  consegnatario  dell'area  dell'invaso
artificiale del Lago di San Giuliano, con convenzione del 15 febbraio
1989  (Conservatoria  atti  privati  di  Matera,  registro n. 478 del
21 febbraio  1989,  ha  affidato la gestione del lago medesimo al WWF
Italia;
  Considerato,   altresi',  che  l'area  e'  stata  inserita  tra  le
Important Bird Areas (IBA ai sensi della direttiva 92/43/CEE;
  Considerato che nell'ambito del programma comunitario «Natura 2000»
e  del  relativo progetto italiano «Bioitaly», la regione Basilicata,
ai  sensi della direttiva 92/43/CEE, ha proposto tra gli altri, quale
sito  di importanza comunitaria (SIC) il «Lago S. Giuliano e Timmari»
(codice IT9220144);
  Vista  la  raccomamdazione  C.4.2 adottata dalla COP IV a Montreaux
nel 1990;
  Visto la richiesta di parere inviata alla regione Basilicata con la
nota prot. n. SCN/ST/2000/10686 del 27 giugno 2000;
  Vista  la  nota  della regione Basilicata n. 8650/7SE del 10 aprile
2001,  concernente  l'espressione  di  parere  favorevole  in  merito
all'inclusione  nella  convenzione  di  Ramsar  della  zona  umida in
questione;
  Ritenuto  di dover procedere alla dichiarazione della zona umida di
importanza  internazionale denominata «Lago di San Giuliano» ai sensi
della convenzione internazionale di Ramsar;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La zona umida «Lago di San Giuliano», ubicata nei comuni di Matera,
Miglionico   e  Grottole,  provincia  di  Matera,  e'  dichiarata  di
importanza   internazionale   ai   sensi  e  per  gli  effetti  della
«Convenzione  relativa  alle zone umide di importanza internazionale,
soprattutto  come  habitat degli uccelli acquatici», firmato a Ramsar
il  2 febbraio  1971,  secondo  i confini riportati nella planimetria
allegata al presente decreto come allegato I.