IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE e IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181 recante recepimento della direttiva 2000/13/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita' ed in particolare l'art. 9 che prevede che con decreto del Ministro delle attivita' produttive, del Ministro delle politiche agricole e forestali, e del Ministro della salute e' stabilito il termine di scadenza del latte alimentare fresco diverso dal latte UHT e dal latte sterilizzato a lunga conservazione sulla base della evoluzione scientifica e tecnologica; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 recante attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari; Vista la legge 3 maggio 1989, n. 169 recante la disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1997, n. 54, con il quale e' stato approvato il regolamento recante attuazione delle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro della salute 17 giugno 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2002) relativo al trattamento di microfiltrazione nel processo di produzione del latte alimentare; Vista la relazione in data 3 febbraio 2003 della commissione interministeriale incaricata di determinare la durabilita' del latte alimentare fresco pastorizzato, fresco pastorizzato di alta qualita' e microfiltrato fresco pastorizzato sulla base della evoluzione tecnologica e scientifica; Vista la comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva n. 98/34/CE; Ritenuta la necessita' di determinare, sulla base delle risultanze della commissione interministeriale innanzi citata, la durabilita' del latte fresco pastorizzato, del latte fresco pastorizzato di alta qualita' e del latte microfiltrato fresco pastorizzato; Decretano: Art. 1. 1. La data di scadenza del «latte fresco pastorizzato» e del «latte fresco pastorizzato di alta qualita», cosi' come definiti dall'art. 4 della legge 3 maggio 1989, n. 169 e' determinata nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico. 2. La data di scadenza del «latte microfiltrato fresco pastorizzato» e' determinata nel decimo giorno successivo a quello del trattamento termico.