IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio; Visto, in particolare, l'art. 25 della predetta legge 11 febbraio 1992, n. 157; Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346, recante norme per la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia; Visto, in particolare l'art. 2, comma 5, del citato decreto 22 giugno 1993, n. 346, con il quale e' stabilito che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora delle attivita' produttive, siano nominati i componenti ed i segretari del comitato del Fondo di garanzia per le vittime della caccia; Visti i decreti ministeriali in data 4 febbraio 1994, con i quali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha approvato i disciplinari delle concessioni con le quali sono state attribuite alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a. le attivita' pubblicistiche gia' svolte dall'INA - Ente pubblico - e poi dall'INA S.p.a., a norma del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto in data 21 luglio 2000 e successive modificazioni con il quale il comitato del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia» e' stato ricostituito per la durata di anni tre; Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione del comitato del Fondo di garanzia per le vittime della caccia per un triennio; Viste le designazioni pervenute; Decreta: Art. 1. E' costituito il comitato del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, per un triennio decorrente dalla data del presente decreto.