L'AUTORITA'

    Nella   riunione   del   Consiglio  del  26 giugno  2003,  ed  in
particolare nella sua prosecuzione del 27 giugno 2003;
    Vista   la   legge   31 luglio   1997,  n.  249,  di  istituzione
dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni recante norme sui
sistemi  delle  telecomunicazioni e radiotelevisivo, e in particolare
l'art. 2, concernente il divieto di posizioni dominanti;
    Visto il regolamento in materia di costituzione e mantenimento di
posizioni  dominanti  nel  settore  delle comunicazioni, adottato con
delibera  del  23 marzo  1999,  n.  26/99,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;
    Vista  la  propria  delibera  n.  365/00/CONS del 13 giugno 2000,
recante  «Accertamento  della  sussistenza  di posizioni dominanti ai
sensi  dell'art. 2, comma 9, della legge n. 249/97», pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 163 del 14 luglio
2000;
    Vista  la  propria  delibera  n.  13/03/CONS  del 9 gennaio 2003,
recante  «Conclusione  dell'analisi della distribuzione delle risorse
economiche  nel settore televisivo nel triennio 1998-2000, avviata ai
sensi  della  delibera  n.  212/02/CONS»,  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2003;
    Vista  la  propria  delibera  n.  14/03/CONS  del  9 gennaio 2003
recante  «Avvio  del  procedimento  finalizzato  alla  verifica della
sussistenza  di  posizioni  dominanti nel settore televisivo ai sensi
dell'art.  2, comma 7 della legge 31 luglio 1997, n. 249», pubblicata
nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  31  del
7 febbraio 2003;
    Vista la delibera n. 201/03/CONS, del 4 giugno 2003, con la quale
e' stata disposta la proroga di trenta giorni del procedimento;
    Vista la delibera n. 202/03/CONS, del 4 giugno 2003, con la quale
e' stata disposta la chiusura dell'attivita' istruttoria;
    Vista  la  delibera  n.  207/03/CONS, dell'11 giugno 2003, con la
quale  e' stata rigettata l'istanza di riservatezza presentata da RAI
S.p.a.;
    Vista  la  delibera  n. 208/03/CONS, dell'11 giugno 2003, recante
proroga del termine per la presentazione delle memorie conclusive;
    Vista  la  delibera  n.  223/03/CONS,  del 24 giugno 2003, con la
quale  e'  stata  rigettata  la richiesta di proroga presentata dalla
societa' Centro Europa 7 S.r.l.;
    Vista  la  delibera  n.  224/03/CONS,  del 24 giugno 2003, con la
quale  e'  stata  rigettata  la richiesta di proroga presentata dalla
societa' Publitalia80 S.p.a.;
    Vista  la  delibera  n.  225/03/CONS,  del 24 giugno 2003, con la
quale  e'  stata  rigettata  la richiesta di proroga presentata dalla
societa' R.T.I. S.p.a.;
    Viste   le   risultanze   istruttorie,   notificate   alle  parti
interessate dal responsabile del procedimento, in data 6 giugno 2003;
    Visti gli atti del procedimento;
    Audite le parti del procedimento, in data 19 giugno 2003;
    Considerato quanto segue:

1. LE FASI DEL PROCEDIMENTO

1.1 La notifica della delibera n. 14/03/CONS

   Con  delibera  n.  14/03/CONS  del  9  gennaio  2003  il Consiglio
dell'Autorita' ha disposto l'avvio di un'istruttoria finalizzata alla
verifica   della  sussistenza  di  posizioni  dominanti  nel  settore
televisivo  ai  sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio
1997, n. 249 (di seguito la Legge).
   L'art.  1,  comma  1, della delibera n. 14/03/CONS dispone l'avvio
del  procedimento  nei confronti delle imprese RAI S.p.A. (di seguito
RAI), S.I.P.R.A. S.p.A. (di seguito Sipra), R.T.I. S.p.A. (di seguito
RTI),  Publitalia80  S.p.A. (di seguito Publitalia) e Mediaset S.p.A.
(di  seguito Mediaset). Sul piano procedurale le notifiche sono state
effettuate in data 7 febbraio 2003 ai sensi dell'art. 4, comma 3, del
Regolamento  in  materia  di costituzione e mantenimento di posizioni
dominanti  nel  settore delle comunicazioni (di seguito Regolamento),
approvato con delibera n. 26/99.
   Al fine di consentire la partecipazione al procedimento alle altre
emittenti   nazionali   o   locali,   alle   emittenti   titolari  di
autorizzazione   alla   diffusione   satellitare  o  via  cavo,  alle
concessionarie  di  pubblicita',  nonche'  agli  altri  portatori  di
interessi  pubblici  o  privati  la  delibera  n. 14/03/CONS e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 in data 7 febbraio 2003.

1.2 I termini del procedimento

   L'art.  1,  comma  5,  della  delibera n. 14/03/CONS dispone che i
termini  del  procedimento  decorrano  dalla  data  di notifica della
delibera.  Al  fine di evitare ogni possibile incertezza le notifiche
ai  cinque  soggetti  interessati  e  la  pubblicazione  in  Gazzetta
Ufficiale sono avvenute contestualmente.
   Ai  sensi  dell'art.  4,  comma 5, del Regolamento il procedimento
"non  puo'  eccedere  i  centoventi giorni". Pertanto il procedimento
avrebbe  dovuto  concludersi il 7 giugno u.s. Il medesimo articolo 4,
comma   5  prevede  inoltre  che:  "Il  termine  di  conclusione  del
procedimento [...] puo' essere prorogato fino a centoventi giorni una
sola volta con provvedimento motivato del Consiglio".
   In  considerazione  delle richieste di informazioni che sono state
inviate  nel  corso dell'istruttoria al Ministero delle comunicazioni
ed  alta  societa'  Auditel  S.r.l.  (di  seguito Auditel) al fine di
acquisire  elementi  rilevanti  ai  fini del procedimento, nonche' in
relazione  alle documentazioni depositate dai soggetti notificati nel
corso  dell'istruttoria  ed  alle  nuove problematiche interpretative
sollevate  dagli  operatori  nell'imminenza  del  termine di scadenza
dell'istruttoria,  il Consiglio nella riunione del 4 Giugno 2003, con
delibera  n.  201/03/CONS,  ha  disposto una proroga di 30 giorni del
termine di conclusione del procedimento.
   In  data  16  giugno  2003, le societa' RTI e Publitalia '80 hanno
formulato  richiesta  di  proroga del procedimento ai sensi dell'art.
15, comma 4, del Regolamento.
   La   motivazione   della   richiesta   di  proroga  risiede  nella
"complessita' delle tematiche dibattute nel corso dell'istruttoria" e
nella  copiosita'  della  documentazione  prodotta  dalle  parti  del
procedimento"; documentazione che, peraltro - proseguono le esponenti
-  si  e'  "potuto  conoscere soltanto pochi giorni prima del termine
fissato  per  la  presentazione  delle  memorie  conclusive". Cio' in
ragione del fatto che gli altri soggetti intervenuti nel procedimento
hanno  partecipato al contraddittorio in una fase successiva rispetto
alle  ricorrenti,  le  quali  pertanto  hanno effettuato l'accesso ai
relativi  atti  solo nella parte finale dell'istruttoria. In forza di
queste  motivazioni  le  societa'  richiedono: "un congruo termine di
proroga  del procedimento". In caso di diniego le esponenti affermano
si determinerebbe una violazione del principio del contraddittorio.
   Cio'  premesso,  sul  piano  procedurale si osserva che l'art. 15,
comma  4,  del  regolamento di cui alla delibera 26/99, dispone che i
soggetti  ai  quali  vengono  trasmesse  le  risultanze  istruttorie:
"possono,  entro  dieci  giorni  dal  ricevimento della comunicazione
delle  risultanze  istruttorie,  presentare  istanza  motivata per la
proroga del termine di conclusione del procedimento".
   Le  istanze  sono  state  rigettate  perche',  dal  punto di vista
sostanziale,  non si sono ravvisate lesioni del contraddittorio o del
diritto di difesa delle parti istanti.
   Le   societa'   hanno   comunque   trasmesso  le  proprie  memorie
conclusive,  in  data  17  giugno u.s., secondo quanto previsto dalle
disposizioni della delibera n. 208/03/CONS.
   Alla  luce  di  quanto  rilevato,  le  richieste  di  proroga  del
procedimento presentate da RTI e Publitalia non sono state accolte.
   In  data  16 giugno 2003, anche la societa' Centro Europa 7 S.r.l.
(di  seguito  Centro  Europa  7),  intervenuta  nel  procedimento  in
oggetto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b), del Regolamento, ha
formulato,  nell'ambito  della  sua  memoria conclusiva, richiesta di
proroga del procedimento ai sensi dell'art. 15, comma 4, del suddetto
Regolamento.
   La  motivazione dell'istanza di proroga risiede in presunte lacune
del  procedimento  svolto dall'Autorita', con la richiesta, rivolta a
quest'ultima,  di  effettuare  una  piu'  approfondita  analisi sulle
dinamiche  concorrenziali  proprie  del  mercato  pubblicitario anche
attraverso:  "l'acquisizione  dei  contratti  tipo di Publitalia, dei
contratti  sottoscritti  con  grandi  utenti e le grandi agenzie onde
evidenziare  con  l'acquisizione  di  prove  positive e tangibili, le
pratiche che mortificano la concorrenza".
   Anche tale richiesta di proroga non ha trovato accoglimento.

1.3 Partecipazione all'istruttoria

   Partecipano  all'istruttoria, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett.
a)  del  Regolamento,  le  societa'  RAI,  Sipra,  RTI,  Publitalia e
Mediaset.
   La  societa'  Centro  Europa  7  e  la  societa' Rete A S.r.l. (di
seguito  Rete  A)  hanno  presentato  richiesta  di partecipazione al
procedimento  in qualita' di soggetti interessati ex art. 5, comma 1,
lett.   b)   del  Regolamento.  Le  richieste  di  partecipazione  al
procedimento sono state accolte.

1.4 L'accesso agli atti

   I  soggetti  notificati sono stati invitati, ai sensi dell'art. 6,
comma  3,  del  Regolamento  a  formulare le proprie osservazioni sui
documenti  acquisiti  o  formati  dall'Autorita'  in data anteriore a
quella di notifica del provvedimento di avvio d'istruttoria.
   L'Autorita' ha ricevuto richieste di accesso agli atti da parte di
tutti i soggetti notificati, ad eccezione di Mediaset. Gli accessi si
sono  svolti  in  data 27 marzo u.s.. Oggetto dell'accesso sono stati
gli  atti  di  cui  al  procedimento  istruttorio aperto con delibera
212/02/CONS  e  chiuso  con  delibera  n.  13/03/CONS  e gli atti del
procedimento di cui alla delibera n. 14/03/CONS.
   RTI e Publitalia hanno espresso le loro considerazioni al riguardo
con  due  memorie  presentate il 9 aprile 2003. Le tesi esposte nelle
memorie sono state poi approfondite e discusse in sede di audizione.
   RAI  e Sipra hanno richiesto nuovamente di avere accesso agli atti
del  procedimento  e  gli accessi si sono svolti, rispettivamente, in
data 29 e 30 aprile 2003,
   Anche  i soggetti intervenuti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett.
b) del Regolamento hanno formulato richieste di accesso agli atti. In
particolare  Rete  A  ha  svolto il proprio accesso in data 15 maggio
u.s.,  mentre  l'accesso agli atti di Centro Europa 7 si e' svolto in
data 20 maggio 2003.
   In  seguito  alla  comunicazione  delle  risultanze  istruttorie i
soggetti  RTI,  RAI e Publitalia hanno nuovamente formulato richiesta
di accesso agli atti, tali accessi si sono svolti il 12 giugno 2003.
   Le  memorie  conclusive  sono  state trasmesse dagli operatori nei
giorni 16 e 17 giugno 2003, in seguito alla loro ricezione i soggetti
partecipanti  al  procedimento sono stati invitati a prendere visione
ed estrarre copia delle stesse.

1.5 Le audizioni

   In  data  3  aprile  u.s. hanno formulato richiesta di audizione i
soggetti  RTI  e  Publitalia.  Le  due  societa' sono state ascoltate
congiuntamente in audizione il giorno 17 aprile 2003. Mediaset non ha
formulato richiesta di audizione.
   RAI   e   Sipra   hanno  formulato  successivamente  richiesta  di
audizione, che si e' svolta per entrambe il 15 maggio 2003. Lo stesso
giorno si e' svolta anche l'audizione della societa' Rete A.
   E'  stata, inoltre, convocata in audizione per il giorno 18 aprile
2003,  ai  sensi  dell'art.  7,  comma 5 del Regolamento, la societa'
Auditel al fine di consentire all'Autorita' di acquisire informazioni
circa gli indici d'ascolto delle emittenti nazionali e locali.
   In  data  26  maggio,  infine,  e' stata audita la societa' Centro
Europa 7.
   Ad   eccezione  di  Mediaset,  tutti  i  soggetti  intervenuti  al
procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 1, hanno depositato memorie.

1.6 Le richieste di informazioni.

   In  data  21  marzo  2003,  e'  stata trasmessa al Ministero delle
comunicazioni  (Direzione generale Concessioni ed Autorizzazioni) una
richiesta  di  informazioni volta a individuare il numero di soggetti
effettivamente  operanti  sul  territorio  nazionale  nel  corso  del
triennio  1998-2000.  A tal fine si e' richiesto alla DGCA di fornire
l'elenco  delle emittenti televisive in ambito nazionale operanti, in
ciascun  anno  oggetto di analisi, in base a provvedimenti di diversa
natura,  quali  concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti di
natura giurisdizionale; si e' inoltre richiesto di conoscere anche il
numero  complessivo  delle  emittenti che operavano nel mercato delle
trasmissioni   televisive   in   ambito   locale.   La  richiesta  di
informazioni e' stata evasa dal Ministero in data 13 maggio u.s.
   In  data  29  aprile  2003,  e'  stata  inviata  una  richiesta di
informazioni alla societa' Auditel concernente i dati sugli indici di
ascolto   e   di   diffusione  delle  diverse  forme  di  televisione
(nazionale,  locale, analogico, digitale, in chiaro, a pagamento). La
richiesta si inquadra nell'ambito degli approfondimenti concernenti i
profili  di  concorrenza  e  di pluralismo del settore televisivo. La
richiesta e' stata riscontrata da Auditel in data 13 maggio u.s.

1.7 La chiusura dell'attivita' istruttoria

   La  delibera  n.  202/03/CONS,  del 4 giugno 2003, ha stabilito la
chiusura  dell'attivita'  istruttoria relativa al procedimento aperto
con  delibera  n.  14/03/CONS. Nel disporre la conclusione della fase
istruttoria,  la delibera ha altresi' fissato per il giorno 16 giugno
2003   il  termine  perentorio  per  la  presentazione  di  eventuali
osservazioni e memorie conclusive.
   Successivamente,  in  data  6 giugno u.s., in conformita' a quanto
previsto  dall'art.  15  del  Regolamento,  sono  state notificate ai
soggetti  intervenuti nel procedimento, ai sensi dell'art. 5 comma 1,
del suddetto Regolamento, le risultanze istruttorie.
   In  data  10  giugno 2003, la societa' RAI ha formulato istanza di
proroga del termine di presentazione della memoria conclusiva fino al
giorno  18  giugno  2003.  La  motivazione  dell'istanza  di  proroga
consisteva  nel  fatto  che  le  risultanze  istruttorie  erano state
notificate  a ridosso della pausa del fine settimana e di conseguenza
la societa' aveva potuto avviare l'esame dalle risultanze istruttorie
solo a partire da lunedi' 9 giugno.
   L'istanza  della  societa'  e'  stata  accolta  parzialmente ed il
termine  per  la  presentazione  delle  memorie  conclusive  e' stato
prorogato  fino al giorno 17 giugno 2003, con delibera n. 208/03/CONS
dell'11  giugno  2003.  Tale  termine  e'  stato  previsto al fine di
garantire  ai  soggetti  partecipanti  al  procedimento un piu' ampio
diritto alla difesa e, parallelamente, per garantire all'Autorita' la
possibilita' di esaminare le memorie conclusive prima dell'audizione.

1.8 L'audizione conclusiva

   In  data  19  giugno  u.s.  si  e'  svolta l'audizione conclusiva,
innanzi  al  Consiglio,  e  hanno partecipato le societa' RAI, Sipra,
RTI,  Publitalia80  e  Rete  A.  Nel  corso  dell'audizione  le parti
intervenute  hanno  illustrato  al  Consiglio le proprie posizioni in
ordine   alle   problematiche   gia'   oggetto   di   analisi   e  di
contraddittorio nel corso del procedimento istruttorio.

2. Lo SVILUPPO DEL CONTRADDITTORIO

   Come  noto, il procedimento istruttorio in oggetto e' stato aperto
ai  sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 249/97, e si e' svolto
nel  rigoroso  rispetto del principio del contraddittorio. I soggetti
notificati  ed  intervenuti  nell'ambito  del procedimento sono stati
messi  in  condizione,  per  tutto  il  corso  del  procedimento,  di
esercitare   i   loro   diritti  mediante  l'accesso  agli  atti,  la
presentazione di memorie e le audizioni.
   Qui  di  seguito  si  svolge una sintesi delle deduzioni formulate
dagli  operatori,  intervenuti nel procedimento ai sensi dell'art. 5,
comma 1 del Regolamento.

