L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
  Nella  riunione  della  Commissione  per i servizi e i prodotti del
24 luglio 2003;
  Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
  Vista  la  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
27 gennaio   1994,   recante  principi  sull'erogazione  dei  servizi
pubblici,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 43 del 22 febbraio 1994;
  Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n.  481, recante norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di pubblica utilita' e
l'istituzione  delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita';
  Vista   la   legge   31 luglio   1997,   n.  249,  sull'istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi  delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare
l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318, recante regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie
nel settore delle telecomunicazioni;
  Vista  la  legge  30 luglio  1998,  n.  281, recante disciplina dei
diritti dei consumatori e degli utenti;
  Visto  il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione
della  direttiva  97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in
materia di contratti a distanza;
  Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, di riordino e
potenziamento   dei   meccanismi   e   strumenti  di  monitoraggio  e
valutazione  dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001,
n.  77,  recante regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e
98/10/CE, in materia di telecomunicazioni;
  Vista   la  direttiva  2002/22/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  7 marzo  2002  relativa  al  servizio universale e ai
diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione
elettronica (direttiva servizio universale);
  Vista  la propria delibera n. 78/2/CONS del 13 marzo 2002 «Norme di
attuazione  dell'art.  28 del decreto del Presidente della Repubblica
11  gennaio  2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo
di  chiamata»,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 103 del 4 maggio 2002;
  Vista   la  propria  delibera  n.  182/2/CONS  del  19 giugno  2002
«Adozione   del   regolamento   concernente   la   risoluzione  delle
controversie  insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni
ed  utenti»  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana n. 167 del 18 luglio 2002;
  Considerato  che la promozione della concorrenza nelle attivita' di
fornitura  delle  reti e dei servizi di telecomunicazioni e la tutela
degli  utenti,  con particolare riguardo al profili della liberta' di
scelta,   delle   condizioni   economiche   e  della  qualita'  delle
prestazioni,  costituiscono  principi  generali  dell'attivita' delle
Autorita' nazionali di regolamentazione;
  Considerato che l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2, della legge n.
249/1997  prevede che l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
emani  direttive  concernenti  i  livelli  generali  di  qualita' dei
servizi    e   per   l'adozione   da   parte   degli   organismi   di
telecomunicazioni  di una carta del servizio recante l'indicazione di
standard minimi per ciascun comparto di attivita';
  Considerato  che  il  presente  provvedimento  stabilisce i criteri
generali  relativi  alla  qualita'  dei  servizi di telecomunicazioni
accessibili  al  pubblico,  detta  le  linee  guida  comuni  riguardo
all'adozione  delle  carte  dei  servizi  da parte degli organismi di
telecomunicazioni e disciplina gli elementi fondamentali del servizio
minimo  da garantire ai fini della tutela dei diritti dei consumatori
e  degli  utenti  e  delle  modalita' di indennizzo e di rimborso, in
particolare  in  caso  di  inosservanza  dei  livelli qualitativi del
servizio;
  Considerato  che il presente provvedimento tiene conto dei principi
fondamentali  e delle disposizioni della direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, adattandoli alle specificita'
del  settore  delle  telecomunicazioni  e all'evoluzione del contesto
concorrenziale;
  Considerati  i risultati della consultazione pubblica in materia di
qualita'  dei  servizi di telecomunicazioni forniti all'utenza di cui
alla  delibera  870/00/CONS  del  19  dicembre 2000, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 18 del 23 gennaio
2001;
  Sentiti  in  audizione  gli  operatori  licenziatari,  inclusi  gli
intervenuti   alla   consultazione   pubblica,  le  associazioni  dei
fornitori   di   servizi   internet,   nonche'  le  associazioni  dei
consumatori di cui alla legge n. 281/1998;
  Considerato  che,  mediante  successive  direttive  specifiche  per
ciascun  comparto, quali telefonia fissa e mobile, servizi ad accesso
condizionato  e televisione a pagamento, internet, o per tematiche di
particolare   rilevanza,   saranno,   tra  l'altro,  fissati,  previa
consultazione   dei   soggetti  interessati,  un  insieme  minimo  di
indicatori  di  qualita'  dei servizi, la loro definizione e i metodi
per  misurarli, tenendo conto delle norme tecniche internazionali, in
particolare di quelle dell'ETSI;
  Udita  la relazione del commissario Paola Maria Manacorda, relatore
ai  sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e
il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
  1.  L'Autorita',  ai  sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2,
della  legge  31 luglio 1997, emana la seguente direttiva generale in
materia di qualita' e carte dei servizi di telecomunicazioni.
  2. Il testo della direttiva di cui al precedente comma e' riportato
nell'allegato  A  alla  presente  delibera  e  ne  costituisce  parte
integrante e sostanziale.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  La   presente  delibera  e'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale
dell'Autorita'  ed  e'  resa disponibile nel sito web dell'Autorita':
www.agcom.it
    Roma, 24 luglio 2003
                                                 Il presidente: Cheli