IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
  Vista  la legge 7 marzo 2001, n. 78, recante «Tutela del patrimonio
storico artistico della Prima guerra mondiale», di seguito denominata
«legge»;
  Visti  in  particolare  gli  articoli 8  e  11,  che  prevedono  la
concessione  di  contributi  statali  per interventi di ricognizione,
catalogazione,  manutenzione,  restauro,  gestione  e  valorizzazione
delle  cose  costituenti  il  predetto  patrimonio  e demandano ad un
decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali, la
determinazione dei criteri e delle modalita' di accesso al contributo
da parte dei soggetti indicati dall'art. 11, comma 4;
  Visto  il  decreto  legislativo  29 ottobre  1999,  n. 490, recante
«Testo  unico delle disposizioni legislative in materia di tutela dei
beni culturali e ambientali»;
  Visto  l'art.  12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi»;
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19 febbraio  2001  che  nomina il
comitato  tecnico-scientifico  speciale per il patrimonio della Prima
guerra mondiale;
  Considerato  che  il comitato tecnico-scientifico sopra richiamato,
presieduto dal Direttore generale per il patrimonio storico artistico
e  demoetnoantropologico,  si  e'  riunito  in  data  25 marzo  2002,
29 maggio  2002,  13 giugno  2002  e  ha  definito  i criteri tecnico
scientifici  a  norma dell'art. 4, comma 1, lettera b) della legge, e
che  i  criteri medesimi sono stati adottati con decreto ministeriale
4 ottobre 2002;
  Ritenuto  opportuno  provvedere  alla  determinazione dei criteri e
delle   modalita'   per  l'erogazione  del  contributo  statale  agli
interventi   previsti   dall'art.   2,   comma 1,  della  legge,  con
particolare   riferimento   alle  modalita'  di  finanziamento  e  di
rendicontazione, nonche' ai controlli;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai fini dell'ammissione al contributo statale di cui al presente
decreto,  i  soggetti  indicati dall'art. 2, comma 1, lettere b) e c)
della  legge  presentano  domanda  alla Soprintendenza competente per
territorio,  allegando  la documentazione di cui all'art. 8, comma 2,
della stessa legge.
  2.  Per  i  beni  assoggettati  alla  tutela di cui al titolo I del
decreto   legislativo   29 ottobre   1999,   n.  490,  e'  necessaria
l'autorizzazione  o  l'approvazione  previste dal capo II del decreto
medesimo.
  3.   Per   i  beni  diversi  da  quelli  di  cui  al  comma  2,  la
Soprintendenza  competente verifica che gli interventi progettati non
comportino   alterazione   delle  loro  caratteristiche  materiali  e
storiche.  I  lavori  non  possono  essere intrapresi prima che siano
decorsi  due  mesi  dalla  comunicazione  alla  Soprintendenza  della
documentazione di cui al comma 1.
  4.  La  Soprintendenza  valuta gli interventi progettati sulla base
dei  criteri  tecnico  scientifici  adottati con decreto ministeriale
4 ottobre 2002.
  5.  La Soprintendenza competente conclude il procedimento di cui ai
commi  2  e  3,  anche  in  deroga  ai  termini  previsti dal decreto
ministeriale  13 giugno  1994,  n.  495,  entro quaranta giorni dalla
presentazione  della  domanda.  Qualora  la Soprintendenza ravvisi la
necessita'  di  integrare  la  documentazione  presentata,  entro  il
predetto  termine  ne  da'  motivata  comunicazione ai richiedenti, i
quali  nei  successivi  trenta giorni provvedono all'integrazione. Il
termine  per la conclusione del procedimento e' interrotto e riprende
a decorrere dalla presentazione della documentazione integrativa.
  6. In caso di assenso agli interventi progettati, la Soprintendenza
trasmette  immediatamente  gli  atti  alla  Direzione generale per il
patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico.
  7.  La  Direzione generale, nei successivi sessanta giorni, esamina
il  piano  finanziario  degli  interventi, lo schema del contratto di
mutuo  e il relativo piano di ammortamento, ne verifica l'adeguatezza
rispetto   allo   scopo  e,  sentiti  il  Ministero  della  difesa  e
l'amministrazione   demaniale   competente,  dispone  il  contributo,
determinando  gli oneri a carico del Ministero per la copertura degli
interessi di mutuo sulla base delle risorse disponibili.