IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n.  904,  concernente  attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa
all'immissione  sul  mercato e all'uso di talune sostanze e preparati
pericolosi;
  Vista  la  legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita' europee - legge comunitaria 1993 -, ed in particolare
l'art. 27;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  29  luglio 1994,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288
del 10 dicembre 1994;
  Vista la direttiva 2001/90/CE della Commissione del 26 ottobre 2001
recante,  settimo  adeguamento  al  progresso tecnico dell'allegato I
della direttiva 76/769/CE;
  Vista la direttiva 2001/91/CE della Commissione del 29 ottobre 2001
recante ottavo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della
direttiva 76/769/CE;
  Vista  la direttiva 2003/11/CE del Parlamento e del Consiglio del 6
febbraio  2003  recante  ventiquattresima  modifica  della  direttiva
76/769/CE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nell'allegato  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 10
settembre  1982,  n.  904,  come  modificato dal decreto del Ministro
della salute dell'11 febbraio 2003, il testo del punto 30, lettere a)
-  i),  e'  sostituito  con  il  testo del punto 30, lettere a) - i),
dell'allegato al presente decreto.
  2.  Nell'allegato  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 10
settembre  1982,  n.  904,  come  modificato dal decreto del Ministro
della  salute  dell'11  febbraio  2003,  il  testo  del  punto  39 e'
sostituito  con  il  testo  del  punto  39  dell'allegato al presente
decreto.
  3.  All'allegato del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n.  904,  e'  aggiunto  il  punto 41 lettera a) e lettera b) indicato
nell'allegato al presente decreto.