IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto   l'art.  38  della  legge  30 marzo  1981,  n.  119,  (legge
finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtu' del quale il
Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad effettuare
operazioni  di  indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche
attraverso  l'emissione  di  certificati  di  credito del Tesoro, con
l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19 luglio  1993,  n.  237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro,  che  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono  determinate  ogni  caratteristica,  condizione  e  modalita' di
emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni    per    l'introduzione   dell'euro   nel-l'ordinamento
nazionale,   ed   in   particolare  le  disposizioni  del  Titolo  V,
riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in
particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  dell'emissione  disposte  a  tutto  il
17 luglio  2003  ammonta,  al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a 42.258 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.A.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visto  il  proprio  decreto  in data 20 giugno 2003 con il quale e'
stata  disposta  l'emissione delle prime due tranches dei certificati
di  credito  del  Tesoro al portatore, con godimento 1° giugno 2003 e
scadenza 1° giugno 2010;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di
credito del Tesoro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n.  119,  e  successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
terza tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con
godimento  1° giugno 2003 e scadenza 1° giugno 2010, fino all'importo
massimo  di  nominali  2.500  milioni  di  euro,  di  cui  al decreto
ministeriale  del  20 giugno  2003,  citato  nelle  premesse, recante
l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 20 giugno 2003.