IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Viste  le  premesse  sulle quali e' fondato il predetto regolamento
(CEE)  n.  2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunita'
di promuovere prodotti di qualita' aventi determinate caratteristiche
attribuibili   ad  un'origine  geografica  determinata  e  di  curare
l'informazione  del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione
di scelte ottimali;
  Considerato  che  i  suddetti  obiettivi sono perseguiti in maniera
efficace  dai  consorzi  di  tutela, in quanto costituiti da soggetti
direttamente  coinvolti  nella  filiera produttiva, con un'esperienza
specifica  ed  una  conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
  Vista  la  legge  21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999;
  Visto  l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in
particolare  il  comma  15  che individua le funzioni per l'esercizio
delle  quali  i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle
S.T.G.  possono  ricevere,  mediante provvedimento di riconoscimento,
l'incarico  corrispondente  dal  Ministero delle politiche agricole e
forestali;
  Visti  i  decreti  ministeriali  12 aprile  2000,  pubblicati nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 97 del 27 aprile 2000,
emanati  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  in
attuazione  dell'art.  14,  comma 17  della citata legge n. 526/1999,
relativi ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei
consorzi  di  tutela  delle  D.O.P.  e  delle I.G.P. ed ai criteri di
rappresentanza   negli   organi   sociali   dei   medesimi  consorzi,
determinati   in   ragione   della   funzione   di  rappresentare  la
collettivita'  dei  produttori  interessati  all'utilizzazione  delle
denominazioni  protette e alla conservazione e alla difesa della loro
reputazione,  costituenti  anche  lo  scopo,  sociale  del  consorzio
istante;
  Visto   il   decreto  10 maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  134 del 12 giugno 2001, recante
integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
  Visto  il  decreto  12 settembre  2000,  n.  410,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il
quale,  in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999,
e'  stato  adottato  il  regolamento  concernente la ripartizione dei
costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle D.O.P. e
delle I.G.P. incaricati dal Ministero;
  Visto   il   decreto  12 ottobre  2000  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  272 del 21 novembre 2000 con il
quale,  conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera
d)  sono  state  impartite  le  direttive  per  la collaborazione dei
consorzi  di  tutela  delle  D.O.P.  e delle I.G.P. con l'Ispettorato
centrale  repressione  frodi  nell'attivita'  di  vigilanza, tutela e
salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 1356 della Commissione del 4 luglio
2001  con  il  quale  e'  stata  registrata la indicazione geografica
protetta «Limone Costa d'Amalfi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee n. L 182 del 5 luglio 2001;
  Vista  l'istanza  presentata  dal Consorzio di tutela «Limone Costa
d'Amalfi  I.G.P.»,  con  sede in Amalfi (SA), via Papa Leone X, n. 9,
intesa  ad  ottenere  il riconoscimento dello stesso ad esercitare le
funzioni  indicate  all'art.  14,  comma  15  della  citata  legge n.
526/1999;
  Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio predetto alle
prescrizioni  indicate  all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000,
relativo  ai  requisiti  di rappresentativita' dei consorzi di tutela
delle  D.O.P.  e  delle  I.G.P.  e  a  quelle  riportate  nel decreto
12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli
organi sociali dei consorzi di tutela;
  Considerato  che  la  condizione  richiesta dall'art. 5 del decreto
12 aprile    2000,   sopra   citato,   relativo   ai   requisiti   di
rappresentativita'  dei consorzi di tutela e soddisfatta in quanto il
Ministero ha verificato sulla base delle dichiarazioni presentate dal
consorzio  richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo
di  controllo IS.ME.CERT. Istituto mediterraneo di certificazione dei
prodotti  e  dei  processi  del settore agroalimentare, autorizzato a
svolgere  le  attivita'  di  controllo  sulla  indicazione geografica
protetta  «Limone  Costa  d'Amalfi» con decreto ministeriale 7 agosto
2001,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.  188  del  14 agosto  2001,  la  partecipazione,  nella  compagine
sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria produttori agricoli
nella  filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata
all'art.  4  del  medesimo decreto citato, che rappresentano almeno i
2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo,
nel periodo significativo di riferimento;
  Considerate  le funzioni non surrogabili del Consorzio di tutela di
una  D.O.P.  o  di  una  I.G.P.,  al  quale  l'art.  14  della  legge
21 dicembre 1999, n. 526 attribuisce in via esclusiva, fatte salve le
attivita'  di  controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento
(CEE)  n.  2081/92  di  spettanza  dell'organismo privato autorizzato
sopra indicato, le attivita' concernenti le proposte di disciplina di
produzione,  quelle  di miglioramento qualitativo della stessa, anche
in  termini di sicurezza alimentare, nonche' in collaborazione con il
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali,  le attivita' di
salvaguardia   delle   D.O.P.  e  delle  I.G.P.  da  abusi,  atti  di
concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni
protette    nel   territorio   di   produzione   e   in   quello   di
commercializzazione,  anche  mediante  la stipulazione di convenzioni
con  i  soggetti  interessati  al confezionamento e all'immissione al
consumo  del  prodotto  tutelato, non incidenti sulle caratteristiche
chimico-fisiche  e  organolettiche, sulla identificazione certa dello
stesso  e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito
europeo;
  Ritenuto   pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento  del
Consorzio  di  tutela  «Limone  Costa  d'Amalfi  I.G.P.»,  al fine di
consentirgli   l'esercizio   delle   attivita'   sopra  richiamate  e
specificamente  indicate  all'art. 14, comma 15 della citata legge n.
526/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Lo  statuto  del  Consorzio  di  tutela  «Limone  Costa d'Amalfi
I.G.P.»,  con  sede  in  Amalfi (Salerno), via Papa Leone X, n. 9, e'
conforme  alle  prescrizioni  di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile
2000,   recante   disposizioni  generali  relative  ai  requisiti  di
rappresentativita'  dei  consorzi  di  tutela  delle denominazioni di
origine  protette  (D.O.P.)  e delle indicazioni geografiche protette
(I.G.P.).