2.1 RTI

   Il   primo   aspetto   messo   in   rilievo   da   RTI   afferisce
all'interpretazione  dell'art.  2,  comma  8, lett. a) della legge n.
249/97. In particolare, la Societa' si sofferma sulla definizione dei
concetti di "proventi" e "risorse", sostenendo che fra i due concetti
esiste  in  primo  luogo una differenza di tipo qualitativo, data dal
fatto  che  i  proventi  sono  ricavi di competenza delle imprese che
operano  nel  settore,  mentre  le  risorse  sono i costi complessivi
sostenuti  degli utenti del mercato televisivo. La differenza di tipo
qualitativo  determina  una  differenza  di tipo quantitativo, che si
sostanzia  nel  risultato  che  i proventi sono sempre inferiori alle
risorse.
   La  Societa',  nella  propria  memoria,  definisce  come  segue il
concetto  di  risorse:  "la  nozione  di  risorse esprime l'ammontare
complessivo  della  spesa destinata ai mercati di riferimento; mentre
la  nozione  di proventi esprime la quota di tale grandezza destinata
in  via  definitiva  a ciascuna delle imprese che competono su ognuno
dei  mercati  in considerazione e da esse percepita e percepienda. Il
modo  corretto  di  misurare  il  volume  complessivo  delle  risorse
consiste,  dunque, nella quantificazione della spesa degli utenti del
mercato televisivo. Il calcolo della spesa globale degli utenti fa si
che  non  si  possa prescindere ad esempio, dall'inclusione nel monte
risorse  del  canone  lordo,  comprensivo cioe' della quota spettante
all'Erario  e  dell'IVA,  degli  abbonamenti al lordo di IVA a carico
delle persone fisiche delle spese degli inserzionisti pubblicitari al
lordo delle commissioni d'agenzia" [memoria RTI - 9 aprile 2003]
   La  Societa'  traduce  l'interpretazione giuridica del concetto di
risorse  in termini quantitativi, producendo uno studio dell'istituto
di  Economia  dei  Media (datato marzo 2003), in cui viene stimata la
spesa  di  comunicazione  in  Italia  dal  1998  al  2002.  Lo studio
quantifica  il  valore  delle  risorse  considerando il canone RAI al
lordo  dell'IVA  e  della  quota spettante all'erario, la spesa degli
utenti  in  acquisto  di  servizi  di televisione a pagamento a lordo
dell'IVA  e  misurando  la  spesa  degli inserzionisti al lordo delle
commissioni   delle   agenzie   d'intermediazione.  Questo  approccio
metodologico  determina  un  stima  del  valore del mercato superiore
rispetto a quella espressa dall'Autorita' con delibera n. 13/03/CONS.
Ne deriva che in termini di quote di mercato, RTI risulta al di sotto
della  soglia  di  cui  all'art.  2, comma 8, lett. a) della legge n.
249/97  in  ciascun  anno  oggetto  di analisi. La Societa' ribadisce
anche  la  significativita'  dell'analisi  dei  trend  di raccolta di
risorse   negli   anni  1998-2000,  i  quali  mostrano  un  andamento
decrescente della quota di mercato di RTI.
   La  Societa' formula, inoltre, alcune considerazioni di diritto in
merito  ai divieti previsti all'art. 2 della legge n. 249/97, i quali
vengono interpretati anche alla luce di una lettura delle conclusioni
della  delibera  n.  365/00/CONS  che,  secondo  RTI,  ha  escluso la
sussistenza "di posizioni dominanti" vietate pur avendo accertato che
all'epoca dei fatti oggetto di quell'istruttoria il limite del 30 per
cento  era  stato  oltrepassato.  Tale delibera costituisce, infatti,
l'antecedente  logico  ed economico delle decisioni future in materia
di   posizioni  dominanti  del  settore  televisivo,  nel  senso  che
eventuali  scostamenti  da  quanto  allora  era  stato  accertato, se
risultano   anch'essi   dovuti  a  sviluppo  spontaneo,  non  possono
ritenersi  illegittimi proprio perche' coperti da detto accertamento.
Se  risultassero  scostamenti  in  peius,  essi  potrebbero diventare
oggetto   di   verifica,   ed  eventualmente  di  sanzioni  da  parte
dell'Autorita',   soltanto   qualora   derivassero  da  intese  o  da
concentrazioni,  circostanza  che  nella  fattispecie  e'  ben  lungi
dall'essersi   concretizzata  ed  oltretutto  non  e'  stata  nemmeno
prospetta".
   In  sintesi, RTI sostiene che l'Autorita' con la decisione assunta
con  delibera  n.  365/00/CONS  abbia  legittimato  in via definitiva
l'assetto  di  mercato  rilevato  al  1997 e pertanto oggi si possano
prendere  in  considerazione  solo  eventuali  scostamenti che vadano
nella  direzione  di  una  maggiore  concentrazione delle risorse del
mercato.  Tale  maggiore concentrazione delle risorse sarebbe in ogni
caso   sanzionabile   solo   ove   realizzata   attraverso  intese  o
concentrazioni,  comunque  lesive del pluralismo. Appare, dunque, che
la  Societa'  attribuisce  alla  clausola  dello  sviluppo  spontaneo
prevista  dall'art.  2,  comma 9, della legge n. 249/97, il potere di
derogare  permanentemente al superamento dei limiti di cui al comma 8
della  Legge. La Societa' infatti sostiene che "lo sviluppo spontaneo
dell'impresa   non   e'   richiamato   dalla  legge  per  legittimare
transitoriamente   una   posizione   dominante,   ma   soltanto   per
giustificare  al  momento  della sua entrata in vigore il superamento
dei  limiti  quantitativi in essa stabiliti. Pertanto, il superamento
dei  limiti  e'  compatibile  con  una posizione di non dominanza sul
mercato   televisivo.   D'altro   canto,   l'Autorita'   nel   citato
provvedimento  [delibera  365/00/CONS] ha si accertato il superamento
dei limiti, ma lo ha ricondotto all'espansione naturale dell'impresa,
tale da non determinare una posizione dominante vietata e, dunque, lo
ha  considerato  non  lesivo della concorrenza, ne' del pluralismo. A
seguito   di   tale   accertamento  non  puo'  essere  contestato  il
mantenimento di una posizione dominante, dal momento che ne era stata
esclusa   l'esistenza.   Potrebbe  essere  eventualmente  oggetto  di
specifica  contestazione  soltanto  la  costituzione di una posizione
dominante  attraverso il compimento di atti giuridici o comportamenti
lesivi." [memoria RTI - 9 aprile 2003]
   Quanto  ai temi del pluralismo, la societa', riportando uno studio
del  prof.  A. Liberatore - Ordinario dell'Universita' degli Studi di
Firenze, rileva che fra il 1998 ed il 2002 vi sia stato un incremento
complessivo dell'offerta televisiva, soprattutto grazie al contributo
delle  emittenti  satellitari.  Secondo  la  ricerca depositata dalla
Societa',  nell'anno  2002  ogni utente italiano riceve, in media, 28
canali.   Sul   tema   RTI  conclude  affermando  che:  "L'incremento
dell'offerta  televisiva,  oltre  a smentire le preoccupazioni di una
chiusura del mercato televisivo, contribuisce ad escludere che si sia
verificata alcuna riduzione del pluralismo."
   Sul  piano  delle considerazioni di carattere generale la Societa'
ha poi sottolineato, in sede di audizione, la necessita' di collocare
l'analisi  delle  risorse  nell'ambito  del  contesto internazionale.
L'analisi comparata con i principali Paesi europei mostra infatti che
i  volumi  di  raccolta  di  risorse  pubblicitarie  dei broadcasters
italiani  siano  comunque inferiori rispetto a quelli dei concorrenti
dell'Unione Europea.
   Nella  memoria finale nonche' nel corso dell'audizione conclusiva,
la Societa' ha ribadito quanto espresso nel corso del procedimento ed
ha  ulteriormente  sviluppato  alcune  argomentazioni  difensive.  In
particolare si e' soffermata sul concetto di presunzione di posizione
dominante  sostenendo che il superamento delle soglie di cui all'art.
2,  comma  8,  della  Legge,  non  determini  la  costituzione di una
posizione dominante.

2.2 Publitalia

   Publitalia  ha  contestato, in via preliminare, l'applicazione del
concetto di Unita' Economica: la deducente osserva che la legge detta
per  le  concessionarie di pubblicita', e comunque per i soggetti che
raccolgono   pubblicita',  disposizioni  specifiche.  Di  conseguenza
l'interprete  non  puo' rifinirsi ad un'unita' economica comprendente
la  societa'  esercente  nel settore televisivo e insieme la societa'
concessionaria.    L'equiparazione   del   soggetto   che   raccoglie
pubblicita'   per  una  quota  superiore  alla  meta'  del  fatturato
dell'emittente    al    soggetto    destinatario    di   concessione;
l'imputazione,   alla  societa'  concessionaria  di  pubblicita'  che
raccolga una quota di proventi superiore al 50 per cento dei proventi
pubblicitari di ciascun soggetto titolare di concessione, dell'intero
ammontare    dei    proventi   stessi,   costituiscono   correlazioni
convenzionali  che presuppongono la distinzione dei soggetti operanti
nel   mercato   dell'informazione   televisiva  nonche'  la  distinta
valutazione  delle  attivita'  svolte.  Tali  correlazioni  ripugnano
all'unificazione delle imprese sul terreno economico."
   A  margine  della  critica  sul  concetto  di Unita' Economica, la
Societa'  eccepisce  anche  l'imputazione  dell'insieme dei ricavi da
raccolta   pubblicitaria   (quota  della  concessionaria  piu'  quota
retrocessa   all'emittente):   "L'imputazione  di  cui  al  comma  14
dell'art.  2 cit. ha l'effetto di attribuire all'esponente gli stessi
introiti  della  societa'  esercente  ai  fini  della  definizione di
posizione  dominante: non puo' avere l'effetto di ascriverle la somma
di   tali  introiti  con  le  interessenze  dovute  per  la  raccolta
pubblicitaria,   in   ragione   della   presunta   unita'  economica.
L'imputazione     convenzionale    comporta    l'attribuzione    alla
concessionaria  della  maggior  somma  tra  gli introiti propri e gli
introiti   che  convenzionalmente  le  sono  attribuiti;  costituisce
tuttavia  un  limite  insuperabile,  tale da impedire qualunque altra
finzione  convenzionale  in  sede  interpretativa  /.../ La soluzione
legislativa  ha trovato espressione in prescrizioni distinte, che non
possono essere trascurate sulla base di una nozione incompatibile con
la  distinzione  dei  ruoli  nel  mercato  dell'informazione.  Invero
l'esponente  opera nel sottomercato della raccolta pubblicitaria, nel
quale  la  concorrenza  non  e'  limitata  per effetto delle barriere
all'ingresso conseguenti alla scarsita' di risorse alla necessita' di
un titolo abilitativo accordabile nei limiti di un numero chiuso.
   In merito alle considerazioni afferenti alla struttura del mercato
della  raccolta  pubblicitaria, la Societa' sostiene che si tratta di
un  mercato  concorrenziale  con  possibilita'  di  ingresso di nuovi
operatori  e  con  un  numero  significativo di concorrenti sul piano
nazionale.  In  un'ottica  di  sistema Publitalia '80 sostiene che la
tutela  della  concorrenza  in questo mercato debba essere realizzata
non  attraverso  l'applicazione dell'art. 2 della legge n. 249/97, il
cui  fine  principale  e'  la tutela del pluralismo, ma attraverso la
disciplina  generale a tutela del concorrenza prevista nella legge n.
287/90.
   Infine, la Societa' ha svolto alcune considerazioni afferenti alla
composizione  delle  risorse  del  mercato  televisivo  nel  triennio
oggetto   di  analisi,  sottolineando  come  il  peso  della  risorsa
pubblicitaria  sia  in  diminuzione a favore dei ricavi da vendita di
abbonamenti.  In  altre  parole,  la  concessionaria  sottolinea come
l'affermazione   del   modello   della  televisione  a  pagamento  in
prospettiva  possa  portare ad un maggiore equilibrio fra le fonti di
finanziamento del settore televisivo.

2.3 Sipra

   Come esplicitato nel corso dell'audizione e nella relativa memoria
depositata agli atti, Sipra ritiene che l'Autorita' abbia offerto una
inesatta interpretazione della disciplina vigente.
   Il rilievo riguarda, in primis, l'utilizzo del concetto di "unita'
economiche",  gia'  previsto  dalla  delibera n. 365/00/CONS. Secondo
Sipra,  infatti,  non  sussisterebbe alcuna disposizione normativa in
base  alla  quale  l'Autorita'  sia legittimata a cumulare le risorse
raccolte da due soggetti diversi (nella fattispecie Rai e Sipra), sia
pure  appartenenti  allo  stesso  gruppo  ed  operanti  nello  stesso
settore.  Le soglie cui si fa riferimento, in altre parole, sarebbero
indicate  nell'articolo  2, comma 8, della legge n. 249/97 in maniera
del  tutto  autonoma e distinta per i diversi soggetti e mercati. Una
siffatta   interpretazione,   che   riferisce  l'analisi  ai  singoli
operatori  dei mercati indicati dalla norma, permetterebbe a Sipra di
mantenere,   relativamente   agli   anni   1998-2000,  su  cui  verte
l'istruttoria,   una  posizione  consentita  dalla  legge  in  quanto
ampiamente  al  di  sotto  del  limite  di raccolta delle risorse del
settore.
   Ampliando   il   campo   della  propria  analisi,  Sipra  contesta
l'interpretazione secondo cui il mero superamento delle soglie di cui
al  citato  articolo  2, comma 8, della legge n. 249/97 configuri una
posizione  dominante  vietata  tale  da  consentire  all'Autorita' di
procedere all'adozione delle misure previste dal comma 7. Tale comma,
infatti,   nell'indicare   i   poteri   esercitabili  dall'Autorita',
effettuerebbe  un  espresso  rinvio  al  comma  1, che a sua volta fa
riferimento  a  "qualsiasi  atto o comportamento avente per oggetto o
per  effetto  la  costituzione  o  il  mantenimento  di una posizione
dominante".  Al  fine  di  verificare  l'esistenza  di  una posizione
dominante  punibile,  dunque,  l'Autorita' dovrebbe dimostrare che il
soggetto  in  esame  ha  posto  in  essere,  nel  periodo  storico di
riferimento,   atti   o  comportamenti  che  abbiano  determinato  la
costituzione  di  una  posizione dominante vietata, non rilevando, in
tal  senso,  il mero sforamento delle soglie. L'insussistenza di atti
finalizzati  alla costituzione di intese o concentrazioni da parte di
Sipra,  dunque,  dimostrerebbe la non applicabilita', dell'articolo 2
al soggetto. Ad ulteriore riprova di tale conclusione, Sipra nota che
i  limiti  di  cui  al  comma  8  andrebbero valutati solo in sede di
rinnovo  delle  concessioni  o  autorizzazioni.  Essi,  pertanto, non
dovrebbero  essere  automaticamente applicati in sede di accertamento
delle posizioni dominanti.
   L'applicabilita'  dei  limiti di cui al comma 8, peraltro, secondo
Sipra,  andrebbe valutata tenendo presente il successivo comma 9, che
introduce  la  "discriminante"  dello  sviluppo  spontaneo.  Poiche',
infatti,  la  norma  non  si  occupa  esplicitamente  dell'ipotesi di
superamento   delle  soglie  dovuto  a  sviluppo  spontaneo  in  data
successiva  rispetto  all'entrata  in vigore della legge n. 249/97, a
pena di considerare illecito cio' che invece e' stato ritenuto lecito
per  il  1997,  in assenza di intese o concentrazioni poste in essere
dal soggetto, non dovrebbe considerarsi punibile ai sensi del comma 7
un  soggetto  che  ha  mantenuto  le  quote precedenti. A conferma di
quanto rilevato, Sipra richiama la sentenza del T.A.R. del Lazio sez.
II, del 9 maggio 2001, n. 4027.
   Un  ulteriore rilievo della societa' riguarda il periodo temporale
oggetto  dell'istruttoria:  poiche'  l'Autorita'  effettua le proprie
analisi   in  relazione  alla  situazione  di  mercato  del  triennio
1998-2000,   la   concessionaria   reputa  illogico  adottare  misure
deconcentrative che rischierebbero di essere del tutto sproporzionate
alla  luce  dei  cambiamenti,  tra  cui la recessione e l'ingresso di
nuovi  soggetti  nel  mercato,  che  hanno  caratterizzato il settore
dall'anno 2000 ad oggi.
   Infine,  in sede di audizione, e' stato richiesto alla Societa' di
esplicitare  la  propria  posizione  in merito all'interpretazione ed
all'eventuale  applicazione  dei  commi 14 e 15 dell'articolo 2 della
legge n. 249/97. In ottemperanza a tale richiesta, Sipra ha trasmesso
una  ulteriore  memoria in data 30 maggio 2003, nella quale si rileva
quanto segue:

- il comma 14 prevede l'equiparazione, ai soli fini della definizione
  di  posizione  dominante, del soggetto concessionario o autorizzato
  all'esercizio   dell'attivita'   radiotelevisiva  al  soggetto  che
  raccoglie  pubblicita' per una quota superiore al 50% del fatturato
  dell'emittente.  L'applicazione  della  norma  in  esame,  nota  la
  Societa',   avrebbe   senso   soltanto  qualora  l'emittente  e  la
  concessionaria di pubblicita' fossero soggetti formalmente distinti
  e non, come nel caso di Sipra, qualora la concessionaria sia legata
  all'emittente  da  un  rapporto  di  esclusiva  o  faccia parte del
  medesimo gruppo societario;
- il  comma  15  attribuisce convenzionalmente alla concessionaria di
  pubblicita'  che  raccoglie una quota superiore al 50% dei proventi
  derivanti   da   pubblicita',  sponsorizzazioni  e  televendite  di
  soggetti  concessionari  o  autorizzati,  l'intero  ammontare degli
  stessi  proventi  raccolti  dall'emittente.  Anche in questo caso -
  nota  la  Societa'  -  si  tratterebbe  di una disposizione che non
  incide   sulla  posizione  di  Sipra,  la  cui  quota  nel  mercato
  pubblicitario   radiotelevisivo   e'   determinata   esclusivamente
  dall'intero   ammontare   di   pubblicita'  raccolto  per  la  RAI.
  L'ammontare  delle risorse di Sipra, in altre parole, coinciderebbe
  con  l'intero  ammontare  delle  risorse  pubblicitarie  di  RAI, a
  prescindere dall'applicazione del comma 15.

