IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

                           di concerto con

               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

                                  e

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  legislativo  23 giugno  2003,  n.  181  recante
recepimento  della direttiva 2000/13/CEE del Parlamento europeo e del
Consiglio  relativa  al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri  concernenti  l'etichettatura  e la presentazione dei prodotti
alimentari,  nonche' la relativa pubblicita' ed in particolare l'art.
9   che   prevede  che  con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'
produttive,  del Ministro delle politiche agricole e forestali, e del
Ministro  della  salute e' stabilito il termine di scadenza del latte
alimentare  fresco  diverso  dal latte UHT e dal latte sterilizzato a
lunga   conservazione  sulla  base  della  evoluzione  scientifica  e
tecnologica;
  Visto  il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  109 recante
attuazione   delle  direttive  89/395/CEE  e  89/396/CEE  concernenti
l'etichettatura,  la  presentazione  e  la  pubblicita'  dei prodotti
alimentari;
  Vista  la  legge  3 maggio  1989,  n. 169 recante la disciplina del
trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1997, n.
54, con il quale e' stato approvato il regolamento recante attuazione
delle  direttive  92/46/CEE  e  92/47/CEE in materia di produzione ed
immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
e del Ministro della salute 17 giugno 2002 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  178  del  31 luglio  2002)  relativo al trattamento di
microfiltrazione nel processo di produzione del latte alimentare;
  Vista  la  relazione  in  data  3 febbraio  2003  della commissione
interministeriale  incaricata di determinare la durabilita' del latte
alimentare  fresco pastorizzato, fresco pastorizzato di alta qualita'
e  microfiltrato  fresco  pastorizzato  sulla  base  della evoluzione
tecnologica e scientifica;
  Vista  la  comunicazione  alla  Commissione  europea ai sensi della
direttiva n. 98/34/CE;
  Ritenuta  la necessita' di determinare, sulla base delle risultanze
della  commissione  interministeriale  innanzi citata, la durabilita'
del  latte fresco pastorizzato, del latte fresco pastorizzato di alta
qualita' e del latte microfiltrato fresco pastorizzato;
                             Decretano:
                               Art. 1.

  1. La data di scadenza del «latte fresco pastorizzato» e del «latte
fresco pastorizzato di alta qualita», cosi' come definiti dall'art. 4
della  legge  3 maggio  1989,  n. 169 e' determinata nel sesto giorno
successivo a quello del trattamento termico.
  2.   La   data   di   scadenza   del  «latte  microfiltrato  fresco
pastorizzato»  e'  determinata  nel decimo giorno successivo a quello
del trattamento termico.