IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici
  Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.
341;  il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n. 115; il decreto
legislativo  16 aprile  1994, n. 297; il decreto del Presidente della
Repubblica  del  31  luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del
30 gennaio  1998,  n.  39;  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445;  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165; accordo fra la
Comunita' europea e la Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il
21 giugno 1999 e ratificato in data 17 aprile 2002;
  Viste  l'istanza,  presentata  ai sensi dell'art. 12, com-mi 1 e 2,
del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di
formazione  professionale  per  l'insegnamento  acquisito in Svizzera
dalla  persona  sotto  indicata, nonche' la documentazione prodotta a
corredo  dell'istanza  medesima,  rispondente  ai  requisiti  formali
prescritti  dall'art.  10  del  citato  decreto  legislativo  n. 115,
relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;
  Rilevato,  in  base a quanto comprovato da apposita documentazione,
che  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini dell'esercizio della
professione   corrispondente   (art.   1,  comma  2,  citato  decreto
legislativo  n. 115) a quella cui la persona interessata e' abilitata
nel  Paese  che  ha  rilasciato  il  titolo  (art. 1, comma 1, citato
decreto legislativo n. 115);
  Rilevato   che   l'esercizio  della  professione  in  argomento  e'
subordinato,  sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed
art.  2  citato  decreto  legislativo  n.  115),  al  possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali
verte   la   formazione  attestata  dal  titolo  professionale;  alle
attivita' comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla
conoscenza  della  lingua  italiana;  alla  esperienza  professionale
posseduta;
  Ritenuto,  conformemente  alla  valutazione  espressa  in  sede  di
conferenza  di  servizi  nella seduta del 12 maggio 2003, indetta per
quanto  prescrive  l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 115:
    che  sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il
titolo  posseduto  dalla  persona interessata comprova una formazione
professionale  che  soddisfa  le  condizioni poste dal citato decreto
legislativo n. 115;
    che  il  riconoscimento  non  debba  essere  subordinato a misure
compensative  (art.  6  del citato decreto legislativo n. 115) atteso
che:  la  formazione  professionale  attestata  non  verte su materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale  prescritta  dalla legislazione vigente; la professione
cui  si  riferisce  il riconoscimento non comprende attivita' che non
esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato
il titolo;
    che   la   formazione   professionale  attestata  dal  titolo  e'
inferiore,  per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2,
citato   decreto   legislativo  n.  115)  ma  risulta  compensata  da
esperienza professionale, adeguata per durata e contenuti;
                              Decreta:
  1. Il titolo di formazione cosi' composto:
    diploma  di  istruzione  superiore:  titolo accademico «Laurea in
Matematica»  rilasciata  dall'Universita'  del  S. Cuore di Milano il
31 agosto 1989;
    certificati  di  abilitazione all'insegnamento nella scuola media
in  matematica  e  scienze naturali rilasciati dal Consiglio di Stato
della  Repubblica  e  Cantone  del Ticino rispettivamente nell'agosto
1991 e nell'ottobre 1993;
    posseduto  da:  cognome: Frezza, nome: Antonella, nata a: Sorengo
(Svizzera), il 12 febbraio 1963, cittadinanza comunitaria (italiana);
    comprovante  una  formazione  professionale  al  cui  possesso la
legislazione  dal  Paese  che  lo ha rilasciato subordina l'esercizio
della  professione  di insegnante, costituisce, per la detta persona,
ai  sensi  e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio
1992,  n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della
professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di primo
grado  nella classe di concorso: 59/A «Scienze matematiche, chimiche,
fisiche e naturali nella scuola media».
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 15 maggio 2003
                                     Il direttore generale: Criscuoli