2.4. RAI

   La  posizione  di  RAI e' stata riassunta, in prima istanza, nella
memoria  del  14 maggio 2003 e rappresentata nel corso dell'audizione
tenutasi il successivo 15 maggio nella sede di Napoli dell'Autorita'.
   In  via  preliminare, la RAI analizza le delibere n. 365/00/CONS e
n.  13/03/CONS, reinterpretandone alcuni passaggi fondamentali, ed il
quadro  normativo  di riferimento. In tale contesto, si ipotizzano le
possibili   conseguenze   dell'adozione  di  provvedimenti  ai  sensi
dell'articolo  7 della legge n. 249/97, e si segnala l'illegittimita'
costituzionale  di  un'eventuale  obbligo,  in  danno  della  RAI, di
dismissione  o di recesso da quote di mercato, che configurerebbe una
vera  e  propria  espropriazione  senza  prevederne  al  contempo una
adeguata  remunerazione.  Una  tale  ipotesi, rileva l'emittente, non
sarebbe  contemplata  dalla  legge  n.  249/97,  che si limiterebbe a
fotografare  la situazione esistente al momento della propria entrata
in  vigore  ed  a  prevedere  che  l'Autorita' impedisca lo sviluppo,
tramite   nuove  intese  o  concentrazioni,  di  posizioni  dominanti
vietate,  ovvero la limitazione della concorrenza e del pluralismo. A
sostegno  di  questa  affermazione  di  principio  sono  proposte  le
seguenti considerazioni;

- l'art.  2,  ai  commi  6  ed  8,  prevede  due  categorie di limiti
  rispettivamente inerenti la struttura del mercato e l'entita' delle
  risorse   economiche   acquisibili   dai   diversi  soggetti.  Tale
  disciplina,  per  la  sua  compiuta  applicazione  si  avvale di un
  articolato  regime transitorio contemplato all'art. 3, commi 6, 7 e
  9.  Il  regime transitorio e' volto ad rendere operativo un assetto
  strutturale  del  mercato, pluralistico e concorrenziale, sul quale
  poi   l'Autorita'   dovrebbe  esercitare  la  vigilanza  attraverso
  l'applicazione  dei  limiti  di  cui  all'art. 2. Peraltro i limiti
  strutturali  e  quantitativi di cui all'art. 2 appaiono nel disegno
  legislativo  tra  loro  complementari.  Cio'  in  quanto  il  primo
  definisce  il level playing field, individuando il numero di attori
  che  possono operare sul mercato ed il secondo limite serve a porre
  un  calmiere  allo  sviluppo  dei diversi operatori del mercato. Il
  limite  comportamentale,  dunque,  assicura  che  le  condizioni di
  equilibrio   e   di   pluralismo,   realizzate  in  chiave  statica
  dall'intervento  regolatorio  volto  a  definire  la  struttura del
  mercato,  non  vengano alterate in chiave dinamica da una eccessiva
  crescita di uno o piu' operatori.
- la   legge  distingue  chiaramente  la  posizione  dominante  dalla
  posizione dominante vietata. La mera costituzione (o rafforzamento)
  di  una posizione dominante, nell'accezione comunemente accolta dal
  diritto   antitrust,   non   configurerebbe   necessariamente   una
  violazione  della  disciplina  in materia di comunicazioni, come si
  evincerebbe  dalla  giurisprudenza  amministrativa  e dalla lettera
  dell'articolo  2,  comma  7,  della legge n. 249/97, che prevede la
  possibilita'   di  intervento  correttivo  dell'Autorita'  non  nei
  confronti  di  qualsiasi  posizione  dominante,  bensi' soltanto di
  quelle   che   possono   essere   ricondotte   al  divieto  sancito
  dall'articolo 2, comma 1, ovvero comunque lesive del pluralismo.
- parimenti,  non  costituirebbe  posizione dominante vietata il mero
  superamento  delle soglie quantitative contemplate dall'articolo 2,
  comma  8. Secondo la RAI, infatti, tanto la delibera n. 365/00/CONS
  quanto  il  T.A.R.  del Lazio avrebbero riconosciuto che il comma 9
  dell'articolo    2    esclude   la   possibilita'   di   intervento
  dell'Autorita'  nel  caso  in  cui  il superamento delle soglie sia
  presente  al  momento  di  entrata  in  vigore  della  legge  e sia
  riconducibile  ad un fenomeno di "sviluppo spontaneo dell'impresa".
  Nella  stessa prospettiva, il terzo periodo del comma 9 disporrebbe
  che  in  sede di rilascio o rinnovo dei titoli abilitativi le parti
  interessate  possono  dimostrare  che l'eventuale superamento delle
  soglie   quantitative   non   determina  una  "posizione  dominante
  vietata".   Tali   disposizioni,   di   concerto   con   la  citata
  interpretazione  del  comma  7  (secondo  cui  l'Autorita' dovrebbe
  adottare   provvedimenti   correttivi   nei  confronti  delle  sole
  posizioni  dominanti  vietate),  indurrebbero,  secondo  la  RAI, a
  considerare le soglie ed il loro eventuale superamento come un mero
  indice  (e non l'unico) da prendere in considerazione nel quadro di
  un  apprezzamento discrezionale complesso, che non puo' mai, di per
  se',   comportare   l'automatica   applicazione   di  provvedimenti
  correttivi   da   parte  dell'Autorita'.  Esso,  infatti,  andrebbe
  necessariamente  integrato  con  la  valutazione  di altri fattori,
  quali  il numero di operatori nel mercato, le loro caratteristiche,
  i dati di ascolto ecc..

   Conclusa  l'analisi  del  quadro  normativo,  la  memoria passa ad
esaminare  la posizione dell'azienda nel mercato; in essa si sostiene
che:

- RAI  non  ha  dato vita ad intese con altri operatori concorrenti e
  non avrebbe, per tale motivo, modificato la situazione esistente al
  momento di entrata in vigore della legge.
- la  raccolta  di  risorse dell'azienda durante tutto il triennio in
  esame  sarebbe  inferiore  rispetto a quella riscontrata per l'anno
  1997 e, in ogni caso, eventuali scostamenti rispetto alle soglie di
  cui  al  comma  8  sarebbero  ancora  da  attribuirsi  allo  stesso
  "sviluppo spontaneo" gia' rilevato dalla delibera n. 365/00/CONS.
- la posizione della RAI non potrebbe definirsi dominante nel mercato
  rilevante,  dal momento che l'azienda non e' in grado di esercitare
  alcuna effettiva egemonia nei confronti dei concorrenti e dei terzi
  in genere.
- non   sarebbe   ravvisabile   nel   mercato  alcuna  lesione  della
  concorrenza  o  del  pluralismo  -  che  anzi  si  e' accresciuto -
  rispetto  a quanto rilevato dalla precedente istruttoria in materia
  condotta dall'Autorita'.

   Per  tale insieme di motivi, dunque, la RAI ritiene che continuino
a  sussistere  tutti i presupposti contemplati dall'articolo 2, comma
9,  e che, conseguentemente, debba escludersi qualunque intervento da
parte   dell'Autorita'.  Il  riferimento  del  comma  9  al  "momento
dell'entrata  in vigore della presente legge", infatti, servirebbe ad
identificare  non  l'ambito  temporale  di  applicazione della legge,
bensi'  il  suo  ambito  soggettivo,  e  definirebbe  una  disciplina
speciale   ma  non  transitoria,  interamente  applicabile  anche  in
relazione al triennio 1998-2000.
   Un  ulteriore rilievo riguarda il computo del canone nel complesso
delle risorse del mercato: esso, nota la concessionaria pubblica, non
costituisce  remunerazione di mercato alla stregua della pubblicita',
bensi'  rappresenta  la  fondamentale  modalita' di finanziamento del
servizio  pubblico radiotelevisivo, posto a garanzia del pluralismo e
della  concorrenza.  A differenza dei proventi pubblicitari, esso non
costituirebbe  una risorsa contendibile acquisita sul mercato, bensi'
costituirebbe  la  compensazione  di  oneri  addizionali,  risultanti
dall'assolvimento  della  missione  attribuita  all'azienda. Per tale
motivo,  dunque,  il  canone dovrebbe essere computato fra le risorse
del  mercato,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  8, della legge n.
249/97,  ma  non  fra  i  proventi.  Viceversa, la sua inclusione per
intero  tra  i  proventi ingenererebbe forti dubbi sulla legittimita'
costituzionale   della   norma,  dal  momento  che  la  stessa  Corte
Costituzionale,  nella  sua sentenza n. 284 del 2002, ha rilevato che
il  canone  ha  da  tempo  assunto  natura  di prestazione tributaria
fondata  sulla  legge,  motivata dall'interesse generale che sorregge
l'erogazione  del  servizio  pubblico.  Il  canone,  quindi, potrebbe
essere  considerato  provento  soltanto  per  la  parte  eccedente il
finanziamento  degli  obblighi connessi al servizio pubblico. In ogni
caso,  anche  qualora  l'Autorita'  ritenesse di considerare l'intero
canone  un  provento, RAI chiede che siano scorporate dallo stesso le
quote  destinate  ai  seguenti  servizi, che non sarebbero riferibili
all'emittenza televisiva via etere:

1. radiofonia;
2. offerta satellitare;
3. informazione regionale (TG);
4.   trasmissioni   radiofoniche   e   televisive  per  le  minoranze
linguistiche;
5. gestione abbonamenti TV;
6. Rai International.

   Per   quanto   attiene   alla   definizione   delle  risorse,  non
espressamente definite dalla legge n. 249/97, la RAI chiede che siano
incluse  nel  computo,  oltre  ai  fatturati  delle emittenti e delle
concessionarie di pubblicita' ed alla quota di canone che affluisce a
RAI,  anche  le quote di canone versate all'Erario, le commissioni di
agenzia  ed  i tributi prelevati dall'Erario come, ad esempio, l'IVA.
La  nozione  di  risorse,  infatti,  dovrebbe  riflettere l'ammontare
complessivo  della spesa riferibile al settore in esame, dal quale le
voci appena elencate non possono essere estromesse.
   Un  ultimo rilievo riguarda il concetto di unita' economica. Oltre
che  irrilevante  ai  fini  dell'analisi del superamento delle quote,
esso  apparirebbe  anche  privo di fondamento normativo. RAI osserva,
infatti,  che  il legislatore ha voluto identificare delle specifiche
soglie  di  mercato nell'ambito di un insieme di fattori tra loro ben
distinti.  Il  criterio di unita' economica, che consisterebbe in una
mera  somma  algebrica  dei  proventi raccolti in due diversi settori
dalle  emittenti  e dalle concessionarie di pubblicita', non potrebbe
dunque   conciliarsi   con   la   lettera  e  l'impianto  prefigurato
dall'articolo  2  della  legge  n.  249/97. Sul punto, RAI, nella sua
memoria  conclusiva,  concorda  con  quanto espresso nelle risultanze
istruttorie, ove precisa che: "il concetto di unita' economica ha una
sua  valenza nella fase di analisi poiche' consente di evidenziare il
risultato economico dei gruppi societari, ma puo' perdere significato
quando   occorre   contestare  l'eventuale  violazione  del  disposto
normativo".
   In  sede  di audizione e' stato richiesto alla Societa' di fornire
ulteriori  elementi  di  valutazione,  di  natura  quantitativa,  che
permettessero  di  affinare l'analisi dei mercati con riferimento sia
alle tendenze evolutive sia alle tesi, esposte dalla RAI, concernenti
la  parziale  o totale esclusione del canone dal computo delle soglie
di  cui  all'art.  2,  comma  8,  della  Legge.  In  seguito a questa
richiesta  RAI  ha  trasmesso una ulteriore memoria in data 30 maggio
2003.
   La  memoria  del 30 maggio pone, in via preliminare, una questione
di  diritto circa l'applicazione dell'art. 2, comma 7, della legge n.
249/97.  Segnatamente  la Societa' sostiene che il percorso delineato
dal  suddetto articolo potrebbe portare l'Autorita', ove ne ricorrano
i  presupposti,  all'adozione  dei  "provvedimenti  necessari".  Tali
provvedimenti  tuttavia  vengono adottati dall'Autorita', nel disegno
del  legislatore,  "adeguandosi  al  mutare delle caratteristiche dei
mercati".  Questo tipo di analisi rappresenterebbe una pre-condizione
rispetto  all'adozione  di una qualsivoglia misura ai sensi dell'art.
2,  comma  7, della legge n. 249/97. Ovvero, ad avviso di RAI, non si
potrebbe   accertare   una  posizione  dominante  vietata  e  non  si
potrebbero  adottare  provvedimenti  sulla  base  di dati storici. Ne
deriva,  prosegue  RAI,  che  l'Autorita'  debba valutare non solo le
condizioni   attuali  dei  mercati,  ma  anche  quelle  prospettiche,
inquadrando  in  tale  ambito  l'andamento  dei  singoli  soggetti. A
suffragio di questa tesi la Societa' presenta dei dati quantitativi i
quali  evidenziano  fra  l'anno  2000  ed  il  2002 un decremento, in
termini  nominali,  degli  investimenti  pubblicitari sui mezzi della
RAI.
   In  merito  agli  approfondimenti  formulati  da RAI, sul tema del
canone di abbonamento, si rimanda al paragrafo 3.5.

2.5 Rete A

   Rete   A,   soggetto   esercente  l'attivita'  di  radiodiffusione
televisiva in ambito nazionale, partecipa all'istruttoria in qualita'
di  soggetto  interessato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. b)
del   Regolamento.   Come  esplicitato  nella  memoria  e  nel  corso
dell'audizione,  la  societa'  ritiene  che  l'Autorita',  al fine di
individuare una posizione dominante vietata, debba porre l'attenzione
sull'equiparazione tra concessionaria di pubblicita' e concessionario
televisivo, ai sensi dell'art. 2, comma 14 della legge n. 249/97.
   L'emittente  sottolinea che l'articolo 2, comma 14, della legge n.
249/97 equipara, ai fini della definizione di posizione dominante, "i
soggetti  che  raccolgono  pubblicita' per una quota superiore al 50%
del  fatturato  di  un'emittente"  ai destinatari di concessione o di
autorizzazione.  Il  rilievo  riguarda in particolar modo la societa'
Publitalia, concessionaria in esclusiva della raccolta di pubblicita'
per le tre reti dell'emittente RTI: Canale 5, Italia 1 e Retequattro.
In  forza  di  questa  equiparazione, Publitalia, controllando le tre
emittenti  tramite  la  raccolta pubblicitaria, supererebbe il limite
anticoncentrativo  di  cui  all'art. 2, comma 6. Del resto, la deroga
transitoria  al limite antitrust (previsto dall'art. 3, comma 6 della
legge  n.  249/97) di cui beneficia il canale Retequattro non sarebbe
riferibile   ai   soggetti   che  raccolgono  pubblicita',  ancorche'
equiparati  ai  destinatari  di  concessione o di autorizzazione, dal
momento  che  essa  sarebbe  subordinata  ad  adempimenti che possono
essere  assolti  solo  dalle  emittenti  titolari di un provvedimento
abilitativo all'esercizio dell'attivita'. Poiche', dunque, Publitalia
opererebbe  contra  legem (non essendole consentito di raccogliere la
pubblicita' per le tre reti RTI), la terza rete in eccedenza dovrebbe
raccogliere la pubblicita' in proprio, oppure accordarsi con un'altra
concessionaria estranea al gruppo Mediaset.
   In  merito  al  concetto  di  unita' economica, Rete A ritiene che
l'interpretazione   seguita   dall'Autorita',  anche  nel  precedente
procedimento  istruttorio, sia corretta, muovendo dal presupposto che
i ricavi societari siano considerati a livello di gruppo.
   Un ultimo rilievo riguarda l'interpretazione dell'art. 2, comma 8:
in fase di prima applicazione della legge n. 249/97, l'Autorita', pur
avendo  accertato  un superamento dei limiti di cui all'art. 2, comma
8,  non ha ritenuto di applicare le sanzioni previste dal comma 7 del
medesimo   articolo,  sul  presupposto  che  quel  superamento  fosse
un'espansione  naturale delle imprese, ai sensi dell'art. 2, comma 9.
La   situazione   attuale   del   settore  radiotelevisivo  italiano,
caratterizzato  nella  sostanza  da  un  polo  pubblico  e da un polo
privato,  sarebbe  -  secondo  Rete  A  -  connotata dalla carenza di
pluralismo   e  dalla  scarsa  competitivita'  del  mercato.  Se  nel
precedente  procedimento  istruttorio  l'Autorita'  ha  deciso di non
adottare  provvedimenti  sanzionatori  nonostante  il superamento dei
limiti  posti  dall'art. 2, comma 8, in virtu' della deroga di cui al
citato comma 9, allo stato attuale non sembrerebbero esservi ostacoli
tali  da  impedire  un  intervento  volto a rimuovere i comportamenti
anticoncorrenziali  e  lesivi  del  pluralismo  che caratterizzano il
mercato della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo.

