IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche; Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attivita' dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; Visto il decreto ministeriale 5 luglio 2000 con il quale e' stato approvato lo statuto del Consorzio tutela Moscato di Scanzo, con sede in Scanzorosciate (Bergamo), via Abadia n. 33/C, e conferito allo stesso consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla sottozona del vino a D.O.C. «Valcalepio - Moscato di Scanzo Passito», nonche' di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2002 con il quale la citata sottozona «Valcalepio - Moscato di Scanzo Passito» e' stata riconosciuta come denominazione di origine controllata autonoma, con la relativa denominazione di «Scanzo» o «Moscato di Scanzo»; Vista la richiesta presentata in data 18 luglio 2002 dal citato consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione per svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati per la citata DOC «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», ai sensi dell'art. 19 comma 1 della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997; Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione; Considerato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettere a), b), c), d) della legge n. 164/1992, per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi della citata D.O.C., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992; Decreta: Art. 1. 1. E' conferito al Consorzio tutela Moscato di Scanzo, con sede in Scanzorosciate (Bergamo), via Abadia n. 33/C, gia' incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi al vino D.O.C. sottozona «Valcalepio - Moscato di Scanzo Passito», nonche' di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, l'incarico a svolgere, nei riguardi della D.O.C. «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» riconosciuta con il decreto ministeriale 17 aprile 2002, le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.