IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  242,  comma  1,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento   degli   enti  locali,  approvato  con  il  decreto
legislativo  18 agosto  2000,  n.  267,  il quale prevede che sono da
considerarsi  in  condizioni  strutturalmente  deficitarie  gli  enti
locali   che  presentano  gravi  e  incontrovertibili  condizioni  di
squilibrio,  rilevabili  da  una  apposita  tabella  da  allegare  al
certificato di rendiconto di gestione, contenente parametri obiettivi
dei   quali   almeno   la  meta'  presentino  valori  deficitari.  Il
certificato  e'  quello  relativo  al  rendiconto  della gestione del
penultimo esercizio precedente quello di riferimento;
  Visto  l'articolo  242,  comma  2,  del citato testo unico il quale
prevede  che  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  sentita  la
Conferenza   Stato-citta'   e  autonomie  locali,  da  emanare  entro
settembre  e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono fissati per
il   triennio  successivo  i  parametri  obiettivi,  determinati  con
riferimento  a  un  calcolo  di  normalita'  dei  dati dei rendiconti
dell'ultimo   triennio  disponibile,  nonche'  le  modalita'  per  la
compilazione della tabella di cui al comma 1;
  Considerato  che  le norme sopra richiamate, si applicano a comuni,
province e comunita' montane;
  Considerato  che,  ai  sensi dell'articolo 243, comma 1, del citato
testo  unico, gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati
ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle
dotazioni  organiche  e  sulle assunzioni di personale da parte della
Commissione  per  la  finanza  e  gli  organici degli enti locali. Il
controllo  e'  esercitato prioritariamente in relazione alla verifica
sulle compatibilita' finanziarie;
  Sentite l'A.N.C.I., l'U.P.I., e l'U.N.C.E.M.;
  Sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali;
  Visto  il  parere  reso  dalla  Sezione  consultiva  per  gli  atti
normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 18 aprile 2003;
  Vista  la  comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei
Ministri,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;

                               Adotta

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
         Definizione dei parametri obiettivi per le province

  1.  I  parametri obiettivi da considerare per il triennio 2001/2003
ai  fini  dell'accertamento  per le province della condizione di ente
locale strutturalmente deficitario sono i seguenti:
    a) disavanzo  di  amministrazione  complessivo superiore al 5 per
cento  delle  spese  desumibili  dai  titoli I e III della spesa, con
esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa;
    b) residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di
competenza,  desumibili dai titoli I, II e III delle entrate correnti
superiori  al  15  per  cento delle entrate correnti; nel computo dei
residui   attivi   sono  esclusi  quelli  relativi  ai  trasferimenti
erariali;
    c) residui  passivi  di fine esercizio provenienti dalla gestione
di   competenza  delle  spese  correnti,  desumibili  dal  titolo  I,
superiori al 37 per cento delle spese di cui al titolo I;
    d) esistenza  di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti
dell'ente  per  i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale
nelle forme consentite dalla legge;
    e) presenza  di  debiti  fuori  bilancio  riconosciuti  ai  sensi
dell'articolo  194 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti  locali,  approvato  con  decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,  per  i  quali  non  siano state reperite le necessarie fonti di
finanziamento;
    f) volume  complessivo  delle spese per il personale, a qualunque
titolo  in  servizio,  superiore al 45 per cento delle spese correnti
desumibili  dal  titolo  I;  non  concorrono  al  calcolo  del volume
complessivo  delle spese di personale quelle finanziate con entrate a
specifica  destinazione  da  parte  della  regione  o  di  altri enti
pubblici;
    g) importo   complessivo   degli   interessi  passivi  sui  mutui
superiore  al  13  per  cento  delle  entrate correnti desumibili dai
titoli I, II e III delle entrate correnti.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Si  riporta  il  comma 3 dell'art. 17 della legge 23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - Si riporta il testo degli articoli 242 e 243, comma 1
          del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
              «Art.    242    (Individuazione   degli   enti   locali
          strutturalmente deficitari e relativi controlli). - 1. Sono
          da  considerarsi  in condizioni strutturalmente deficitarie
          gli  enti  locali che presentano gravi ed incontrovertibili
          condizioni   di   squilibrio,   rilevabili  da  un'apposita
          tabella,  da  allegare  al certificato sul rendiconto della
          gestione,  contenente  parametri obiettivi dei quali almeno
          la  meta'  presentino  valori deficitari. Il certificato e'
          quello  relativo al rendiconto della gestione del penultimo
          esercizio precedente quello di riferimento.
              2.  Con  decreto  del Ministro dell'interno, sentita la
          Conferenza  Stato-citta'  e  autonomie  locali,  da emanare
          entro  settembre  e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
          sono   fissati  per  il  triennio  successivo  i  parametri
          obiettivi,  determinati  con  riferimento  ad  un cacolo di
          normalita'  dei  dati  di  rendiconti  dell'ultimo triennio
          disponibile, nonche' le modalita' per la compilazione della
          tabella di cui al comma 1.
              3.  Le  norme  di  cui  al presente capo si applicano a
          comuni, province e comunita' montane.».
              «Art.    243    (Controlli    per   gli   enti   locali
          strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri
          enti).  -  1.  Gli  enti locali strutturalmente deficitari,
          individuati  ai  sensi  dell'art.  242,  sono  soggetti  al
          controllo   centrale  sulle  dotazioni  organiche  e  sulle
          assunzioni  di  personale da parte della Commissione per la
          finanza  e  gli organici degli enti locali. Il controllo e'
          esercitato  prioritariamente  in  relazione  alla  verifica
          sulla compatibilita' finanziaria.».
          Nota all'art. 1:
              -  Si riporta il testo dell'art. 194 del citato decreto
          legislativo n. 267 del 2000:
              «Art.  194  (Riconoscimento  di  legittimita' di debiti
          fuori  bilancio). -  1. Con deliberazione consiliare di cui
          all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicita' stabilita
          dai   regolamenti   di   contabilita',   gli   enti  locali
          riconoscono  la  legittimita'  dei  debiti  fuori  bilancio
          derivanti da:
                a) sentenze esecutive;
                b) copertura  di  disavanzi  di  consorzi, di aziende
          speciali  e  di  istituzioni,  nei  limiti  degli  obblighi
          derivanti  da  statuto,  convenzione  o  atti  costitutivi,
          purche'  sia  stato  rispettato  l'obbligo  di pareggio del
          bilancio  di  cui  all'art.  114  ed il disavanzo derivi da
          fatti di gestione;
                c) ricapitalizzazione,   nei  limiti  e  nelle  forme
          previste dal codice civile o da norme speciali, di societa'
          di  capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici
          locali;
                d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza
          per opere di pubblica utilita';
                e) acquisizione  di  beni  e  servizi,  in violazione
          degli  obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei
          limiti   degli   accertati   e   dimostrati   utilita'   ed
          arricchimento  per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di
          pubbliche funzioni e servizi di competenza.
              2.  Per  il  pagamento  l'ente  puo'  provvedere  anche
          mediante  un  piano  di  rateizzazione, della durata di tre
          anni  finanziari  compreso quello in corso, convenuto con i
          creditori.
              3.  Per  il finanziamento delle spese suddette, ove non
          possa  documentalmente  provvedersi  a norma dell'art. 193,
          comma  3,  l'ente  locale puo' far ricorso a mutui ai sensi
          degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione
          consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilita'
          di utilizzare altre risorse.».