2.6 Centro Europa 7

   Centro   Europa   7,   concessionaria  radiotelevisiva  in  ambito
nazionale,   partecipa   all'istruttoria   in  qualita'  di  soggetto
interessato   ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1,  lett.  b)  del
Regolamento.  Come  esplicitato  nella  richiesta di intervento e nel
corso  dell'audizione,  la  Societa'  ritiene  che  l'Autorita' debba
procedere  con  la massima urgenza, al fine di eliminare la posizione
dominante  sussistente  nel  mercato  televisivo  e  ripristinare  la
concorrenza ed il pluralismo dell'informazione.
   L'emittente sottolinea che come nella precedente istruttoria volta
ad  individuare  la  sussistenza  di  posizioni dominanti nel mercato
televisivo, pur sussistendo i presupposti di cui all'art. 2, comma 8,
non  sono stati applicati provvedimenti sanzionatori, in virtu' della
deroga di cui al successivo comma 9. La stessa evidenzia come non sia
corretto  interpretare  il  comma  9 dell'art. 2 della Legge come una
deroga  permanente al superamento dei limiti fissati dal legislatore,
poiche'  questo permetterebbe il perdurare di una posizione dominante
vietata nel mercato televisivo.
   Inoltre  il  legislatore all'art. 2, comma 1, della Legge, estende
il  divieto  sia  alla  costituzione sia al mantenimento di posizione
dominante,  ed  inoltre  anche  il comma 7 del medesimo articolo, nel
prevedere   un  "adeguamento  al  mutare  delle  caratteristiche  dei
mercati", rinvia ad un'attivita' di controllo da parte dell'Autorita'
circa  l'esistenza e/o il mantenimento di una posizione dominante. La
Societa'  ha sostenuto che il procedimento istruttorio attualmente in
corso  si  debba  concludere con un intervento dell'Autorita' volto a
rimuovere  le  cause che determinano un situazione non concorrenziale
del  mercato televisivo. Inoltre, ha richiesto che vengano confermati
i  recenti  orientamenti  della  Corte  Costituzionale, e che vengano
poste  in essere misure deconcentrative consistenti nella vendita del
ramo di azienda RTI relativo all'emittente televisiva Retequattro. In
tal  modo  si libererebbero le frequenze che Centro Europa 7 potrebbe
utilizzare  creando programmi di intrattenimento e di informazione, e
quindi maggiore concorrenza e pluralismo sul mercato.
   Centro  Europa  7 rileva, altresi', che l'incertezza nel mercato e
la   scarsa  qualita'  delle  frequenze  disponibili  sul  mercato  -
fortemente  interferenziate  e  disponibili  solo per raggiungere una
copertura  fino  a  20%  del  territorio  -  causano  la  mancanza di
investimenti  da  parte  delle  emittenti ed afferma, inoltre, che le
risorse   presenti   nel  mercato,  in  particolare  con  la  fusione
Telepiu/Stream, si stanno riducendo a danno degli investimenti con il
risultato di una diminuzione della qualita' della programmazione.
   Con  riferimento  al  concetto  di  unita'  economica, ritiene che
l'equiparazione  tra  concessionaria  di pubblicita' e concessionaria
televisiva e' sancita espressamente dalla legge (art. 2, commi 1 e 14
della  legge n. 249/97). Del resto il ricorso a tale concetto ha come
scopo  quello  di  interpretare  le quote di mercato, evidenziando il
peso  economico di imprese appartenenti al medesimo gruppo al fine di
evitare   l'elusione   di  limiti  posti  alla  raccolta  di  risorse
economiche.  Facendo  riferimento  al  pluralismo,  Centro  Europa  7
ribadisce  che,  come  espresso  dalla  Corte Costituzionale, esso e'
fortemente leso nel sistema televisivo italiano attuale e contesti la
posizione  di  quanti  continuano  a  sostenere che esiste un mercato
concorrenziale  con  un  gran  numero di operatori, ove il peso delle
risorse  pubblicitarie sarebbe in diminuzione in favore dei ricavi da
vendita  di  abbonamenti,  e  che,  in  definitiva,  il pluralismo si
sarebbe   arricchito  anche  grazie  al  contributo  delle  emittenti
satellitari.
   Per  quanto  attiene  alla  determinazione delle quote di mercato,
inoltre,  sottolinea  che  nessuna  altra interpretazione puo' essere
data  all'art.  2,  comma  8,  lett. a) della legge n. 249/97, ove e'
previsto  che  i  proventi  debbano  essere  considerati al netto dei
diritti    dell'Erario   e   delle   spettanze   delle   agenzie   di
intermediazione, pertanto un quantificazione dei proventi al lordo di
queste  fonti  porterebbe  a  risultati  fuorvianti  rispetto ai fini
dell'istruttoria in corso.
   Con  riferimento alla richiesta di informazioni al Ministero delle
comunicazioni   avente   ad  oggetto  l'individuazione  dei  soggetti
effettivamente   operanti   sul  territorio  nazionale  nel  triennio
1998-2000,   Centro  Europa  7  sottolinea  come  la  stessa  risulti
erroneamente   presente   nell'elenco,   pur  essendo  titolare  solo
virtualmente delle frequenze. Altro dato inesatto che Centro Europa 7
riscontra   nella   comunicazione   inviata   dal   Ministero   delle
comunicazioni  riguarda  l'emittente  "7  Plus"  che,  secondo quanto
riportato,  non  avrebbe  ottenuto  le  frequenze  perche'  priva dei
requisiti, mentre invece la stessa emittente ha ottenuto da parte del
Consiglio  di  Stato  il  riconoscimento  del  possesso dei requisiti
necessari    per    collocarsi   in   graduatoria   utile   ai   fini
dell'ottenimento della concessione.
   Oggetto   di   contestazione   risulta   anche   la  richiesta  di
informazioni  alla societa' Auditel. Centro Europa 7, infatti, valuta
poco  attendibili  i  dati  forniti  dalla  societa' di rilevazione e
soprattutto   ritiene   che  l'Autorita'  avrebbe  dovuto  promuovere
indagini  e  controllare  con continuita' i rilevamenti effettuati da
Auditel.

3 RILIEVI INTERPRETATIVI EMERSI NEL CORSO DEL CONTRADDITTORIO

   Come illustrato nel corso del contraddittorio, gli operatori hanno
formulato  le  loro  considerazioni  sui  procedimenti  di  cui  alle
delibere  n.  13/03/CONS  e  n. 14/03/CONS focalizzando i rilievi sui
differenti  profili  afferenti  all'interpretazione  dell'articolo  2
della legge n. 249/97.
   Nel  merito,  gli  elementi  sui  quali si sono registrate diverse
posizioni interpretative sono stati i seguenti:

a) presunzione di posizione dominante;
b) clausola dello sviluppo spontaneo;
c) definizione del concetto di risorse;
d) applicabilita' della categoria di unita' economica;
e) natura giuridica e finalita' economica del canone RAI;
f) tendenze evolutive dei mercati.

   Le  diverse posizioni interpretative relative ai profili di natura
giuridica ed economica che costituiscono i presupposti dell'attivita'
di  verifica  prevista  dalla  delibera n. 14/03/CONS sono di seguito
sinteticamente rappresentate.

3.1 L'art. 2, comma 7: la presunzione di posizione dominante.

   Il  divieto  di  posizione dominante viene sancito nell'art. 2, in
primo  luogo dal comma 1, nel quale il legislatore vieta "nei settori
delle  comunicazioni  sonore  e  televisive  [...]  qualsiasi  atto o
comportamento  avente  per oggetto o per effetto la costituzione o il
mantenimento di una posizione dominante."
   Il  comma  1  si puo' configurare come una norma di principio che,
nell'affermare  un  generale  divieto  di  posizione dominante, offre
anche  una  linea  interpretativa  della  ratio dell'art. 2, che puo'
considerarsi  -  al  contrario - come una lex specialis rispetto alla
disciplina  generale  in  materia di tutela della concorrenza in cui,
come  noto,  la  posizione  dominante  non  e' di per se passibile di
sanzioni,  se  non  nei  casi di abuso. I settori delle comunicazioni
sonore  e televisive, in ragione della loro valenza strategica per lo
sviluppo  sociale ed economico del paese, hanno spinto il legislatore
a  dettare  una disciplina piu' stringente rispetto ad altri mercati,
secondo  cui  puo'  essere sottoposto a sanzioni ogni soggetto che si
trovi  in  posizione  dominante vietata, a prescindere dall'eventuale
abuso  della  stessa.  Questa  disciplina  si  pone sostanzialmente a
tutela dei valori fondamentali del pluralismo e della concorrenza.
   I  principali strumenti per accertare la violazione del divieto di
cui  al comma 1 sono offerti dai commi 6 e 7. Il comma 6 individua un
limite  finalizzato  ad  allocare in modo efficiente - e nel rispetto
del principio del pluralismo - le risorse tecniche del mercato, ossia
le  frequenze.  Le  frequenze costituiscono, naturalmente soprattutto
per  le  trasmissioni  analogiche  terrestri,  la  principale risorsa
scarsa  del  settore.  Peraltro  la  Corte Costituzionale si era gia'
pronunciata   sul   fatto   che   la  distribuzione  delle  frequenze
costituisse  uno  dei  fattori  critici  per  la  realizzazione di un
assetto pluralistico del mercato.
   Il  comma  7,  viceversa,  riguarda la distribuzione delle risorse
economiche  sempre al fine di evitare una eccessiva concentrazione di
esse  in capo ad uno o piu' soggetti. Per raggiungere questo scopo il
legislatore individua alcuni criteri di natura comportamentale, cioe'
riguardanti  la dinamica dell'attivita' di impresa. Il primo criterio
deriva  dal  combinato  disposto  dei commi 1 e 2 ed e' il divieto di
intese  e  concentrazioni,  ovvero  il  divieto  di  qualsiasi atto o
comportamento  avente  per oggetto o per effetto la costituzione o il
mantenimento di una posizione dominante. Il secondo criterio, fissato
nel  successivo  comma  8, proibisce la raccolta di risorse in misura
superiore rispetto a delle quote percentuali prefissate.
   Il  legislatore,  dunque,  fissa il divieto di posizioni dominanti
con  una  formulazione  molto ampia, e poi indica in modo analitico i
criteri  da  seguire  per garantire il rispetto del suddetto divieto.
Secondo  questa interpretazione, contravvenire ad uno dei due criteri
appena  esposti  determina  in  capo  al  soggetto una presunzione di
posizione   dominante.  Rispetto  a  questo  sistema  presuntivo,  il
legislatore impone all'Autorita', nel caso in esame con la previsione
dell'art.   2   comma  7,  un  procedimento  con  ampie  garanzie  di
contraddittorio  per  gli operatori al fine di poter rappresentare le
proprie    posizioni.    L'attivazione    di   diversi   procedimenti
amministrativi,  e  quindi diverse modalita' di contraddittorio, sono
previsti  a  seconda  del  "criterio"  violato.  Nei casi di intese e
concentrazioni   saranno   gli   operatori   a  dover  informare  sia
l'Autorita'  sia  l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
per  l'esercizio delle rispettive competenze. Nei casi di superamento
delle quote di mercato, viceversa, e' l'Autorita', in quanto soggetto
che   vigila  sul  complesso  del  mercato  delle  comunicazioni,  ad
intervenire  d'ufficio  per  aprire  un'istruttoria  nel rispetto dei
principi del contraddittorio.
   Sulla  presunzione  di  posizione  dominante,  alcuni dei soggetti
intervenuti nel procedimento hanno sostenuto che il superamento delle
soglie  non  determina  di  per  se'  una  presunzione  di  posizione
dominante,  ma  al contrario sia un semplice elemento che l'Autorita'
deve  utilizzare  ai  fini  di  una  valutazione piu' ampia di natura
discrezionale, con l'obiettivo di verificare eventuali violazioni del
pluralismo e della concorrenza. Per tutti valga quanto espresso dalla
RAI,  che  nella  sua  memoria  conclusiva  ha  scritto: "si dovrebbe
comunque  rilevare  che  eventuali  scostamenti quantitativi rispetto
alle  soglie costituiscono unicamente un indice presuntivo e non sono
comunque  tali  da  configurare in capo a RAI una posizione dominante
vietata  suscettibile  di dar luogo all'adozione di misure correttive
[...]  le  soglie  previste  dal  co.  8,  dell'art. 2, costituiscono
infatti  un  criterio  (e non il solo,) di cui l'Autorita' deve tener
conto  nelle  sue valutazioni [...] l'analisi dell'Autorita' ex. art.
2,  co.  7, non puo' quindi limitarsi al mero riscontro quantitativo,
bensi'  deve  essere  necessariamente integrata da un piu' articolato
esame,  di  carattere  qualitativo, volto a stabilire in concreto se,
tenuto conto dell'insieme delle circostanze rilevanti, e segnatamente
del  mutare  delle caratteristiche dei mercati, sia configurabile una
reale  lesione  dei  valori  fondamentali di pluralismo e concorrenza
tutelati dalla legge".
   In  estrema  sintesi,  gli  operatori  chiedono  all'Autorita'  di
procedere   all'accertamento   della  sussistenza  di  una  posizione
dominante  attraverso  una  valutazione discrezionale che tenga conto
del  rispetto  dei  principi in materia di pluralismo e concorrenza e
non attraverso l'applicazione di criteri meccanicistici.
   In  verita' il dettato normativo conferisce all'Autorita' un ampio
margine   discrezionale,   ma   tale   discrezionalita'  non  attiene
all'individuazione   della   posizione   dominante,  ma  bensi'  alla
eventuale  adozione  di  misure  correttive  ed  alla tipologia della
misure  ritenute  opportune.  Infatti,  se  da un lato il legislatore
indica  all'art. 2 i criteri per individuare una posizione dominante,
dall'altro  non  indica con la stessa precisione le misure correttive
da adottare, limitandosi ad individuare, nel comma 7, solo un'estrema
ratio,  quella  della  dismissione di azienda o di rami d'azienda. In
questa  ottica,  trova  anche un corretto inquadramento la previsione
contenuta  nel  comma  7,  che  indica  all'Autorita' di adeguarsi al
mutare   delle   caratteristiche   dei  mercati,  dove  l'adeguamento
significa  conformare  la  decisione al contesto dinamico dei mercati
che  non  poteva essere conosciuto aprioristicamente dal legislatore,
il  quale  pertanto  demanda  all'organismo  amministrativo la scelta
circa  l'eventuale  adozione  di  un  provvedimento  che  incida  sul
funzionamento dei mercati.
   Alcuni   operatori,  con  riferimento  alla  prassi  tipica  della
disciplina  antitrust,  hanno  anche  sollevato  la  distinzione  fra
posizione dominante e posizione dominante vietata, sostenendo che una
posizione  dominante,  individuata  dal superamento delle soglie, che
non  si configuri come lesiva del pluralismo e che non sia realizzata
attraverso  intese  o  concentrazioni distorsive del meccanismo della
concorrenza,  non  ricade necessariamente nell'accezione di posizione
dominante vietata ai sensi dell'art. 2, legge n. 249/97.

