IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Vista  la  legge  11  febbraio  1992,  n. 157, recante norme per la
protezione   della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
venatorio;
  Visto,  in  particolare, l'art. 25 della predetta legge 11 febbraio
1992, n. 157;
  Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346, recante norme
per la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;
  Visto,  in  particolare  l'art.  2,  comma 5, del citato decreto 22
giugno  1993,  n. 346, con il quale e' stabilito che, con decreto del
Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora delle
attivita'  produttive, siano nominati i componenti ed i segretari del
comitato del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;
  Visti  i  decreti ministeriali in data 4 febbraio 1994, con i quali
il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato ha
approvato  i  disciplinari  delle concessioni con le quali sono state
attribuite alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP
S.p.a.  le  attivita'  pubblicistiche  gia'  svolte  dall'INA  - Ente
pubblico - e poi dall'INA S.p.a., a norma del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
riforma  dell'organizzazione  del  Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
175, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive;
  Visto  il decreto in data 21 luglio 2000 e successive modificazioni
con  il quale il comitato del «Fondo di garanzia per le vittime della
caccia» e' stato ricostituito per la durata di anni tre;
  Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione del comitato
del Fondo di garanzia per le vittime della caccia per un triennio;
  Viste le designazioni pervenute;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  costituito  il  comitato  del  Fondo di garanzia per le vittime
della  caccia,  per  un  triennio  decorrente dalla data del presente
decreto.