IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi  ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1,
lettera e);
  Visto   il   regolamento   recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica  degli  atenei,  di  cui al decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509;
  Vista  la  nota  in  data  3 giugno 2003 con la quale l'Universita'
degli  studi  di  Bologna  propone la programmazione degli accessi al
corso  di  laurea  in operatore informatico-giuridico, afferente alla
classe 2, sulla base dell'offerta potenziale formativa deliberata dal
senato accademico;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  ed,  in
particolare, l'art. 39, comma 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 ed, in particolare l'art. 46;
  Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Viste  le  disposizioni  ministeriali  in  data  8 maggio  2003 che
regolano  le  immatricolazioni  degli  studenti  stranieri  ai  corsi
universitari  per  l'anno  accademico  2003/2004  ed,  in particolare
l'allegato   relativo   al  contingente  ad  essi  riservato  che  ne
costituisce parte integrante;
  Visto  il  decreto ministeriale 7 luglio 2003 con il quale e' stato
approvato l'ordinamento didattico del predetto corso di laurea;
                              Decreta:
  1.  Per l'anno accademico 2003/2004 il numero dei posti disponibili
per   le   immatricolazioni   al   corso   di   laurea  in  operatore
informatico-giuridico,  afferente  alla  classe  2,  dell'Universita'
degli  studi  di  Bologna e' determinato in quaranta per gli studenti
comunitari  e  non  comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26
della legge n. 189/2002 citata in premesse.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 luglio 2003
                                                 Il Ministro: Moratti