3.2 L'art. 2, comma 9: il criterio dello sviluppo spontaneo.

   L'art.  2, comma 9, e' stato piu' volte richiamato dagli operatori
nel corso del contraddittorio, principalmente allo scopo di sostenere
l'applicazione del criterio dello sviluppo spontaneo anche al periodo
1998-2000.  Il  dato  letterale  della  norma sembra disciplinare due
possibilita'  di  intervento:  in via generale, esso prevede che, nel
caso  in  cui  anche  uno solo dei limiti quantitativi indicati nelle
lettere  a),  b)  e  c)  del  precedente  comma 8 sia stato raggiunto
mediante  intese o concentrazioni, l'Autorita' provvede, nel rispetto
del principio del contraddittorio, ai sensi del comma settimo. In via
eccezionale, viceversa, lo stesso sembra disporre che l'Autorita' non
debba  provvedere  ai  sensi  del  comma  7  qualora  i  soggetti che
esercitano   l'attivita'  radiotelevisiva  superino,  al  momento  di
entrata in vigore della legge n. 249/97, i limiti stabiliti dal comma
8  mediante  lo sviluppo spontaneo dell'impresa che non determini una
posizione  dominante,  ne'  elimini  o  riduca  il  pluralismo  e  la
concorrenza.  Parimenti,  con riferimento specifico alla verifica, da
compiere  prima  della  data  del  rilascio,  ovvero  del  rinnovo di
concessioni  ed  autorizzazioni,  il  comma  9 dispone che i soggetti
interessati  possano  dimostrare  l'insussistenza  di  una  posizione
dominante vietata.
   Rispetto  alla  procedura ordinaria dettata dal comma 7, nel quale
si  delinea  un  iter procedurale compiuto, che procede dall'apertura
dell'istruttoria  fino  all'adozione  delle  misure correttive, senza
alcun  richiamo  all'adozione  dei criteri di cui al comma 9, il nono
comma   si   applica  a  tre  ipotesi  specificamente  delineate:  il
superamento  delle  soglie  di  cui  al  comma  8  mediante  intese o
concentrazioni,  la  prima  applicazione  delle  legge  ed il rinnovo
ovvero  rilascio  di  concessioni.  Una  siffatta interpretazione del
dettato  normativo appare, tra l'altro, suffragata dalla sentenza del
T.A.R.   del  Lazio  sul  ricorso  n.  11824/2000  presentato  da  TV
internazionale  S.p.A.  contro  l'Autorita',  nella  quale piu' volte
viene  affermato  che  l'applicazione  del  concetto  dello  sviluppo
spontaneo  e'  prevista  solo "in via eccezionale ed in sede di prima
applicazione" della legge n. 249/97.
   L'applicazione al caso di specie del comma 9, dunque, non parrebbe
del   tutto  corretta,  a  prescindere  dalla  considerazione  che  a
differenza dell'istruttoria conclusasi con la delibera 365/00/CONS il
procedimento  in  corso  sia stato espressamente avviato ai sensi del
comma 7.
   Per  confutare  questa  posizione  la RAI ha evidenziato nella sua
memoria  conclusiva  che:  "secondo un 'interpretazione sistematica e
non  meramente  letterale, la disciplina dell'art. 2, comma 9, e' una
disciplina speciale, che legittima gli eventuali scostamenti rispetto
ai  tetti di risorse contemplati dalla Legge che siano obiettivamente
riconducibili  alla  situazione  esistente  al  momento di entrata in
vigore  della Legge. Tale legittimazione non esaurisce i suoi effetti
in  sede  di  prima  applicazione  del  disposto  normativo  [...] ma
perdura,  almeno  per  i  soggetti  (come  appunto  la  RAI)  la  cui
situazione,  quanto  alla  distribuzione  delle risorse, non presenti
elementi  di discontinuita' rispetto agli elementi formulati all'atto
della  prima applicazione della Legge." Come segnalato in precedenza,
una  posizione  simile  e'  stata  espressa  anche  da altri soggetti
intervenuti nel procedimento, quali, ad esempio, RTI.
   Secondo questa interpretazione, lo sviluppo spontaneo dell'impresa
non e' richiamato dalla legge all'art. 2, comma 9 per legittimare "in
via eccezionale" una posizione dominante, bensi' per giustificare dal
momento  della  sua entrata in vigore (1° agosto 1997) il superamento
dei  limiti quantitativi stabiliti all'art. 2, comma 8. Ne deriva che
il  superamento delle soglie gia' riscontrato per l'anno 1997 sarebbe
compatibile, non solo in sede transitoria e di prima applicazione, ma
in  modo  permanente  con  una posizione di non dominanza sul mercato
televisivo.
   Una   linea   interpretativa   diretta  a  trasformare  una  norma
transitoria  in  una  deroga  permanente  ai limiti di raccolta delle
risorse  economiche fissati dal legislatore non appare condivisibile.
In altre parole, accedere a questa interpretazione determinerebbe una
situazione  in  cui l'Autorita' con propria deliberazione deroga, non
in  via  transitoria,  bensi'  in via definitiva, al contenuto di una
norma   di   legge.  Pertanto,  si  ritiene  che  il  comma  9  trovi
applicazione soltanto nei casi espressamente previsti dal legislatore
e,  per  quanto  attiene  al superamento della soglia, la fattispecie
dello  sviluppo spontaneo assume una rilevanza limitata temporalmente
alla prima applicazione della Legge.
   Peraltro,  come  gia'  evidenziato  nel  corso  dell'analisi delle
posizioni  dei  soggetti destinatari dell'istruttoria, l'applicazione
del  criterio dello sviluppo spontaneo al triennio 1998-2000 e' stata
propugnata  anche  dalle  due  concessionarie  di pubblicita' Sipra e
Publitalia, secondo le quali l'insussistenza di atti finalizzati alla
costituzione   di  intese  o  concentrazioni  determinerebbe  la  non
applicabilita' dell'articolo 2, comma 7. La lettera della Legge porta
a  rilevare  che  il  criterio dello sviluppo spontaneo, per espressa
previsione del comma 9, e' applicabile esclusivamente in relazione ai
"limiti  quantitativi  [-e di conseguenza ai mercati-] indicati nelle
lettere  a),  b)  e  c)  del  comma 8" ed ai "soggetti che esercitano
attivita'   radiotelevisiva";   secondo  l'interpretazione  letterale
sarebbe  da  escludersi,  dunque,  che  possano  beneficiare  di tale
criterio anche le concessionarie di pubblicita' le quali, da un lato,
non  eserciscono attivita' radiotelevisiva e, dall'altro, sono attive
nel mercato di cui allo stesso comma 8, lettera e).

3.3 L'art. 2 comma 8: la definizione del concetto di risorse

   Si  premette  che  le eccezioni formulate dai soggetti intervenuti
nel  procedimento  hanno  riguardato  non  la  quantificazione  delle
risorse  e  dei  proventi  fatta  dall'Autorita'  - attraverso i dati
elaborati  dalla  societa'  AC  Nielsen  per  gli  anni 1998 e 1999 e
l'Informativa Economica di Sistema per l'anno 2000 - quanto invece la
metodologia  di  definizione  del  mercato  rispetto  alla  quale  le
Societa'   hanno  contestato  la  mancata  considerazione  di  alcune
componenti.
   L'interpretazione  del  concetto  di  risorse  e'  stato  un  tema
ampiamente  trattato  nel corso dell'istruttoria di cui alla delibera
n.  365/00/CONS;  al  termine  del citato procedimento istruttorio un
elemento  che  e'  rimasto  non definito riguarda la riconducibilita'
dello  sconto  d'agenzia  al volume complessivo delle risorse; allora
era stato definito secondo due metodologie, l'una inclusiva e l'altra
esclusiva dello sconto (le cd. ipotesi A ed ipotesi B).
   Una  chiave  interpretativa  atta a consentire una soluzione della
questione  risulta  la  lettura  delle  soglie stabilite dall'art. 2,
comma  8,  alla  luce  delle  disciplina  nazionale  e comunitaria in
materia  di  tutela  della  concorrenza.  In  particolare si potrebbe
valutare  il  concetto  di  risorse  secondo  la  nozione  di mercato
rilevante.  Come  noto, nella dottrina antitrust il mercato rilevante
viene  definito secondo due variabili: il prodotto/servizio offerto e
l'area geografica nella quale avvengono le transazioni economiche.
   L'art.  2, comma 8 lett. a), richiamato espressamente dall'art. 2,
comma   7,  prevede  che:  "i  soggetti  destinatari  di  concessioni
televisive  in  ambito  nazionale  anche per il servizio pubblico, di
autorizzazioni  per  trasmissioni  codificate  in  ambito  nazionale,
ovvero  di  entrambi i provvedimenti possono raccogliere proventi per
una  quota  non  superiore  al 30 per cento delle risorse del settore
televisivo  in  ambito nazionale riferito alle trasmissioni via etere
terrestre  e codificate." Il mercato rilevante del prodotto dunque e'
quello dell'offerta delle trasmissioni televisive via etere terrestre
e codificate, mentre sotto il profilo geografico il mercato rilevante
e'  definito  dal  territorio  nazionale.  Secondo una metodologia in
linea  con  la  prassi  del  diritto della concorrenza, e' necessario
stabilire   se   la  commissione  d'agenzia  si  possa  correttamente
considerare,   sotto   il   profilo  competitivo  ed  economico,  una
componente  della  "offerta  di  trasmissioni televisive" o meno. Per
definire  se  le  attivita' delle agenzie di pubblicita', e quindi le
loro risorse, facciano parte del mercato dell'offerta di trasmissioni
televisive  occorre,  pertanto, determinare quale sia il ruolo svolto
dalle  stesse  in questo o in altro mercato. Un'indicazione in questo
senso e' stata offerta dall'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato  che, in un procedimento relativo ad intese restrittive della
liberta'  di  concorrenza  ai  sensi  dell'articolo 2, comma 2, della
legge  n.  287/90,  defini'  il  ruolo  delle  agenzie di pubblicita'
identificato  come  "creazione,  programmazione ed amministrazione di
azioni  di  pubblicita'  e  promozione" [prov. 4041, giugno 1996]. In
termini generali il ruolo dell'agenzia di intermediazione e', dunque,
quello  di  consulente  dell'impresa nella gestione dell'investimento
pubblicitario,   che  puo'  essere  concretamente  veicolato  su  una
molteplicita'  di  media  (televisione,  radio,  stampa,  affissioni,
Internet).  Sotto  questo  profilo,  l'agenzia di intermediazione non
rientra  fra i soggetti che concorrono all'offerta delle trasmissioni
televisive,  pertanto  i costi di intermediazione non devono, secondo
l'interpretazione  desunta dalla prassi del diritto antitrust, essere
calcolati nelle "risorse del settore televisivo".
   Tale  assunto viene poi avvalorato dalla considerazione che per le
agenzie   di   intermediazione   non   sussista   il   requisito   di
sostituibilita'   dell'offerta   che   e'  requisito  essenziale  per
individuare  il  mercato  rilevante  nell'ambito  di un'analisi della
concorrenza,   Sull'argomento,  d'altra  parte,  si  e'  espressa  la
Commissione  europea fornendo le linee guida per la definizione di un
mercato   rilevante:  "Secondo  una  giurisprudenza  consolidata,  il
mercato  del  prodotto  servizio  rilevante comprende i prodotti ed i
servizi  sostituibili o sufficientemente intercambiabili, in funzione
delle   loro   caratteristiche  obiettive,  grazie  alle  quali  sono
particolarmente atti a soddisfare i bisogni costanti dei consumatori,
dei  loro  prezzi e dell'uso cui sono destinati, ma anche in funzione
delle  condizioni  di  concorrenza  e  o  struttura  della  domanda e
dell'offerta  sul mercato in questione. I prodotti o servizi che sono
scarsamente  o relativamente intercambiabili tra loro non fanno parte
dello  stesso  mercato"  (cfr.  par.  44  -  Linee  direttrici  della
Commissione   per   l'analisi   del  mercato  e  la  valutazione  del
significativo  potere  di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo
per  le  reti  ed i servizi di comunicazione elettronica - G.U.C.E. C
165, 11 luglio 2002, pag. 6-31).
   Dunque  la  disciplina  antitrust  e la logica economica portano a
ritenere   che  le  commissioni  d'agenzia  siano  da  escludere  dal
perimetro di mercato oggetto del procedimento in corso.
   In   merito   alla  quantificazione  del  valore  del  mercato  va
ulteriormente   precisato   che   gli   operatori,   nel   corso  del
contraddittorio  hanno  ribadito  che la corretta interpretazione del
concetto  di risorse vada ricercata non attraverso un'analisi di tipo
concorrenziale  ma attraverso un'analisi di tipo statistico, la quale
porta  ad  individuare  il  valore  dei  flussi  complessivi di spesa
sostenuti  dagli  utenti  del mercato televisivo. Cio' implicherebbe,
sul  piano  contabile,  che  i  proventi  siano  in sostanza i ricavi
dell'attivita'  tipica  delle  imprese,  viceversa le risorse siano i
costi  lordi,  inclusivi  di  IVA  e spettanze dell'Erario, sostenuti
dagli  utenti  delle offerte televisive. Ne deriva che secondo questa
linea  interpretativa  non  vi  e'  una  esatta corrispondenza fra il
valore  dei  proventi  ed il valore delle risorse, poiche' i proventi
sono un sottoinsieme delle risorse.
   Tale  interpretazione,  formulata  in  primis  da RTI, risulta poi
condivisa  anche  da  altri soggetti intervenuti nel procedimento; in
particolare  la  predetta  Societa',  nella  sua  memoria conclusiva,
riporta:  "l'unica interpretazione plausibile del concetto di risorse
e'  quella  che lo fa coincidere con tutto quanto l'intera comunita',
nelle  sue  molteplici  articolazioni (persone fisiche, associazioni,
organizzazioni,  imprese)  mette a disposizione dei soggetti operanti
sul  mercato televisivo [...] il calcolo deve essere effettuato sulle
integrali   disponibilita'  offerte  dai  soggetti  interessati  alla
realizzazione  e  allo  svolgimento del servizio [...] non presentano
alcuna   rilevanza   i  singoli  titoli  negoziali  che  muovono  gli
stanziamenti.  Rileva soltanto l'obbiettiva destinazione degli stessi
allo svolgimento del servizio nel settore considerato"
   La  tesi  della  Societa'  appare condivisibile nella parte in cui
afferma  che  le  risorse sono da intendersi come le fonti di reddito
del  settore televisivo. Del resto tale interpretazione rispecchia il
dettato  normativo  di  cui  all'art.  2, comma 8, della Legge, ma la
considerazione  che  il limite nella definizione delle risorse sia la
loro  destinazione  al  settore  televisivo,  esclude  chiaramente la
possibilita'  di  considerare  al  loro  interno  anche  le spettanze
dell'erario.   Se,   in   ipotesi,  si  considerassero  le  spettanze
dell'erario  come  risorse del settore, ci si troverebbe di fronte al
paradosso   che   una   qualsiasi   fonte  dell'erario  possa  essere
considerata  come  risorsa  del settore televisivo. Senza considerare
che  sul piano contabile la definizione di risorse come "mezzo di cui
si dispone e che possono costituire fonte di guadagno o di ricchezza"
[pag.  27, memoria conclusiva RTI] esclude automaticamente l'IVA, che
non costituisce una componente di reddito.
   Qualora  si  adottasse  l'interpretazione  del concetto di risorse
come flusso di spesa complessiva si prevederebbe poi l'inclusione nel
monte  risorse  del  mercato  anche di valori che non sarebbero nella
disponibilita'   di   alcuno  degli  attori  del  mercato,  cioe'  si
computerebbero anche valori estranei al mercato stesso.

3.4 Applicabilita' del concetto di Unita' Economica

   Come  evidenziato  nella  sintesi  dei contributi degli operatori,
nell'ambito  del  contraddittorio  sono  stati mossi svariati rilievi
critici al concetto di unita' economica.
   L'unita' economica venne richiamata dalla delibera n. 365/00/CONS,
nella  parte  relativa  alle  modalita'  di  calcolo  delle  quote di
mercato.  Sul  piano  dell'analisi  di  bilancio,  infatti,  l'unita'
economica  altro  non rappresenta che uno strumento di consolidamento
dei  risultati reddituali di imprese appartenenti allo stesso gruppo,
operazione  che  peraltro appare del tutto coerente con i principi di
redazione  del  bilancio  consolidato,  e  con  il concetto di gruppo
espresso   dalla   giurisprudenza  comunitaria.  Senza  soluzione  di
continuita'  con  questa  metodologia,  l'Autorita' nell'ambito della
delibera  n.  13/03/CONS,  nel  pubblicare  le quote di mercato degli
operatori,   oltre   al  dato  relativo  alle  singole  societa',  ha
presentato anche i dati aggregati senza duplicazioni delle due unita'
economiche,   le   quali,   come   successivamente   esplicitato  nei
considerata  della  delibera n. 14/03/CONS, avevano superato i limiti
del  30  per  cento di cui art. 2, comma 8, della legge n. 249/97. In
sintesi,  la  lettura  dei  precedenti provvedimenti evidenzia che il
concetto  di  unita'  economica  e'  stato  sino  ad  oggi utilizzato
dall'Autorita'  come  elemento  di  interpretazione  delle  quote  di
mercato,  ulteriore  rispetto  alle rilevazioni effettuate in capo ai
singoli operatori, e che tale strumento ha permesso di evidenziare il
peso economico congiunto di imprese appartenenti agli stessi gruppi.
   L'Autorita' nell'art. 1, comma 1, della delibera n. 14/03/CONS, ha
peraltro  avviato il procedimento nei confronti delle singole persone
giuridiche  e  non  nei  confronti  delle  unita' economiche cui esse
appartengono.  Infatti  nel passaggio dalla fase di analisi economica
all'apertura  di  un  procedimento amministrativo, che per sua natura
puo'  produrre effetti nella sfera giuridica dei soggetti destinatari
del  provvedimento,  non  era  possibile  riferirsi alla fictio iuris
dell'unita'   economica.  Tale  strumento,  dunque,  assume  una  sua
specifica   valenza   nella  fase  di  analisi  poiche'  consente  di
evidenziare  il  risultato  economico  dei  gruppi  societari, ma non
consente di assumere il ruolo di presupposto logico-giuridico laddove
risulta  necessario  contestare ad un soggetto l'eventuale violazione
del disposto normativo.
   In   proposito   e'   stato  inoltre  obiettato  dalle  parti  del
procedimento   che  tale  concetto  non  trova  un  chiaro  riscontro
nell'art.  2,  della  legge  n.  249/97, dove i commi 14 e 15 parlano
piuttosto   della   equiparazione  della  concessionaria  a  soggetto
titolare  di  concessione  e dell'imputazione alla concessionaria dei
ricavi  dell'impresa emittente. Le due tipologie di societa', dunque,
in  forza  di  un  legame  economico  verificabile  dall'analisi  dei
rispettivi  bilanci,  sono  sottoposte ad una medesima disciplina, ma
rispetto  a  questa  disciplina hanno posizioni giuridiche soggettive
distinte.
   Questa  interpretazione risulterebbe coerente anche con la lettura
dei  successivi  commi  16,  17  e  18,  ove  il divieto di posizione
dominante  viene  applicato anche alle societa' comunque controllate.
Infatti,  da  una  lettura complessiva dell'articolo 2, emerge che il
legislatore  ha  inteso  evitare  che  politiche di distribuzione dei
proventi  fra  societa'  collegate potessero condurre ad una elusione
dei limiti alla raccolta di risorse economiche.
   Dalla  contestazione  del  concetto  di  unita'  economica  e  dal
richiamo  alla  lettera  dell'art.  2 emerge l'opportunita', peraltro
confermata   dalle   concessionarie   di  pubblicita',  di  procedere
distintamente   nei  confronti  delle  singole  societa'  verificando
l'eventuale  violazione  dei  divieti  previsti  dall'art.  2 comma 8
lettere  a)  ed  e),  in  capo  ad  ogni  singolo  soggetto, anziche'
applicare   il   principio   dell'equiparazione   a   titolare  della
concessione  ed  il  principio  della  imputazione  del complesso dei
ricavi.

