IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 147 del 27 giugno 2003, con il quale e' stato dichiarato,
sino al 14 giugno 2004, lo stato di emergenza in relazione alla grave
situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in
Serravalle Scrivia;
Considerata la grave situazione di emergenza ambientale
determinatasi in conseguenza della presenza di rifiuti pericolosi
nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia, in
provincia di Alessandria;
Considerato che presso i pozzi spia dell'area esterna allo
stabilimento Ecolibarna e' stata riscontrata una concentrazione
elevata di sostanze tossico - nocive;
Considerato, altresi', che le condizioni di instabilita' del
terrapieno posto sulla sponda destra del rio Negraro, costruito a
contenimento delle sostanze inquinanti presenti nell'area si sono
aggravate, con conseguente grave rischio per la pubblica incolumita'
derivante da possibili interferenze con le fonti di
approvvigionamento idropotabili della zona della bassa valle Scrivia;
Considerato, altresi', che detta situazione emergenziale si e'
ulteriormente aggravata a causa degli eventi sismici che hanno
colpito il territorio della regione Piemonte il giorno 11 aprile
2003;
Ravvisata quindi la necessita' ed urgenza di porre in essere tutti
gli interventi di carattere straordinario per la messa in sicurezza
delle discariche di rifiuti industriali pericolosi ubicati nello
stabilimento Ecolibarna, nonche' per la caratterizzazione dell'intera
area;
Acquisita l'intesa della regione Piemonte;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 marzo 2003 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 28 marzo2003, n. 3275, recante «Disposizioni urgenti
di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante
dall'attuale situazione internazionale», cosi' come modificata ed
integrata dalla successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
14 febbraio 2003, con il quale e' stato dichiarato, fino al
31 dicembre 2003, lo stato di emergenza in relazione all'attivita' di
smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio,
Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di
massima sicurezza;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267
del 7 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 2003, recante «Disposizioni
urgenti in relazione all'attivita' di smaltimento, in condizioni di
massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali
nucleari e nei siti di stoccaggio situati sul territorio delle
regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata,
nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse
essenziale della sicurezza dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31 gennaio 2003, con il quale e' stato dichiarato lo stato di
emergenza a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nei
giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio delle regioni Abruzzo
e Molise, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della
regione Campania, e, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel
territorio della provincia di Foggia;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
7 marzo 2003, n. 3268, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 69 del 24 marzo 2003, recante «Primi
interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i
danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni
23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio della regione Molise»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
20 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza nel territorio
della regione Puglia nel settore dei rifiuti urbani, speciali e
speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli,
delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonche' in materia di tutela
delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione e'
stato, da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2003;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
12 marzo 2003, n. 3271, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 70 del 25 marzo 2003, recante: «Ulteriori
disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei
rifiuti urbani, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle
falde e dei sedimenti inquinanti, nonche' in materia di tutela delle
acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella
regione Puglia»:
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla
situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino
idrografico del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al
31 dicembre 2003;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
12 marzo 2003, n. 3270, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 70 del 25 marzo 2003, recante: «Ulteriori
disposizioni per fronteggiare l'emergenza socio-economico-ambientale
nel bacino idrografico del fiume Sarno».
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
6 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in relazione alla
crisi di approvvigionamento idro-potabile in atto nelle province del
territorio della regione siciliana e' stato, da ultimo, prorogato
fino al 31 dicembre 2004;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
12 marzo 2003, n. 3299, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2003, recante: «Ulteriori
disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare
l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nel territorio
della regione siciliana».
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il sindaco del comune di Serravalle Scrivia e' nominato
commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di
cui alla presente ordinanza.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il commissario delegato
provvede:
alla adozione di tutte le iniziative di carattere urgente per la
messa in sicurezza del sito;
alla caratterizzazione, progettazione ed esecuzione degli
interventi di bonifica e ripristino ambientale del sito, cosi' come
perimetrato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio del 7 febbraio 2003, ed in conformita' con la normativa
vigente in materia di siti inquinati;
all'espletamento di tutte le altre attivita' strettamente
connesse al superamento del contesto emergenziale.
3. Il commissario delegato, per le attivita' di cui al comma 2, si
avvale del personale degli uffici del comune, nonche' della
collaborazione degli uffici regionali, degli enti pubblici anche
locali, dei dipartimenti universitari, dell'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente, di societa' specializzate a prevalente
capitale pubblico delle amministrazioni periferiche dello Stato, con
oneri a carico dei medesimi enti per gli aspetti di competenza
istituzionale.
4. Per l'attuazione dei propri compiti, il commissario delegato
istituisce un comitato tecnico, da costituirsi entro quindici giorni
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, con funzioni di consulenza sulle
questioni di carattere giuridico, tecnico e amministrativo.
5. Il comitato di cui al comma 4 e' composto, oltre che dal
commissario delegato, da tre esperti di elevata e comprovata
esperienza nelle materie tecniche, giuridiche e amministrative ed ai
quali e' corrisposta un'indennita' mensile pari al 20% dello
stipendio netto percepito, e con funzione indennitaria
onnicomprensiva. Ai relativi oneri si provvede a carico dei fondi di
cui all'art. 3 della presente ordinanza.