IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici
  Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.
341;  il  decreto  legislativo  27  gennaio  1992, n. 115; il decreto
legislativo  16 aprile  1994, n. 297; il decreto del Presidente della
Repubblica  del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39
del  30 gennaio  1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
il  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea  dalla  persona  sotto  indicata,  nonche'  la documentazione
prodotta  a  corredo  dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti
formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto legislativo n.
115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;
  Rilevato,  in  base a quanto comprovato da apposita documentazione,
che  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini dell'esercizio della
professione   corrispondente   (art.   1,  comma  2,  citato  decreto
legislativo  n. 115) a quella cui la persona interessata e' abilitata
nel  Paese  che  ha  rilasciato  il  titolo  (art. 1, comma 1, citato
decreto legislativo n. 115);
  Rilevato   che   l'esercizio  della  professione  in  argomento  e'
subordinato,  sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed
art.  2  citato  decreto  legislativo  n.  115),  al  possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali
verte   la   formazione  attestata  dal  titolo  professionale;  alle
attivita' comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla
conoscenza della lingua italiana;
  Visto   il   decreto   direttoriale   datato   7   giugno  2000  di
riconoscimento,   subordinatamente   al   superamento  di  una  prova
attitudinale, del titolo di formazione professionale in argomento;
  Vista  la  nota  datata  16  aprile 2003 (prot. n. 6026) e relativi
allegati  con la quale l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte
- Centro servizi amministrativi di Cuneo ha comunicato che la persona
interessata ha sostenuto con esito favorevole la suddetta prova;
  Ritenuto,  conformemente  alla  valutazione  espressa  in  sede  di
Conferenza  di  servizi  nella seduta del 24 maggio 2000, indetta per
quanto  prescrive  l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 115, che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che
il  titolo  posseduto dalla persona interessata, come integrato dalla
detta  prova  compensativa, comprova una formazione professionale che
soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;
                              Decreta:
  1. Il titolo di formazione cosi' composto:
    diploma  di istruzione superiore: «Laurea in lingue e letterature
straniere  moderne», conseguito il 30 marzo 1992 presso l'Universita'
degli Studi di Genova;
    titolo   di   abilitazione   all'insegnamento:   «Post   Graduate
Certificate  in  Education»,  consegnito  il  9  luglio  1999  presso
«University of East Anglia»;
    posseduto da: cognome Cardini, nome Filippo Enrico, nato a Genova
il 14 settembre 1963, cittadinanza comunitaria (italiana);
    comprovante  una  formazione  professionale  al  cui  possesso la
legislazione  dal  Paese  membro  della  Comunita'  europea che lo ha
rilasciato  subordina  l'esercizio  della  professione di insegnante,
costituisce,  per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui
al  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, come integrato dalla
prova  compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa
titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di
docente  nelle  scuole  di  istruzione  secondaria  nelle  classi  di
concorso:  45/A «Lingua straniera» - inglese; 46/A «Lingue e civilta'
straniere» - inglese.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 7 maggio 2003
                                     Il direttore generale: Criscuoli