IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Vista  la  legge  10 febbraio  1992,  n.  164,  recante  la  «Nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare
gli  articoli 19,  20  e  21  concernenti  disposizioni  sui consorzi
volontari   di   tutela   e   consigli   interprofessionali   per  le
denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;
  Visto  il  decreto  4 giugno  1997,  n.  256, con il quale e' stato
adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire
l'attivita'   dei   consorzi  volontari  di  tutela  e  dei  consigli
interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini;
  Visto  il  decreto ministeriale 5 luglio 2000 con il quale e' stato
approvato lo statuto del Consorzio tutela Moscato di Scanzo, con sede
in  Scanzorosciate  (Bergamo),  via  Abadia n. 33/C, e conferito allo
stesso  consorzio  l'incarico  a  svolgere  le funzioni di tutela, di
valorizzazione,  di  cura  generale  degli  interessi  relativi  alla
sottozona del vino a D.O.C. «Valcalepio - Moscato di Scanzo Passito»,
nonche'  di  proposta e di consultazione nei confronti della pubblica
amministrazione,   ai  sensi  dell'art.  19,  comma  1,  della  legge
10 febbraio 1992, n. 164;
  Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2002 con il quale la citata
sottozona   «Valcalepio   -  Moscato  di  Scanzo  Passito»  e'  stata
riconosciuta  come denominazione di origine controllata autonoma, con
la relativa denominazione di «Scanzo» o «Moscato di Scanzo»;
  Vista  la  richiesta  presentata  in data 18 luglio 2002 dal citato
consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione per svolgere
le  funzioni  di  vigilanza nei confronti dei propri associati per la
citata  DOC  «Scanzo»  o  «Moscato  di Scanzo», ai sensi dell'art. 19
comma  1  della  legge  n.  164/1992,  corredata della documentazione
prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;
  Visto  il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;
  Considerato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed
i  requisiti  previsti  dall'art. 19, comma 1, lettere a), b), c), d)
della legge n. 164/1992, per conferire al Consorzio stesso l'incarico
a  svolgere,  nei  riguardi  della  citata  D.O.C.,  le  funzioni  di
vigilanza  nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della
normativa  di  riferimento  nazionale  e  comunitaria  in  materia di
V.Q.P.R.D.,  ai  sensi  dell'art.  19, comma 1, della citata legge n.
164/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E' conferito al Consorzio tutela Moscato di Scanzo, con sede in
Scanzorosciate  (Bergamo),  via  Abadia  n.  33/C,  gia' incaricato a
svolgere  le  funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale
degli  interessi  relativi  al  vino  D.O.C.  sottozona «Valcalepio -
Moscato  di  Scanzo  Passito», nonche' di proposta e di consultazione
nei  confronti della pubblica amministrazione, l'incarico a svolgere,
nei riguardi della D.O.C. «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» riconosciuta
con  il decreto ministeriale 17 aprile 2002, le funzioni di vigilanza
nei  confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa
di  riferimento  nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai
sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.