IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visti  il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  dei  vini  «Torgiano»  ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione e successive modifiche;
  Vista  l'istanza,  in  data 15 febbraio 2002, della regione Umbria,
che  ha  fatto  propria la richiesta del Consorzio di tutela del vino
«Torgiano»,  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare di
produzione della denominazione di origine controllata e garantita del
vino   «Torgiano»,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 marzo 1968 e successive modifiche;
  Visto,   sulla   sopracitata   richiesta  di  modifica,  il  parere
favorevole della regione Umbria;
  Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la
predetta  istanza,  tenutasi  in  Torgiano  il  13 marzo 2003, con la
partecipazione di produttori ed aziende vitivinicole;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta
del   disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata  e  garantita  dei vini «Torgiano» formulati dal Comitato
stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 112
del 16 maggio 2003;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata «Torgiano»;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di
origine  controllata «Torgiano», approvato con decreto del Presidente
della   Repubblica   11 agosto   1968,  e  successive  modifiche,  e'
sostituito  per  intero  dal testo annesso al presente decreto le cui
misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003.