IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
  Visto  l'art.  2544  del  codice civile che prevede lo scioglimento
d'ufficio delle societa' cooperative e dei loro consorzi;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;
  Tenuto  conto  della  circolare  del  Ministero  del lavoro e della
previdenza  sociale  n.  30/81  con la quale, tra l'altro, sono state
impartite  istruzioni  in  materia  di scioglimento d'ufficio ex art.
2544  del  codice  civile  con particolare riferimento all'inutilita'
della  nomina  del  commissario  liquidatore in presenza di un attivo
modesto  che  non  consenta  nemmeno  la  copertura  delle  spese  di
procedura;
  Considerato che la predetta circolare aveva fissato in lire 250/300
mila  il limite al di sotto del quale non si sarebbe dovuto dar luogo
alla nomina del commissario liquidatore;
  Visto  il  decreto  ministeriale 27 gennaio 1998, con il quale tale
limite e' stato portato a lire 2.500.000;
  Visto  il  decreto ministeriale 23 febbraio 2001, con il quale sono
stati  rideterminati  i  compensi  ed  i  rimborsi spese spettanti ai
commissari liquidatori;
  Attesto  che,  sia  in considerazione di tale rideterminazione, sia
per  quanto  attiene  al  costo  in  termini  di  lavoro e di risorse
sostenuto  dall'amministrazione per l'attuazione di tali adempimenti,
il limite di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1998 appare ormai
assolutamente inadeguato;
  Ravvisata   la   necessita'   di   procedere   ad   una   ulteriore
semplificazione  degli  atti  amministrativi inerenti i provvedimenti
sanzionatori  nei  confronti  delle  societa'  cooperative e dei loro
consorzi;
  Riconosciuta  quindi  l'opportunita' di dover elevare l'importo del
sopramenzionato limite;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  decorrere  dalla  data del presente decreto, non si procede alla
nomina  del  commissario  liquidatore nelle procedure di scioglimento
d'ufficio ex art. 2544 del codice civile delle societa' cooperative e
dei loro consorzi quando le attivita' da liquidare, purche' di natura
mobiliare, non abbiano valore superiore ad euro 5.000,00.