3.5 Valutazione del canone RAI

   Nel  corso  del contraddittorio la RAI ha ampiamente sviluppato il
tema  del  servizio  pubblico  radiotelevisivo al fine di definire la
natura  e  la  destinazione del canone ai sensi dell'art. 2, comma 8,
lettera  a)  della  Legge.  In  via preliminare, occorre esaminare la
disciplina  giuridica  che  regola  la raccolta e la destinazione del
canone   di   abbonamento   radiotelevisivo.  Successivamente  verra'
esaminata  l'unita'  del  concetto di servizio pubblico, comprendente
sia   l'esercizio   dell'attivita'   di  radiodiffusione  sonora  che
televisiva.
   Come  illustrato  nel paragrafo 2.4, la RAI ha, inoltre, richiesto
lo scorporo dai proventi della quota di canone destinata ad attivita'
quali:   radiofonia,  offerta  satellitare,  informazione  regionale,
trasmissioni radiofoniche e televisive per le minoranze linguistiche,
gestione abbonamenti TV e Rai International.
   Fra  le  varie  attivita' segnalate dalla Societa', si ritiene, in
particolare,  argomento  oggetto  di maggiore approfondimento la tesi
della esclusione della quota di canone destinata al finanziamento del
servizio   radiofonico,   in   quanto   estranea   al  settore  delle
trasmissioni  televisive  di  cui all'art. 2, comma 8, lett. a) della
Legge.
   Pertanto,  sulla  base delle informazioni e dei dati forniti dalla
RAI  nel  corso  dell'istruttoria,  tenuto  conto  della  natura  del
servizio  pubblico  radio televisivo e della disciplina giuridica che
regola  la  raccolta  e  la  destinazione  del  canone di abbonamento
radiotelevisivo,  sono  state  esaminate  le richieste della societa'
RAI.
   Il  r.d.lgs.  n.  246  del 1938 contiene la disciplina, tuttora in
vigore,   del  canone  di  abbonamento  alle  radioaudizioni  e  alla
televisione. In particolare, l'art. 1, primo comma, del decreto detta
la norma fondamentale in materia, secondo cui "chiunque detenga uno o
piu' apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni
e'  obbligato  al  pagamento  del  canone  di abbonamento". L'art. 10
disciplina  le  condizioni e le procedure attraverso le quali chi non
intenda  o  non  possa piu' usufruire delle radioaudizioni circolari,
pur  continuando  a  detenere  l'apparecchio,  ovvero  intenda cedere
l'apparecchio,  puo'  ottenere di essere dispensato dal pagamento del
canone.  L'art. 25, infine, fissa le regole relative alla riscossione
ed  al  versamento  dei  canoni  e  delle  relative sopratasse e pene
pecuniarie.
   Successivamente,  l'art. 15 della legge n. 103 del 1975 stabilisce
che  "il  fabbisogno  finanziario  per  una  efficiente  ed economica
gestione dei servizi di cui all'articolo 1" - vale a dire il servizio
pubblico  di "diffusione circolare di programmi radiofonici via etere
o,  su scala nazionale, via filo e di programmi televisivi via etere,
o,  su  scala  nazionale, via cavo e con qualsiasi altro mezzo" - "e'
coperto  con  i  canoni  di  abbonamento  alle radioaudizioni ed alla
televisione  di cui al rd.lgs. 21 febbraio 1938, n. 246", nonche' con
i  proventi  della  pubblicita' e con altre entrate (primo comma)"; e
precisa  che  "il  canone  di  abbonamento  e la tassa di concessione
governativa,  di  cui  al  n.  125 della tariffa annessa al d.P.R. 26
ottobre  1972,  n. 641, sono dovuti anche dai detentori di apparecchi
atti  o adattabili alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive
via cavo o provenienti dall'estero" (secondo comma), e che "la misura
dei  canoni  e'  determinata  secondo  le  norme  dell'articolo 4 del
d.lgs.lgt.  19  ottobre  1944,  n. 347" (terzo comma: vale a dire dal
Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento emanato "dai
ministri competenti").
   La  materia in esame e' stata, poi, incisa dalla legge 27 dicembre
1997,  n.  449, di cui l'art. 17, comma 8) recita: "sono soppressi il
canone  di  abbonamento  all'autoradio  e  la  tassa  di  concessione
governativa  concernente  l'abbonamento di cui alla legge 15 dicembre
1967,  n.  1235".  L'art,  24,  comma  14  stabilisce  inoltre che "a
decorrere dal 1 gennaio 1998, sono esonerati dal pagamento del canone
di  abbonamento  e  della relativa tassa di concessione governativa i
detentori  di apparecchi radiofonici purche' collocati esclusivamente
presso  abitazioni  private".  Infine,  e'  da menzionare la legge 23
dicembre  1999, n. 488 (art. 16, comma 2) che stabilisce la regola in
forza  della  quale  "nel  canone  di  cui la comma 1 [riguardante la
fruizione  del  servizio radiotelevisivo fuori dall'ambito familiare,
ossia  in  alberghi,  pensioni,  circoli,  sedi  di  partiti politici
ecc...] e' ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici".
   Prima  di  affrontare la questione centrale, ossia la destinazione
da  parte  della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico
delle   risorse   derivanti   dal   pagamento   del  canone  ai  fini
dell'applicazione  dell'art.  2  comma  8  lettera  a), e' necessario
affrontare  brevemente  due  questioni  strettamente  connesse tra di
loro,  ossia  quelle  concernenti  la  natura  giuridica del canone e
dell'attivita' di radiodiffusione sonora e televisiva della RAI.
   La  natura giuridica del canone radiotelevisivo ha formato oggetto
di  dibattito  sin dalla sua introduzione nel nostro ordinamento e la
Consulta,  chiamata  a pronunciarsi sull'argomento, ha qualificato il
canone  come  un  tributo,  natura  che e' stata poi confermata dalla
giurisprudenza  successiva.  Al  riguardo,  oltre  che  alla legge n.
103/1975  che,  comunque,  disciplina  un sistema che, all'epoca, era
ancora di monopolio statale delle emissioni televisive e radiofoniche
di  ambito nazionale, occorre fare riferimento all'art. 1 della legge
n.  223  del 1990, che conferma il "carattere di preminente interesse
generale  della  diffusione  di  programmi  radiofonici  o televisivi
(comma   1),  e  ribadisce  che  il  pluralismo,  l'obiettivita',  la
completezza  e  l'imparzialita' dell'informazione, nonche' l'apertura
alle  diverse  opinioni  e  tendenze  politiche, sociali, culturali e
religiose,  nel rispetto delle liberta' e dei diritti garantiti dalla
Costituzione,  rappresentano  "i  principi  fondamentali  del sistema
radiotelevisivo" (comma 2).
   Il finanziamento parziale mediante il canone consente, e per altro
verso  impone,  al  soggetto  che  svolge  il  servizio  pubblico  di
adempiere  agli  obblighi  particolari ad esso connessi, sostenendo i
relativi  oneri,  e,  piu' in generale, di adeguare la tipologia e la
qualita'   della   propria   programmazione,   sia   radiofonica  che
televisiva, alle specifiche finalita' di tale servizio. Queste ultime
considerazioni  circa  l'unita'  del  concetto  di  servizio pubblico
comprendente sia l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione sonora
che  televisiva  sono  confermate sia dalla Convenzione approvata con
d.P.R.  28 marzo 1994, sia dal Contratto di Servizio tra il Ministero
delle  Comunicazioni  e  la  R.A.I.  per  il triennio 2000 - 2002. In
particolare,  l'art.  3,  del Contratto di Servizio stabilisce che la
RAI. "si impegna a definire per ogni canale una specifica missione di
servizio pubblico nel settore della radiofonia...".
   Analogamente  il  Contratto  di  servizio  sottoscritto in data 14
febbraio  2003,  all'art.  4,  prevede che "1. La RAI si impegna, per
quanto  riguarda  i  tre  canali  radiofonici nazionali, a: garantire
un'offerta   diversificata   che  realizzi  una  missione  formativa,
informativa,  culturale,  etica  e  di  intrattenimento  del servizio
pubblico,  rispettando  in  tutta  la  programmazione  i  criteri  di
qualita' dell'offerta indicati all'art. 2; [...]".
   Peraltro   non   e'   possibile  formulare,  con  le  informazioni
disponibili,  una corretta stima circa la quota di canone destinata a
tali  attivita' e tenendo conto dell'esigua consistenza economica, si
e'  ritenuto  preferibile,  secondo  un approccio prudenziale, di non
procedere nell'ambito della presente istruttoria al loro scorporo dal
valore complessivo del finanziamento pubblico.
   In  termini  generali  si  rileva  che le argomentazioni formulate
dalla Societa' non possono essere verificate nell'ambito del presente
procedimento poiche' i dati oggetto di accertamento si riferiscono ad
un  periodo  in  cui  RAI  non  disponeva  di una contabilita' a fini
regolatori  ed inoltre il processo di articolazione della Societa' in
divisioni  e'  divenuto  operativo  dall'anno  2000,  pertanto RAI ha
potuto  produrre  per gli anni 1998 e 1999 solo delle stime sui costi
industriali  delle attivita' ritenute estranee al computo delle quote
di mercato di cui all'art. 2, comma 8.

3.6 Tendenze evolutive dei mercati

   Alcuni  degli operatori notificati ed intervenuti nel procedimento
hanno  evidenziato  la  necessita' di estendere l'analisi dei mercati
agli  anni  2001  e  2002  ed,  inoltre,  hanno  richiesto un'analisi
"prognostica"  sullo  sviluppo  futuro  dei mercati. Dall'analisi dei
bilanci  degli operatori pervenuti all'Autorita' e dalle informazioni
sulle  evoluzioni  dei  mercati  per gli anni 2001 e 2002, si rileva,
nell'ambito di mercati in generale flessione, una perdita di quota di
mercato  del  polo pubblico (RAI e la controllata SIPRA), il quale si
attesta  comunque  su  livelli rilevanti ai sensi dell'art. 2 comma 8
della Legge, ed una sostanziale stabilita' del polo privato (RTI e la
concessionaria di pubblicita' Publitalia80) in termini di raccolta di
risorse.
   Quanto   all'anno   2001,   delle   prime   elaborazioni  su  dati
dell'Informativa  Economica  di Sistema indicano che il polo pubblico
conferma  il  trend  negativo  del triennio 1998-2000, mentre il polo
privato,  sia  pur  in  un anno di difficile congiuntura (l'ammontare
della  raccolta  decresce  in  valore assoluto), mantiene costante la
propria quota di mercato. In particolare la raccolta pubblicitaria di
RTI  decresce  dello  0,14% fra il 2000 ed il 2001 mentre la raccolta
lorda  di  Publitalia  decresce, con riferimento al mezzo televisivo,
dello  0,44%.  Quanto  alla  RAI  la  raccolta pubblicitaria nel 2001
decresce  a  livelli  - in termini reali - inferiori rispetto al 1999
con  una perdita dell'11% rispetto al 2000. Anche per quanto riguarda
Sipra  la  tendenza  si  conferma  negativa  con un trend di raccolta
pubblicitaria  che  si  attesta  ad  un  -11% fra il 2000 ed il 2001,
rispetto  ad una generale flessione del mercato pubblicitario intorno
al  4  per cento. Il gruppo facente capo alla concessionaria pubblica
pertanto   appare   decrescere   piu'  rapidamente  del  mercato  con
un'inversione  di  tendenza rispetto al triennio 1998-2000, nel quale
la  crescita dei ricavi da pubblicita' della concessionaria pubblica,
attestandosi  su  una media del 10% l'anno, era stata in linea con lo
sviluppo del mercato.
   Passando  ad  esaminare  il concorso del finanziamento pubblico al
bilancio RAI, si puo' notare che l'indicizzazione del canone e' stata
inferiore  al 5% su base annua fra il 1998 ed il 2000 ed e' risultata
inferiore   rispetto  alla  crescita  del  complesso  delle  risorse.
Considerando  che  il  canone  rappresenta  il 55% dei proventi della
concessionaria  pubblica,  si  evidenzia come la performance negativa
della  RAI  sia  dovuta principalmente al fatto che la risorsa canone
sia   cresciuta  in  misura  meno  che  proporzionale  rispetto  agli
andamenti  del mercato. Viceversa fra il 2000 ed il 2001 il canone e'
cresciuto  piu'  del  mercato  ma  cio'  non  ha  compensato il forte
decremento della risorsa pubblicitaria.
   Per  quanto  riguarda  i  trend dell'audience, dai dati forniti da
RAI,  si  puo' riscontrare, in particolare nel triennio 2000-2002, un
progressivo  calo  dell'audience  dei  canali  RAI  concentrato nella
fascia di maggior ascolto, dove si riscontra una progressiva crescita
delle reti RTI.
   Il  2001  e'  stato  un  anno difficile anche per il settore della
televisione  a  pagamento il quale, pur registrando un incremento dei
volumi di fatturato, non ha superato i problemi strutturali di natura
finanziaria  che  hanno  prodotto risultati economici negativi per le
maggiori  imprese  del  settore.  La  mancanza  di redditivita' delle
televisioni  a  pagamento  e'  legata  soprattutto  agli  alti  costi
sostenuti  per  l'acquisto  di  diritti  televisivi,  con particolare
riferimento a quelli legati alle offerte cosiddette premium.


Risultati economici gruppo Telepiu'

                    (valori in milioni            2001       2000
                     di Euro)
Atena
            Margine Operativo Lordo               (236)      (161)
            Perdita d'esercizio                   (247)      (239)

Prima
            Margine Operativo Lordo                (25)       (31)
            Perdita d'esercizio                    (25)       (28)

Europa
            Margine Operativo Lordo                (59)       (81)
            Perdita d'esercizio                    (80)      (109)

Omega
            Margine Operativo Lordo                 (7)        (6)
            Perdita d'esercizio                     (8)       (10)

Risultati economici Stream

            Margine Operativo Lordo               (301)      (240)
            Perdita d'esercizio                   (485)      (355)
------------------------------------------------------------------
fonte: bilanci delle societa'

   L'analisi  del  mercato  delle  emittenti satellitari, ha rilevato
l'evidenza  della  non sostenibilita' economica della presenza di due
piattaforme  nel  mercato  italiano,  che  ha  portato  alla  recente
acquisizione  del  controllo esclusivo di Telepiu' S.p.A. da parte di
Newscorp/Sky; si e' rilevata inoltre, dopo una crescita significativa
nel  1999-2001  che  ha  portato,  rispettivamente, al rilascio di 82
autorizzazioni   (per   la  diffusione  via  satellite  di  programmi
televisivi  ai sensi della delibera n. 127/00/CONS) nel 2000 e di 109
autorizzazioni  complessive  al  31  dicembre 2001, una significativa
flessione   del  trend  di  crescita  del  numero  di  autorizzazioni
(complessivamente  124  al  31  dicembre  2002), che si puo' ritenere
connessa,  sia  a  una  crisi  finanziaria  generale  e  del  sistema
satellitare  nazionale,  che ad un mancato raggiungimento dei livelli
di   audience   e   di  abbonamento  previsti  nei  rispettivi  piani
industriali   e   finanziari  dei  singoli  canali.  Recentemente  si
registra,  peraltro,  l'interruzione  delle  trasmissioni  di diversi
canali    tra   quelli   muniti   delle   autorizzazioni   rilasciate
dall'Autorita'.
   Infine,   l'evoluzione   dello   scenario   tecnico,  economico  e
giuridico,   che   gia'  nella  delibera  n.  365/00/CONS  teneva  in
considerazione   le  prospettive  del  mercato  televisivo  verso  lo
sviluppo  di  una  tecnica digitale, in particolare terrestre, dovra'
essere  concretamente  valutato  nella  sua effettiva possibilita' di
essere  pienamente  implementato,  secondo quanto gia' previsto nella
legge  n.  66/2001,  anche  sulla  base  dei confronti internazionali
relativi  allo  sviluppo  della  domanda  e  dell'offerta  di  questa
tipologia di servizi.
   L'Autorita',  sia  nell'audizione del 12 dicembre 2002 avanti alle
Commissioni   riunite   della   Camera   dei   Deputati   nell'ambito
dell'indagine  conoscitiva sul riassetto del sistema radiotelevisivo,
che  nella nota del maggio 2003 all'8^ Commissione del Senato che sta
esaminando il d.d.l. 2175 in materia di riassetto radiotelevisivo, ha
evidenziato  che  "solo  dando subito avvio alle attivita' necessarie
per  assicurare  una  effettiva  ripresa di carattere industriale, la
data  del 2006 potra' considerarsi ancora realistica". L'Autorita' ha
inoltre  sottolineato  l'importanza  della  "previsione  di incentivi
economici"  ed  in  particolare  che  "...  il  buon  esito di questi
interventi  regolamentari  dipende  strettamente  dalle misure che il
governo  vorra'  adottare  ... per favorire la diffusione dei decoder
tra le famiglie."

