IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600,  concernente  disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.  917,  recante  l'approvazione  del  testo unico delle imposte sui
redditi;
  Visto  l'art.  62-bis  del  decreto-legge  30 agosto  1993, n. 331,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore
in relazione ai vari settori economici;
  Visto  il  medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993  che prevede che gli studi di settore sono approvati con decreto
del Ministro delle finanze;
  Visto  l'art.  10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua
le  modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di settore in sede di
accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 10, comma 8, della citata legge n.
146  del  1998,  il  quale  prevede che con i decreti di approvazione
degli  studi  di settore possono essere stabiliti criteri e modalita'
di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito
rilevanti  ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti
dei soggetti che esercitano piu' attivita';
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195,  recante  disposizioni  concernenti  i  tempi  e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
  Visto  il  decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che
ha  istituito  la commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma
7,  della  legge  n. 146 del 1998, integrata e modificata dal decreto
ministeriale 24 ottobre 2000;
  Visti  i  decreti del Ministro delle finanze con i quali sono stati
approvati  gli  studi di settore relativi ad attivita' economiche nel
settore  delle  manifatture,  del  commercio,  dei  servizi  e  delle
attivita' professionali;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  trasferito  le  funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e
della   programmazione   economica   e  delle  finanze  al  Ministero
dell'economia e delle finanze;
  Visto  il  decreto  del  Direttore  generale del Dipartimento delle
entrate  24 dicembre  1999,  concernente  le modalita' di annotazione
separata  dei  componenti  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli
studi di settore;
  Visto  l'art. 14, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
ha  previsto  la  facolta'  di  avvalersi  del  regime  fiscale delle
attivita'  marginali  per  alcune  categorie di contribuenti, persone
fisiche, per le quali risultano applicabili gli studi di settore;
  Considerato  che  a  seguito  delle  analisi  e  delle  valutazioni
effettuate,   allo   stato,   sulla   base   dei   dati  in  possesso
dell'Amministrazione   finanziaria   sono   emerse   cause   di   non
applicabilita'  degli studi di settore nei confronti dei contribuenti
che  esercitano  due  o  piu'  attivita'  d'impresa ovvero una o piu'
attivita'  in  diverse  unita' di produzione o di vendita in presenza
delle  quali  si ritiene opportuno escludere anche l'applicazione dei
parametri;
  Acquisito  il  parere della predetta commissione di esperti in data
6 marzo 2002;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
25 marzo  2002,  con  il  quale  sono  stati  approvati i criteri per
l'applicazione  degli studi di settore ai contribuenti che esercitano
due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse
unita' di produzione o di vendita;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.   I  criteri  per  l'applicazione  degli  studi  di  settore  ai
contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una
o  piu'  attivita'  d'impresa  in  diverse  unita' di produzione o di
vendita,  approvati  con  decreto  del Ministro dell'economia e delle
finanze  25 marzo  2002, si applicano a partire dall'anno 2002, anche
alle  attivita', comprese negli studi di settore indicati nell'elenco
di  cui  all'allegato 1 e nei confronti dei contribuenti che svolgono
esclusivamente  attivita'  per  le  quali  si  applicano gli studi di
settore  anche  congiuntamente  ad  attivita'  di  vendita  di generi
soggetti ad aggio o a ricavo fisso.
  2.  Nei confronti dei contribuenti indicati al comma 1 gli elementi
necessari  alla definizione presuntiva dei ricavi e dei corrispettivi
sono  determinati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui
all'allegato  2 e delle tabelle che indicano i valori delle incidenze
delle  variabili sui ricavi, riportate nell'allegato 3, nonche' delle
note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti e della
lista delle variabili per l'applicazione dei singoli studi di settore
pubblicate  in  allegato  ai decreti di approvazione degli stessi. La
valutazione  della  congruita'  dei  ricavi  dichiarati e' effettuata
prendendo in considerazione l'insieme delle attivita' esercitate.