IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il proprio decreto 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2001, e in particolare l'art. 4, comma 4, che stabilisce il termine di sei mesi a far data dall'entrata in vigore del decreto stesso entro cui i consorzi di tutela devono presentare la domanda per ottenere l'incarico di controllo; Visto il proprio decreto 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001; Visti i propri decreti 27 dicembre 2001 e 9 agosto 2002 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela; Tenuto conto delle osservazioni delle organizzazioni di categoria in ordine alle modalita' operative previste dal citato decreto ministeriale 21 marzo 2002; Ritenuta l'opportunita' di dare attuazione al decreto ministeriale 29 maggio 2001 in via sperimentale, prevedendo un'attivita' di monitoraggio che consenta al Ministero di valutare l'effettiva efficacia dell'azione di controllo posta in essere dai consorzi che inizieranno l'attivita' attribuita ai sensi del decreto ministeriale 29 maggio 2001; Ritenuto pertanto opportuno sospendere temporaneamente il termine del 5 luglio 2003, fissato dal citato decreto ministeriale 9 agosto 2002; Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 24 luglio 2003; Decreta: Art. 1. 1. Il termine previsto dall'art. 4, comma 4, del decreto 29 maggio 2001 richiamato nelle premesse, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela, e' temporaneamente sospeso. 2. Con decreto ministeriale, d'intesa con le regioni o province autonome, ultimata l'attivita' di monitoraggio di cui alle premesse, e' fissato il nuovo termine entro il quale i consorzi di tutela devono presentare la domanda per ottenere l'incarico di controllo.