4 - L'ANALISI SUL PLURALISMO

   Il  concetto  di  pluralismo  e' stato piu' volte richiamato dagli
operatori  a  sostegno  delle  proprie  argomentazioni  nel corso del
contraddittorio.  L'analisi  concernente  il  grado di pluralismo del
settore    radiotelevisivo   e'   una   delle   funzioni   attribuite
all'Autorita'  dall'articolo  2,  comma 7, della legge n. 249/97, che
cosi'    recita:    "L'Autorita',   adeguandosi   al   mutare   delle
caratteristiche  dei  mercati  ed avendo riguardo ai criteri indicati
nei commi 1 e 8, [...] adotta i provvedimenti necessari per eliminare
o  impedire  il formarsi delle posizioni di cui al comma 1 o comunque
lesive dei pluralismo".
   Si ritiene che, in tale comma, il legislatore abbia introdotto una
norma  di  chiusura  che  riafferma  la  necessita'  di  vigilare sul
rispetto del valore del pluralismo per il caso in cui, da un lato, lo
sviluppo   competitivo   "delle   caratteristiche   dei  mercati",  e
dall'altro  i criteri qualitativi e quantitativi previsti dai commi 1
e  8  dell'art.  2  non fossero sufficienti o adeguati a vigilare sul
corretto  sviluppo  dei  mercati. Il richiamo al pluralismo, in altre
parole,  puo'  intendersi come un criterio guida, la cui verifica non
e'  obbligatoriamente  legata  al  superamento  delle quote di cui al
comma  8 che potrebbe determinare per se una presunzione di posizione
dominante.
   Come  evidenziato  dalla  delibera n. 365/00/CONS, l'analisi degli
indizi che evidenziano la presenza o assenza di pluralismo in uno dei
settori  della  comunicazione  non puo' che partire dalla sentenza n.
420/94  della  Corte  Costituzionale,  sulla scorta della quale vanno
letti  l'articolo 3 della legge n. 249/97 e la recente sentenza della
stessa  Corte  n.  466/2002,  che  -  come  noto  -  ha dichiarato la
"illegittimita'  costituzionale dell'articolo 3, comma 7, della legge
31  luglio 1997, n. 249, nella parte in cui non prevede la fissazione
di  un  termine  finale  certo  e  non  prorogabile, che comunque non
oltrepassi  il 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi irradiati
dalle  emittenti  eccedenti i limiti di cui allo stesso comma 6 dello
stesso   articolo   3  devono  essere  trasmessi  esclusivamente  via
satellite o via cavo".
   L'analisi  condotta  al  fine  di  verificare la sussistenza delle
posizioni  dominanti  e'  stata  anche  effettuata  in  coerenza  con
l'indirizzo  della  stessa  Corte  che ha richiamato la necessita' di
"disporre   di  potenzialita'  economiche"  e  non  solo  "tecniche",
altrimenti   si   vedrebbe  "progressivamente  ridotto"  l'ambito  di
manifestazione  del  pensiero  e  la  possibilita'  di  "garantire la
liberta' ed il pluralismo informativo e culturale".
   Prendendo  le  mosse  dagli  spunti della propria delibera e delle
decisioni  della  Suprema  Corte, dunque, e' stata fatta richiesta al
Ministero   delle   comunicazioni   di   trasmettere  ogni  eventuale
variazione  intercorsa  nel  triennio  1998-2000  relativamente  alle
concessioni  radiotelevisive per la diffusione analogica terrestre in
ambito  nazionale  e  locale, al fine di definire al meglio il quadro
relativo  alla  concentrazione  delle risorse tecniche nel periodo in
esame. In aggiunta, si e' ritenuto opportuno approfondire la tematica
degli  indici  di  ascolto  e  valutare  la loro rilevanza ai fini di
un'analisi del pluralismo, sotto il profilo delle risorse economiche.
A  tal  fine  e'  stata  convocata  in audizione Auditel, societa' di
riferimento nel settore delle rilevazioni.

4.1 Le concessioni

   La  comunicazione  delle  informazioni  da  parte  della Direzione
generale   concessioni   ed   autorizzazioni   del   Ministero  delle
comunicazioni   e'   risultata   di   particolare  interesse  poiche'
rappresenta   una  panoramica  completa  delle  emittenti  analogiche
effettivamente  presenti  sul territorio nazionale. La documentazione
pervenuta  riguarda  tutti  i  soggetti  che  eserciscono l'attivita'
televisiva,   tanto   sulla   base   di  provvedimenti  concessori  o
autorizzatori,    quanto    grazie    ai    numerosi    provvedimenti
giurisdizionali.


      La situazione relativa al triennio 1998-2000 e' riassunta
                  nella tabella sottostante:
====================================================================
PROVVEDIMENTI            1998           1999           2000
====================================================================
Concessionarie        - Canale 5     - Canale 5    - Canale 5
nazionali
(D.M. 13.08.1992)     - Italia 1     - Italia 1    - Italia 1
(D.M. 27.07.1999)     - Retequattro  - TMC         - TMC
                      - Rete A       - Tele+       - Tele+ Bianco
                      - Videomusic     Bianco      - Europa 7
                                     - Europa 7    - Elefante
                                     - Elefante      Telemarket
                                       Telemarket
--------------------------------------------------------------------
Autorizzate ex        - Telemonte-       ---            ---
art. 38 L. 103/75       carlo
                      - Telecentro       ---            ---
                      - Toscana
--------------------------------------------------------------------
Autorizzate ex        - Tele+ 1          ---            ---
art. 11, comma 2,     - Tele+ 2
L 422/93
--------------------------------------------------------------------
Autorizzate ex        - Elefante         ---            ---
art. 11, comma 3,       Telemarket
L 422/93              - Rete Mia         ---            ---
--------------------------------------------------------------------
Soggetti operanti in  - Rete Capri   - Rete Capri  - Rete Capri
ambito nazionale in                                - Rete A
virtu' di pronuncia                                 - Home
giurisdizionale                                      Shopping
                                                     Europe
--------------------------------------------------------------------
Abilitate a proseguire     ---       - Retequattro - Retequattro
l'attivita' trasmettendo              - Tele+ Nero  - Tele+ Nero
contemporaneamente via
cavo o satellite
--------------------------------------------------------------------
In attesa di accertamenti  ---       - Rete A
da parte del Ministero                 Home
(pertanto legittimamente               Shopping
operanti)                              Europe
--------------------------------------------------------------------

   Come  noto,  allo  stato  non  vi e' un legame tra il numero delle
concessioni   rilasciate   dal   Ministero   delle  comunicazioni  in
attuazione   del   regolamento   n.   78/98   dell'Autorita'   e   la
disponibilita'  delle  frequenze  in  esercizio.  La  societa' Centro
Europa  7,  presente  nell'elenco dal 1999, ad oggi non dispone delle
frequenze  necessarie  allo  svolgimento dell'attivita' televisiva in
ambito  nazionale.  L'ottava concessione prevista dal Piano nazionale
di assegnazione, infatti, non fu rilasciata sulla base della mancanza
di  requisiti  da parte delle eminenti che ne avevano fatto richiesta
(Rete  Mia,  Rete  A,  Rete  Capri,  7  Plus).  Le  altre concessioni
televisive  nazionali  sono  state  rilasciate nel 1999 nei confronti
delle seguenti emittenti:

a) RTI (per Canale 5 e Italia 1)
b) Europa Tv S.p.A. (per Tele+ Bianco)
c) TV Internazionale - oggi La 7 S.p.A. (per TMC - oggi La 7)
d) Beta  Television S.p.A. - oggi MTV italia S.r.l. (per TMC 2 - oggi
   MTV Italia)
e) Elefante Tv S.p.A. (per Telemarket - Elefante Tv)
f) Centro Europa 7 S.r.l. (per Europa 7)

   Oltre  alle predette sette concessioni, il Ministero ha rilasciato
due  abilitazioni  alla  prosecuzione dell'esercizio nei confronti di
due  reti  (Tele+  Nero,  di  Prima  Tv  S.p.A. e Retequattro di RTI)
eccedenti  i limiti previsti, rispettivamente, dall'articolo 3, comma
11  e  dall'articolo  2, comma 6, della legge n. 249/97. Per mezzo di
tali  abilitazioni,  i canali de quibus sono autorizzati a proseguire
l'attivita'   di   radiodiffusione   televisiva   privata  in  ambito
nazionale,  a condizione che le trasmissioni siano contemporaneamente
effettuate  su  frequenze  terrestri  e  via satellite o via cavo. Le
frequenze  sulle  quali  le  citate emittenti eserciscono sono quelle
censite ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 223/90, in legittimo
esercizio  all'atto di presentazione della domanda, in data 31 maggio
1999.
   Le concessioni per la radiodiffusione in ambito locale sono invece
le seguenti:


=================================================================
PROVVEDIMENTI                         1998      1999       2000
=================================================================
Concessionari in ambito locale        575        567       565
-----------------------------------------------------------------
Soggetti operanti in ambito locale    104        104       104
virtu' di pronuncia giurisdizionale
-----------------------------------------------------------------

   L'esame  dei dati appena elencati nell'ottica della verifica della
sussistenza  del  pluralismo, dunque, non sembra palesare sostanziali
variazioni rispetto al 1997.

4.2 Valutazioni concernenti gli indici d'ascolto.

   L'analisi   degli   indici   di   ascolto  e  del  loro  grado  di
concentrazione  puo'  essere  utilizzato come ulteriore strumento per
valutare  se  si sono costituite e mantenute "posizioni dominanti" di
soggetti  pubblici  o  privati  "le  quali",  come  paventa  la Corte
Costituzionale  gia'  con  la  sentenza  420/94,  "possono  non  solo
alterare  le  regole  della  concorrenza,  ma  anche  condurre ad una
situazione  di  oligopolio,  che  in  se'  pone  a  rischio il valore
fondamentale  del  pluralismo  delle  voci,  espressione della libera
manifestazione del pensiero..."
   Anche  l'Autorita'  garante della concorrenza e del mercato, si e'
di  recente  espressa sui temi del pluralismo e della concorrenza nel
settore  televisivo;  in particolare le tesi dell'AGCM sottendono una
correlazione  fra  la  raccolta  pubblicitaria  e  la  quota di share
detenuta da un operatore.
   La  stessa  Autorita',  nell'audizione del 12 dicembre 2002 avanti
alle  Commissioni  riunite  della  Camera  dei  Deputati  nell'ambito
dell'indagine  conoscitiva sul riassetto del sistema radiotelevisivo,
ha  sottolineato  in merito all'utilizzo degli indici quantitativi di
diffusione dei programmi radiotelevisivi tra i criteri di valutazione
delle  posizioni  dominanti  vietate che "il criterio degli indici di
ascolto  ...  costituisce probabilmente uno dei sistemi piu' efficaci
per misurare il grado di pluralismo."
   Al  fine  di  approfondire  questo  tipo  di  relazione sono stati
elaborati  i  dati  che  la  societa'  Auditel  S.r.l.  ha  trasmesso
all'Autorita'  con  riferimento all'ordinanza istruttoria della Corte
Costituzionale  n.  374  del 3 dicembre 2001, cosi' da evidenziare il
tasso  di concentrazione del mercato televisivo italiano nel triennio
1998-2000   e   confrontarlo   con   i   dati  inerenti  la  raccolta
pubblicitaria delle emittenti televisive.
   Le tabelle seguenti illustrano l'approccio dell'AGCM ed effettuano
una  comparazione  fra share (percentuale di ascoltatori che guardano
un'emittente  sul  totale  dei telespettatori all'ascolto) e raccolta
pubblicitaria dei primi due operatori del mercato.


==============================================================
Share - media annuale %
==============================================================
                               1998        1999        2000
RAI                            48,1        47,6        47,3
RTI                            41,6        42,6        43,4
   Tasso di concentrazione     89,6        90,2        90,7
Altri                          10,4         9,8         9,3
--------------------------------------------------------------

==============================================================
Raccolta pubblicitaria %
==============================================================
                               1998        1999        2000
RAI + Sipra                    30,5        30,5        30,3
RTI + Publitalia               56,6        56,2        56,6

   Tasso di concentrazione     87,1        86,7%       86,9%
Altre emittenti +
concessionarie                 12,9        13,3        13,1
--------------------------------------------------------------

   Le  tabelle  evidenziano  un  notevole  livello  di concentrazione
dell'audience  a  favore  delle  emittenti RAI e RTI, mentre le altre
emittenti   nazionali   e   gli   operatori   televisivi   locali  si
caratterizzavano per una modesta capacita' di realizzare una audience
media significativa.
   La  possibilita'  di  determinare  una  corrispondenza lineare fra
l'audience  ottenuta  da un'emittente e la sua raccolta pubblicitaria
risulta  particolarmente  complessa,  soprattutto  nel  confronto tra
l'emittente  pubblica  e  le concessionarie private, in ragione delle
diverse   regole   che   sono   previste  per  i  tetti  di  raccolta
pubblicitaria orari, giornalieri e settimanali.
   Al  fine  di  approfondire  la  tematica, si e' ritenuto opportuno
convocare  in  audizione la societa' Auditel, cui e' stato chiesto di
offrire  una  propria lettura degli indici d'ascolto finalizzata alla
valutazione  dei  profili  di  pluralismo  del settore televisivo. La
societa',  pur  puntualizzando che tale valutazione non rientra nelle
finalita' tipiche delle ricerche sull'ascolto condotte da Auditel, ha
comunque  formulato  alcune considerazioni sull'argomento. Secondo la
Societa', un'analisi del pluralismo condotta attraverso gli indici di
ascolto dovrebbe essere fondata non tanto sullo share, che esprime le
preferenze   manifestate   dai   telespettatori  rispetto  ai  canali
ricevibili,  quanto  sui  contatti  netti ottenuti da ciascun canale.
Quest'ultimo,    infatti,    esprimerebbe    piu'   direttamente   le
potenzialita'  di  scelta  offerte  all'utente  dal  complesso  delle
emittenti  ed  e'  l'elemento  su cui, peraltro, sarebbero fondate le
pianificazioni  delle campagne pubblicitarie. Al riguardo, Auditel ha
precisato  che la durata convenzionale di un contatto e' di almeno un
minuto,  poiche'  si  ritiene  che  tale  arco  temporale rappresenti
un'unita'  di  tempo  "non breve" in assoluto e sufficiente per poter
affermare   che  il  telespettatore  si  sia  soffermato  sulla  rete
effettuando  un  scelta consapevole. L'unita' di tempo pari al minuto
depura  inoltre  i  dati di ascolto degli effetti dello "zapping" che
porta a sostare, a volte, per pochi secondi su un canale senza che si
formi  una  reale  consapevolezza del contenuto offerto dallo stesso.
L'elevata  quantita'  e  dispersione  dei contatti, in altri termini,
dimostrerebbe  che  l'utente dedica la propria attenzione ad un'ampia
offerta  di  emittenti,  salvo  poi esprimere una preferenza e quindi
soffermarsi piu' a lungo sui programmi proposti da alcune reti. Se e'
vero,  dunque, che le emittenti locali ottengono generalmente dati di
share molto modesti, e' altrettanto vero che le stesse totalizzano un
numero  molto alto di contatti per minuto; cio' indicherebbe, secondo
Auditel, che i telespettatori hanno a disposizione un parco di canali
molto  ampio (il numero medio di canali accessibili per ogni famiglia
rilevata  e'  28)  e gli stessi operano una scelta razionale circa il
programma da vedere.

5 - INTESE E CONCENTRAZIONI NEL TRIENNIO 1998-2000

   Nell'arco  del  triennio oggetto dell'istruttoria in corso, non si
segnalano   operazioni   di  concentrazione  da  parte  dei  soggetti
notificati,  ai  sensi  dell'articolo  6  della  legge n. 287/90, ne'
intese di cui all'articolo 2 della citata legge.

6 - METODOLOGIA DI DEFINIZIONE DELLE RISORSE DEL MERCATO

   In  merito  alla definizione del valore delle risorse del mercato,
in  sede  di  rilievi  interpretativi,  sono emersi due argomenti che
possono  aver  impatto sulla quantificazione del valore del mercato e
quindi  sulle  soglie  raggiunte  da ciascun operatore: il tema dello
sconto d'agenzia e il tema della considerazione della quota di canone
RAI rivolta in particolare al finanziamento del servizio radiofonico.
   In   merito  allo  sconto  d'agenzia  si  rileva  che,  come  gia'
evidenziato  nella  delibera  365/00/CONS  parag.  4.1,  se  la Legge
all'art.  2 comma 8 lettera a) definisce in modo puntuale quali siano
i  fattori da inserire nella definizione di proventi, non altrettanta
precisione  si  puo'  riscontrare  nella  definizione legislativa del
concetto  di  risorse. Peraltro vi sono delle indicazioni provenienti
dalla  dottrina e dalla giurisprudenza del diritto della concorrenza,
nonche'  dalle  scienze  statistiche, che indirizzano una definizione
del  concetto  di risorse che escluda dall'ammontare delle risorse il
c.d.  "sconto d'agenzia", in quanto non pertinente tra le risorse del
sistema  televisivo  ed afferente al settore merceologico dei servizi
alle   imprese.   Percio',   si  ritiene  necessario  adottare,  come
presupposti  per  la  determinazione  del volume delle risorse per il
procedimento  in  corso,  tra  i  criteri adottati per le analisi del
mercato concluse con la delibera n. 13/03/CONS, la cosiddetta ipotesi
A),  ossia  l'opzione con il denominatore quantificato al netto dello
sconto d'agenzia.
   Come illustrato nel paragrafo 3.5, la RAI ha ampiamente sviluppato
il  tema del servizio pubblico radiotelevisivo al fine di definire la
natura  e  la  destinazione del canone ai sensi dell'art. 2, comma 8,
lettera  a)  della Legge. La societa' ha richiesto lo scorporo almeno
della quota di canone destinata ad attivita' quali:

- radiofonia,
- offerta satellitare,
- informazione regionale,
- trasmissioni   radiofoniche   e   televisive   per   le   minoranze
  linguistiche,
- gestione abbonamenti TV,
- Rai International.

