IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Visto  l'art.  55,  della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente
«Disposizioni  in  materia  di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro  e  le  malattie  professionali» ed in particolare il comma 1,
lettera  o),  che  prevede  il parziale accollo a carico del bilancio
dello Stato del disavanzo della gestione agricoltura, assicurando gli
equilibri  della  unitaria gestione INAIL, e lettera s), che prevede,
nell'oggetto  dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie   professionali   e  nell'ambito  del  relativo  sistema  di
indennizzo e di sostegno sociale, un'idonea copertura finanziaria per
la  tutela  del  danno  biologico  da  attuarsi con adeguamento della
tariffa dei premi;
  Visto  il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive
modifiche  ed  integrazioni,  concernente «Disposizioni in materia di
assicurazione   contro   gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali,  a  norma  dell'art. 55, comma 1 della legge 17 maggio
1999, n. 144»;
  Visto,   in   particolare,   l'art.   13  del  decreto  legislativo
23 febbraio 2000, n. 38, concernente il danno biologico ai fini della
tutela  dell'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e le
malattie professionali;
  Visto  il  decreto  ministeriale 12 luglio 2000, di approvazione di
«Tabella delle menomazioni», «Tabella indennizzo di danno biologico»,
«Tabella  dei coefficienti» relative al danno biologico ai fini della
tutela  dell'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e le
malattie  professionali,  che  all'art.  2,  rinvia la determinazione
della   misura   e  delle  modalita'  dell'addizionale  sui  premi  e
contributi,   necessarie   ai   fini   della   copertura   dell'onere
finanziario,  ad  un  successivo decreto ministeriale su delibera del
Consiglio di amministrazione dell'INAIL;
  Visto  il  decreto ministeriale 12 dicembre 2000 concernente «Nuove
tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e  le  malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato,
terziario, altre attivita', e relative modalita' di applicazione
  Vista  la  delibera  del consiglio di amministrazione dell'INAIL n.
676    del    6 dicembre   2001,   concernente   la   «Determinazione
dell'addizionale  sui premi assicurativi 2000 e 2001 per la copertura
degli oneri relativi al danno biologico»;
  Vista  la  nota  tecnica  esplicativa dell'INAIL, trasmessa in data
12 aprile   2002,   concernente   la   valutazione  degli  oneri  per
l'indennizzo  del  danno  biologico  e delle relative addizionali sui
premi per gli anni 2000 e 2001;
  Ritenuto  di  dover  procedere alla determinazione dell'addizionale
sui  premi assicurativi delle gestioni industria e medici RX, per gli
anni 2000 e 2001.
                              Decreta:
  L'addizionale sui premi assicurativi, di cui all'art. 13, comma 12,
del  decreto  legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e' determinata per
le gestioni industria e medici RX:
    per l'anno 2000, in misura pari allo 0,88% del premio dovuto;
    per l'anno 2001, in misura pari al 2,04% del premio dovuto.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il
visto  e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 19 maggio 2003
                                                  Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2003
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 225