IL DIRETTORE GENERALE
                          della prevenzione
  Visto  il proprio decreto 30 dicembre 1999, n. 3258-162 di conferma
del  riconoscimento  dell'acqua  minerale  naturale  «Levissima»  che
sgorga  nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune
di  Valdisotto  (Sondrio)  con il quale sono state autorizzate per le
etichette  le  seguenti  indicazioni: «Puo' avere effetti diuretici e
puo' favorire l'eliminazione urinarie dell'acido urico»;
  Vista  la  domanda in data 9 dicembre 2002 con la quale la societa'
Sanpellegrino  S.p.a.,  con sede in Milano, via Castelvetro n. 17/23,
ha  chiesto  di poter riportare in etichetta, oltre alle sopra citate
diciture,   anche  le  indicazioni  concernenti  l'alimentazione  dei
neonati;
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
  Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
  Visti gli atti d'ufficio;
  Visto  il  parere  della  III  sezione  del  Consiglio superiore di
sanita' espresso nelle seduta del 18 giugno 2003;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto il proprio decreto 30 maggio 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Levissima» che sgorga
nell'ambito  dell'omonima  concessione  mineraria  sita  in comune di
Valdisotto  (Sondrio),  oltre alle indicazioni di cui al sopra citato
decreto  dirigenziale  30 dicembre  1999, n. 3258-162, possono essere
riportate    anche    le    seguenti   indicazioni:   «Indicata   per
l'alimentazione  dei  neonati;  indicata  per  la  preparazione degli
alimenti dei neonati».