IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Torgiano» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; Vista l'istanza, in data 15 febbraio 2002, della regione Umbria, che ha fatto propria la richiesta del Consorzio di tutela del vino «Torgiano», intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Torgiano», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968 e successive modifiche; Visto, sulla sopracitata richiesta di modifica, il parere favorevole della regione Umbria; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Torgiano il 13 marzo 2003, con la partecipazione di produttori ed aziende vitivinicole; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Torgiano» formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2003; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano»; Decreta: Art. 1. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003.