IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181 recante
recepimento della direttiva 2000/13/CEE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti
alimentari, nonche' la relativa pubblicita' ed in particolare l'art.
9 che prevede che con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, del Ministro delle politiche agricole e forestali, e del
Ministro della salute e' stabilito il termine di scadenza del latte
alimentare fresco diverso dal latte UHT e dal latte sterilizzato a
lunga conservazione sulla base della evoluzione scientifica e
tecnologica;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 recante
attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti
alimentari;
Vista la legge 3 maggio 1989, n. 169 recante la disciplina del
trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1997, n.
54, con il quale e' stato approvato il regolamento recante attuazione
delle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE in materia di produzione ed
immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
e del Ministro della salute 17 giugno 2002 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2002) relativo al trattamento di
microfiltrazione nel processo di produzione del latte alimentare;
Vista la relazione in data 3 febbraio 2003 della commissione
interministeriale incaricata di determinare la durabilita' del latte
alimentare fresco pastorizzato, fresco pastorizzato di alta qualita'
e microfiltrato fresco pastorizzato sulla base della evoluzione
tecnologica e scientifica;
Vista la comunicazione alla Commissione europea ai sensi della
direttiva n. 98/34/CE;
Ritenuta la necessita' di determinare, sulla base delle risultanze
della commissione interministeriale innanzi citata, la durabilita'
del latte fresco pastorizzato, del latte fresco pastorizzato di alta
qualita' e del latte microfiltrato fresco pastorizzato;
Decretano:
Art. 1.
1. La data di scadenza del «latte fresco pastorizzato» e del «latte
fresco pastorizzato di alta qualita», cosi' come definiti dall'art. 4
della legge 3 maggio 1989, n. 169 e' determinata nel sesto giorno
successivo a quello del trattamento termico.
2. La data di scadenza del «latte microfiltrato fresco
pastorizzato» e' determinata nel decimo giorno successivo a quello
del trattamento termico.