   Fra  le  varie attivita' segnalate dalla Societa', si e' ritenuto,
in  particolare,  necessario  approfondire  la  tesi della esclusione
della  quota  di  canone  destinata  al  finanziamento  del  servizio
radiofonico,   in  quanto  estranea  al  settore  delle  trasmissioni
televisive  di  cui  all'art.  2,  comma  8, lett. a) della Legge. Va
precisato  che,  diversamente dalla tesi formulata dalla Societa', si
ritiene  che  il  valore  del canone RAI, al netto degli impieghi non
afferenti all'attivita' televisiva, vada computato sia fra i proventi
dell'azienda  sia  fra  le risorse del mercato televisivo, cosi' come
definiti  dall'art.  2,  comma  8  lettera  a)  e  come  quantificate
dall'Autorita'  con  delibera  n. 13/03/CONS. Di conseguenza i valori
delle  risorse  risulterebbero  inferiori  in misura equivalente alla
quota di canone destinata al finanziamento del servizio radiofonico,
   Peraltro occorre osservare che:

1. attualmente  risulta  mancante nella societa' RAI una contabilita'
   industriale ai fini regolatori;
2. la  RAI ha quindi prodotto nell'ambito dell'istruttoria soltanto i
   dati relativi ai costi totali di produzione dei servizi in oggetto
   rispetto alle singole linee di attivita' e non i ricavi del canone
   attribuiti all'attivita' radiofonica;
3. che  il  processo  di  articolazione  della  RAI  in  divisioni e'
   divenuto  operativo  dall'anno  2000,  tanto  da  determinare dati
   inerenti  le  singole attivita' nel biennio 1998-1999 con un minor
   grado di affidabilita';

   Sulla  base  delle citate considerazioni e delle informazioni rese
disponibili  in  fase  istruttoria  non  si ritiene che, per gli anni
oggetto  di  analisi,  si  possa correttamente scorporare nell'ambito
della  presente  istruttoria  in particolare la quantificazione della
quota  di canone destinata al finanziamento del servizio radiofonico,
sia dall'ammontare delle risorse che dei proventi.

                           ACCERTATO che:

a) Negli  anni 1998-2000 la societa' RAI S.p.A. ha superato le soglie
   di  cui  all'art.  2, comma 8 della Legge in ciascuno dei tre anni
   oggetto  di  analisi nel presente procedimento, avendo raccolto le
   seguenti quote di risorse:


--------------------------------------------------------------------
Quota di raccolta risorse ex art. 2,    1998       1999      2000
comma 8, lett. a) legge 249/97
--------------------------------------------------------------------
RAI                                     46,0%      44,1%     42,4%
--------------------------------------------------------------------

b) Negli  anni  1998-2000 la societa' Publitalia80 S.p.A. ha superato
   le  soglie  di cui all'art. 2, comma 8 della Legge in ciascuno dei
   tre  anni  oggetto  di  analisi  nel presente procedimento, avendo
   raccolto le seguenti quote di risorse:


--------------------------------------------------------------------
Quota di raccolta risorse ex art. 2,    1998       1999      2000
comma 8, lett. e) legge 249/97
--------------------------------------------------------------------
PUBLITALIA '80                          37,2%      37,0%     36,6%
--------------------------------------------------------------------

c) Negli  anni  1998-2000  la  societa'  R.T.I. S.p.A. ha superato le
   soglie  di cui all'art. 2, comma 8 della Legge in ciascuno dei tre
   anni oggetto di analisi nel presente procedimento, avendo raccolto
   le seguenti quote di risorse:


--------------------------------------------------------------------
Quota di raccolta risorse ex art. 2,    1998       1999      2000
comma 8, lett. A) legge 249/97
--------------------------------------------------------------------
RTI                                     32,8%      32,6%     32,0%
--------------------------------------------------------------------

d) La  societa'  Mediaset S.p.A. controlla il 100% delle azioni della
   concessionaria  televisiva RTI S.p.A. e il 100% delle azioni della
   concessionaria   di  pubblicita'  Publitalia80.  La  societa'  non
   risulta  direttamente titolare di concessioni o autorizzazioni per
   la  trasmissioni  televisive  e  non  svolge attivita' dirette nel
   mercato della raccolta pubblicitaria.

   In  base  ai  principi  contenuti  nel  provvedimento  di cui alla
delibera 365/00/CONS, Mediaset e' stata notificata in quanto soggetto
interessato  al  procedimento  ai  sensi  dell'art. 4, comma 3, della
delibera  26/99  ed  in  qualita'  di societa' controllante delle due
societa' del gruppo attive, rispettivamente, nel mercato televisivo e
della raccolta pubblicitaria, anche al fine di consentire un'analisi,
nel  rispetto  del principio del contraddittorio, nei confronti della
unita'  economica  costituita  dalle  societa' facenti capo al gruppo
Mediaset.  Lo  strumento  dell'unita'  economica  ha peraltro valenza
nella  fase  di  analisi, quando consente di evidenziare il risultato
economico dei gruppi societari, mentre non assume rilevanza giuridica
allorche'  si  proceda  a  svolgere  una  attivita'  di verifica e di
accertamento  circa  il rispetto di parametri normativi nei confronti
di uno specifico soggetto.
   Sulla  base  di  queste considerazioni la societa' Mediaset non e'
soggetta,  per  il  triennio  1998-2000,  a  provvedimenti  ai  sensi
dell'art. 2 della legge n. 249/97.

e) Negli  anni  1998-2000 la societa' Sipra S.p.A. non ha superato le
   soglie  di  cui  all'art. 2, comma 8 della Legge in alcuno dei tre
   anni oggetto di analisi nel presente procedimento, avendo raccolto
   le seguenti quote di risorse:


--------------------------------------------------------------------
Quota di raccolta risorse ex art. 2,    1998       1999      2000
comma 8, lett. e) legge 249/97
--------------------------------------------------------------------
SIPRA SPA                               20,0%      20,1%     19,7%
--------------------------------------------------------------------

f) L'Autorita'  inoltre,  con riferimento alle tendenze evolutive dei
   mercati   nel  periodo  successivo  al  triennio  in  esame,  come
   richiamate  dall'art.  2  comma  7, conferma quanto rilevato nella
   delibera   di   apertura   del  presente  procedimento  in  merito
   all'assetto    del    mercato    televisivo   italiano,   comunque
   caratterizzato    da   una   struttura   oligopolistica   con   le
   caratteristiche  proprie  del  duopolio,  ove  peraltro  risultano
   confermate   anche   le  difficolta'  degli  operatori  minori  ad
   acquisire   quote   di   audience   e   di  risorse  pubblicitarie
   significative, soprattutto con riferimento al settore dell'offerta
   di   trasmissioni  televisive  terrestri  in  chiaro.  Per  quanto
   riguarda  l'evoluzione del mercato delle risorse ed in particolare
   della   raccolta   pubblicitaria  negli  anni  2000-2002,  occorre
   evidenziare  una  fase  di  crisi  del  settore degli investimenti
   pubblicitari   che   ha  avuto  riflessi  piu'  significativi  nei
   confronti  dell'emittente  pubblica RAI e la concessionaria Sipra,
   mentre  l'emittente  RTI  e  la  concessionaria Publitalia80 hanno
   mantenuto sostanzialmente costante la propria quota di mercato. Il
   dato  maggiormente significativo e' stato la crescita del tasso di
   penetrazione  delle  offerte  televisive  a  pagamento  in tecnica
   digitale  il  quale,  sotto  il  profilo economico, ha generato un
   progressivo  incremento  della  raccolta  di  abbonamenti da parte
   delle piattaforme satellitari (Telepiu' e Stream). In proposito si
   rileva  che,  in  presenza  di una crescita del fatturato, sia pur
   inferiore  alle  aspettative  anche  a  causa  del  fenomeno della
   pirateria, gli operatori del settore della televisione a pagamento
   non   sono  riusciti  a  coprire  gli  alti  costi  sostenuti  per
   l'acquisto  dei  diritti  ed  a  garantire  ai propri azionisti un
   adeguato  ritorno  sugli  investimenti.  Ne  e' derivata una crisi
   economico-finanziaria  delle  due  principali  piattaforme  che ha
   portato  alla  nascita  del  gestore  unico  Sky  Italia  e ad una
   significativa   riduzione  dei  canali  satellitari.  Gli  effetti
   sull'assetto  del  mercato  della nascita di questo nuovo soggetto
   potranno  essere  valutati  nell'immediato  futuro,  non appena il
   nuovo  operatore  avra' concluso la necessaria fase di avviamento.
   Un   ulteriore   elemento  che  potra'  condizionare  lo  scenario
   evolutivo e' lo sviluppo tecnologico del settore televisivo legato
   al  digitale  terrestre.  Gli operatori di rete stanno attualmente
   avviando  le  prime sperimentazioni, grazie anche alla progressiva
   acquisizione  di  impianti  e  risorse finalizzate, ai sensi della
   legge  n.  66  del  2001,  alla diffusione sperimentale in tecnica
   digitale.


====================================================================
Diffusione delle offerte televisive alternative all'analogico
terrestre
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Modalita' di Trasmissione         1998     1999     2000     2001

satellite - analogico - chiaro    0,3     0,26     0,26     0,26

Satellite - digitale - pagamento  0,3     0,6      1,7      2,1

cavo - pagamento                  0,05    0,08     0,08     0,13

Totale Utenti (milioni            0,65    0,94     2,04     2,49
--------------------------------------------------------------------

   Inoltre,  a  causa del fenomeno della pirateria, al dato ufficiale
di fine 2001 vanno aggiunti fino a 2 milioni di utenti.

g) Il   procedimento  di  verifica  della  sussistenza  di  posizioni
   dominanti  nel  settore televisivo e' stato avviato sulla base dei
   risultati   dell'analisi   sulla   distribuzione   delle   risorse
   economiche  nel  settore  televisivo  per  il  triennio 1998-2000,
   concluso  con  la  delibera  n.  13/03/CONS.  Come evidenziato nel
   precedente  punto f), successivamente al periodo triennale oggetto
   di   verifica,   sono   avvenuti  mutamenti  nel  numero  e  nelle
   caratteristiche  dei  soggetti presenti sul mercato che potrebbero
   avere significativi impatti sulle dinamiche del mercato televisivo
   relativo  alle  trasmissioni  via  etere  terrestre  e codificate,
   comportando modifiche sulla distribuzione delle risorse economiche
   nel  settore  televisivo.  L'Autorita'  ritiene  necessario che le
   tendenze  registrate  nel  mercato  siano oggetto di una specifica
   analisi  sulla  distribuzione delle risorse economiche nel settore
   televisivo   anche   sulla   base  dei  dati  raccolti  attraverso
   l'Informativa  Economica  di  Sistema, ai sensi dell'art. 1, comma
   28,  del  decreto-legge  23  ottobre  1996, n. 545, convertito con
   modificazioni  dalla  legge  23  dicembre  1996,  n.  650  recante
   "Disposizioni     urgenti     per    l'esercizio    dell'attivita'
   radiotelevisiva  e  delle  telecomunicazioni,  interventi  per  il
   riordino  della  RAI  S.p.A.,  nel  settore  dell'editoria e dello
   spettacolo,  per  l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale
   nonche'  per le trasmissioni televisive in forma codificata", come
   successivamente   integrata   dalle   delibere  dell'Autorita'  n.
   236/01/CONS,  n. 129/02/CONS e n. 129/03/CONS. L'Autorita' rileva,
   inoltre,   come   non   sia   possibile   allo  stato  adottare  i
   provvedimenti  previsti  dall'art.  2,  comma  7  della  Legge nei
   confronti di soggetti che hanno superato le soglie di cui al comma
   8, in base a elementi istruttori risalenti al triennio 1998-2000 e
   che  occorre  ora aggiornare con riferimento al triennio in corso.
   Pertanto,  considerate  le tendenze evolutive dei mercati, ritiene
   necessario  avviare,  utilizzando in via prioritaria l'Informativa
   Economica  di  Sistema,  un'analisi  finalizzata  alla rilevazione
   della   distribuzione   delle   risorse   economiche  del  settore
   televisivo  negli anni 2001-2003, ai fini dell'accertamento per il
   periodo indicato dell'eventuale sussistenza di posizioni dominanti
   di  cui  all'art.  2  della  legge  n.  249/97.  L'analisi,  i cui
   risultati  saranno  pubblicati sul Bollettino ufficiale e sul sito
   web dell'Autorita', si conclude entro il 30 aprile 2004.
(h) in merito allo stato del pluralismo, richiamato all'art. 2, comma
   7  della  Legge,  nel corso dell'analisi svolta dall'Autorita' sul
   triennio   in   esame   non  sono  state  riscontrate  sostanziali
   variazioni    rispetto    all'analisi   effettuata   dalla   Corte
   Costituzionale,  da  ultimo con la sentenza n. 466 del 20 novembre
   2002,  con  riferimento  al settore delle televisioni nazionali in
   tecnica  analogica.  Tale  analisi  muove  dalla constatazione che
   "l'attuale  sistema  di  radiodiffusione  televisiva  su frequenze
   terrestri    con    tecnica   analogica   mantiene   immutata   la
   caratteristica  di  ristrettezza delle frequenze e quindi di assai
   limitato  numero  delle  reti realizzabili a copertura nazionale".
   Semmai,  sostiene  ancora  la  Corte  sempre  con riferimento alla
   tecnica  analogica,  la situazione delle frequenze disponibili per
   le  televisioni  in ambito nazionale si e' ulteriormente ristretta
   rispetto  a  quella  esaminata a suo tempo con la sentenza 420 del
   1994.

   In  relazione al numero di emittenti (nazionali e locali) operanti
sul  territorio  nazionale  ed  al  numero di impianti disponibili si
rileva  che  non  e'  stata  riscontrata una sostanziale modifica nel
triennio  in  esame rispetto alla situazione rilevata nel corso della
precedente  istruttoria,  mentre  le  risorse economiche, le quote di
raccolta  pubblicitaria  e share degli ascolti rimangono notevolmente
concentrate   nelle   mani   dei  soggetti  notificati,  creando  una
significativa barriera per lo sviluppo di eventuali concorrenti.
   Per  quanto riguarda l'emittenza televisiva in tecnica digitale si
e'  rilevato nel periodo in esame un rapido incremento del numero dei
canali  ricevibili sul territorio nazionale ed un contestuale aumento
dell'utenza delle offerte televisive a paga tento.

i) La   modifica   dell'attuale  "situazione  di  ristrettezza  delle
   frequenze  disponibili  per la televisione in ambito nazionale con
   tecnica  analogica",  mediante la cessazione delle trasmissioni in
   tecnica  analogica  terrestre  - entro il 31 dicembre 2003 - di un
   canale  della societa' RTI potrebbe comportare anche una riduzione
   dei proventi raccolti dall'emittente e dalla sua concessionaria di
   pubblicita'  Publitalia80,  in relazione al minor numero di utenti
   raggiungibili  dalla  televisione  satellitare.  La sentenza della
   Corte  Costituzionale  del 20 novembre 2002, n. 466, ha dichiarato
   "l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 3 comma 7 della legge
   31  luglio  1997,  n.  249,  nella  parte  in  cui  non prevede la
   fissazione  di  un  termine  finale  certo, e non prorogabile, che
   comunque  non  oltrepassi  il  31  dicembre 2003, entro il quale i
   programmi,  irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui al
   comma   6   dello   stesso   art.   3,   devono  essere  trasmessi
   esclusivamente via satellite o via cavo." Inoltre, in applicazione
   della  citata  sentenza  della  Corte Costituzionale n. 466/02, la
   concessionaria per il servizio pubblico RAI e' tenuta ad applicare
   contestualmente  le  disposizioni  previste  dall'art.  3, comma 9
   della  legge  n. 249/97 in merito alla trasformazione di una delle
   sue  reti analogiche in emittente senza risorse pubblicitarie, che
   quindi  potrebbe  comportare una ulteriore variazione nel panorama
   delle  risorse economiche del sistema televisivo fino al possibile
   rientro   entro   i   limiti   previsti   dalla  legge.  Pertanto,
   nell'imminenza di una possibile modifica del mercato delle risorse
   del  settore  televisivo  in  ambito  nazionale,  al  cui sviluppo
   concorrenziale  e  pluralistico le previsioni dell'art. 2, comma 8
   della legge n. 249/97 sono poste a tutela, l'Autorita' ritiene che
   gli  eventuali provvedimenti previsti dall'art. 2, comma 7 debbano
   essere  adottati  successivamente  all'attuazione delle previsioni
   contenute  nell'art. 3, comma 9 e nell'art. 3, comma 7 della legge
   n. 249/97;

                              DELIBERA

                             Articolo 1

1)  Le  societa' RAI S.p.A., Publitalia80 S.p.A. e RTI S.p.A., per il
triennio  1998-2000, hanno superato i limiti di cui all'art. 2, comma
                      8 della legge n. 249/97;
2) di   effettuare   formale   richiamo  alle  societa'  RAI  S.p.A.,
   Publitalia80  S.p.A.  e RTI S.p.A. affinche' non pongano in essere
   atti  o  comportamenti vietati ai sensi dell'art. 2 della legge n.
   249/97,  riservandosi l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.
   2,  comma  7  della  legge  n. 249/97 all'esito dell'analisi della
   distribuzione  delle  risorse  economiche  del  settore televisivo
   negli  anni  2001,  2002 e 2003 ed all'esito dell'attuazione delle
   previsioni  degli  articoli 3, comma 7 e 3, comma 9 della legge n.
   249/97,  in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale
   n. 466/02;
3) di   avviare   un'analisi   finalizzata   alla  rilevazione  della
   distribuzione  delle  risorse  economiche  nel  settore televisivo
   negli  anni  2001,  2002  e  2003,  ai fini dell'accertamento, nel
   periodo   indicato,   dell'eventuale   sussistenza   di  posizioni
   dominanti  di cui all'art. 2 della legge n. 249/97, da concludersi
   entro il 30 aprile 2004;
4) la societa' Sipra S.p.A. per il triennio 1998-2000 non ha superato
   i limiti di cui all'art. 2, comma 8 della legge n. 249/97;
5) la  societa'  Mediaset  S.p.A.  non  e'  soggetta, per il triennio
   1998-2000, agli obblighi di cui all'art. 2 della legge n. 249/97;

   Il  presente  provvedimento e' notificato ai soggetti partecipanti
al  procedimento  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  i  del regolamento
approvato  con  delibera  n.  26/99  ed  e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica  Italiana,  nel  Bollettino  ufficiale
dell'Autorita' e sul sito web www.agcom.it.

Roma, 27 giugno 2003

                            Il presidente
                                CHELI

                       Il commissario relatore
                               MONACI

                       Il segretario generale
                                BOTTO