IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
27  giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n. 154 del 5 luglio 2003, con il quale e' stato dichiarato,
sino  al  30  giugno 2004, lo stato di emergenza socio-ambientale nel
territorio  delle province di L'Aquila e Teramo della regione Abruzzo
per  le  parti  interessate  dagli interventi necessari alla messa in
sicurezza del sistema Gran Sasso;
  Considerato che, in data 16 agosto 2002, all'interno dei laboratori
dell'Istituto nazionale di fisica nucleare del Gran Sasso, durante la
fase  di  test  di  un  impianto di filtrazione e purificazione della
pseudocumene, nell'ambito dell'esperimento denominato Borexino, si e'
verificato  un  incidente  comportante lo sversamento nel pozzetto di
drenaggio di un consistente quantitativo di detta sostanza chimica;
  Considerato  che dagli accertamenti effettuati a seguito del citato
incidente  la  condotta drenante e di scarico dei laboratori del Gran
Sasso  risulta  avere, in piu' punti o tratti, contatti idraulici con
la roccia sede della falda idrica che alimenta l'acquedotto del Ruzzo
e con la rete dello stesso acquedotto;
  Preso  atto  del  provvedimento  in data 28 maggio 2003, con cui il
giudice  per  le  indagini  preliminari  di  Teramo  ha  disposto  il
sequestro  preventivo  della  sala C  dei  laboratori  del Gran Sasso
nell'ambito di un procedimento giudiziario tuttora in corso;
  Considerato, altresi', che in data 18 giugno 2003, durante le prove
di  monitoraggio  effettuate  dai  tecnici della Commissione all'uopo
istituita    e'    stata    rinvenuta    una    sostanza   del   tipo
diisopropilnaftalene nelle acque destinate al consumo umano;
  Ravvisata,    quindi,    la    necessita',   anche   in   relazione
all'ineludibile  esigenza di consentire la ripresa delle attivita' di
studio  e ricerca del laboratorio in condizioni di massima sicurezza,
di  adottare  una  prima  ordinanza  di  protezione  civile,  volta a
definire  un piano di interventi idoneo a superare l'attuale contesto
emergenziale inerente alle strutture del laboratorio medesimo;
  Atteso  che  la situazione emergenziale in atto, per i caratteri di
urgenza  non  consente  l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede  l'utilizzo  di poteri straordinari in deroga alla normativa
vigente;
  Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  Acquisita l'intesa della regione Abruzzo;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.

  1. Il capo del Servizio integrato infrastrutture e trasporti per le
regioni   Lazio   ed  Abruzzo,  ing.  Angelo  Balducci,  e'  nominato
commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza
di cui alla presente ordinanza, ed in particolare provvede:
    a) all'espletamento,   in   raccordo  con  i  consulenti  tecnici
nominati  dall'Autorita' giudiziaria, di un'attivita' di studio volta
all'acquisizione  dell'esatta  consistenza degli eventi e delle cause
che   li   hanno   determinati,  e  cio'  al  fine  della  successiva
predisposizione   di   un  piano  di  interventi  per  il  definitivo
superamento dell'emergenza;
    b) all'adozione  di  tutte le iniziative di carattere urgente per
la  messa  in  sicurezza  dei  laboratori  del  Gran  Sasso  e per la
eventuale  bonifica  delle  aree inquinate da sversamenti di sostanze
pericolose provenienti dai medesimi laboratori.
  2.  Per le attivita' di cui al comma 1 e per la realizzazione degli
interventi  che  si  renderanno  necessari per le finalita' di cui al
presente   provvedimento,  il  commissario  delegato  puo'  avvalersi
dell'opera  di  soggetti attuatori, cui affidare specifici settori di
attivita',  sulla  base  di direttive di volta in volta impartite del
commissario medesimo.
  3.  Con successivo provvedimento da adottarsi da parte del capo del
Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  sono  determinati  i compensi spettanti al commissario
delegato ed ai soggetti attuatori.
  4.  Il  commissario delegato, nell'esercizio delle attivita' di cui
alla  presente  ordinanza  opera  nel  rigoroso rispetto delle misure
giurisdizionali  assunte  e  delle  iniziative  giudiziarie  in atto,
nonche'   di   quelle   eventualmente   adottate   o   da   adottarsi
successivamente   all'entrata   in   vigore   dell'ordinanza  stessa,
acquisendo,  se  necessario, i provvedimenti di competenza in materia
dell'Autorita' giudiziaria; il commissario delegato adotta, altresi',
tutte  le iniziative di carattere sollecitatorio, volte a conseguire,
da  parte  di tutti i soggetti pubblici ordinariamente competenti, il
compimento  di  attivita',  ivi  comprese  quelle  previste  da norme
processuali,    ritenute    strumentali    al   conseguimento   della
disponibilita' delle aree e di tutte le strutture occorrenti.
  5.  Il  commissario delegato, per le attivita' di cui alla presente
ordinanza,  si avvale degli uffici del Ministero delle infrastrutture
e  dei trasporti ubicati nelle regioni Lazio e Abruzzo, nonche' della
collaborazione  degli  uffici  regionali,  degli  enti pubblici anche
locali,  dei  dipartimenti  universitari, di societa' specializzate a
;prevalente  capitale  pubblico,  delle  amministrazioni  periferiche
dello  Stato, con oneri a carico dei medesimi enti per gli aspetti di
specifica competenza istituzionale.
  6. Con successivo provvedimento, da adottarsi entro quindici giorni
dall'adozione  della  presente  ordinanza,  il  capo del Dipartimento
della  protezione  civile  istituisce  un  comitato,  composto da tre
esperti dotati di elevata e comprovata professionalita', con funzioni
di  supporto  tecnico-scientifico  al  commissario  delegato  per  le
attivita'  da  porre in essere, da parte di quest'ultimo, finalizzate
all'individuazione  degli  interventi  necessari  al  superamento del
contesto  emergenziale  di  cui  al piano previsto al comma 1. Con lo
stesso provvedimento il capo del Dipartimento della protezione civile
determina   altresi'   il   compenso   spettante  ai  componenti  del
summenzionato  comitato,  che  viene  corrisposto  anche in deroga al
regime  giuridico  della onnicomprensivita' della retribuzione di cui
all'art.  24  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165, e
successive  modifiche  ed  integrazioni  ed all'art. 14 del contratto
collettivo  nazionale  di lavoro del personale dirigente sottoscritto
in data 5 aprile 2001.