IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.
581,   concernente   le  norme  regolamentari  per  l'applicazione  e
l'esecuzione  del  decreto  legislativo 14 aprile 1948, n. 498, sulla
disciplina delle attivita' di gioco;
  Vista  la  legge  18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi
per  il  rilancio dell'economia, ed in particolare l'art. 12, commi 1
e 2,  concernenti  il  riordino  delle funzioni statali in materia di
organizzazione  e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi
a premi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n.  33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n.
383,  che  ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione
e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
  Visto  l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito
con  modificazioni  con  la  legge  8 agosto  2002,  n.  178, recante
disposizioni  volte  ad  assicurare  la gestione unitaria, nonche' ad
eliminare  sovrapposizioni  di competenze, a razionalizzare i sistemi
informatici  esistenti  e  ad  ottimizzare  il  gettito  erariale, in
materia  di  organizzazione  ed  esercizio  dei  giochi,  scommesse e
concorsi pronostici;
  Visto  il disciplinare di concessione del 6 novembre 2002 stipulato
tra  il  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  e l'Amministrazione
autonoma  dei monopoli di Stato che regola il passaggio di competenza
in materia di concorsi pronostici e scommesse sportive;
  Visto   il   decreto   interdirettoriale   del  direttore  generale
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato e del capo del
dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi
il  quale  ha,  tra  l'altro,  esteso  alle  agenzie  di scommesse la
possibilita' di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva
nonche' altri, eventuali, giochi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
        Conservazione delle ricevute delle giocate annullate
  1. Le  ricevute  delle giocate annullate dei concorsi pronostici su
base  sportiva,  di  cui  all'art.  4,  comma 4,  del regolamento dei
concorsi pronostici su base sportiva, distinte per tipologia e numero
di   concorso,   sono   conservate,   a   cura  e  sotto  la  diretta
responsabilita' del concessionario che provvede al loro ritiro presso
i  punti  della  propria  rete di vendita, per un periodo di 5 anni a
partire  dal novantesimo giorno successivo alla data di comunicazione
ufficiale degli esiti del concorso.
  2. L'Amministrazione   autonoma   dei  monopoli  di  Stato  dispone
controlli mirati presso i concessionari, relativi alle ricevute delle
giocate annullate ed alle modalita' di conservazione delle stesse.