Al Ministero Politiche Agricole e Forestali:
                            DIV. PAGRIVI
                            DIV. FEOGA
                       All' AVEPA
                       All' A.P.T.I.
                       ALL' UNITAB
                       ALL' O.N.T.
                       Alla COLDIRETTI - DIP. ECONOMICO
                       Alla CONF.NE ITALIANA AGRICOLTORI
                       Alla CONFAGRICOLTURA
                       Alla COPAGRI
                       Alla F.AGR.I.
                       Alla CONFCOOP.VE FEDERAGROALIMENTARI
                       All' ANCA LEGA Coop
                       All' O.I. INTERBRIGHT
                       Alla O.I. INTERORIENTALI
                       All' Associazione Interprofessionale Tabacco
                       Alla S.G.S. Italia srl
                       All' AGRISIAN- Ufficio Tecnico

                       e, p. c.:

                       Al   Comando Carabinieri Politiche Agricole


                              PREMESSA

   Il  presente  documento  definisce  gli adempimenti e le procedure
connesse alle richieste d'aiuto comunitario del settore tabacco, alle
quali  le  Associazioni  di  produttori  riconosciute  ed  i  singoli
produttori   non   associati,   dovranno  attenersi  per  beneficiare
dell'aiuto stesso.
   I  riferimenti normativi comunitari sono quelli dei Regolamenti CE
nn.  2075/92, 1636/98 e 546/02 del Consiglio e dei Regolamenti CE nn.
2848/98,  510/99,  731/99, 1373/99, 2162/99, 2637/99, 531/00, 909/00,
1249/00,  385/01,  1441/01,  486/02, 1005/02, 1501/02 e 1183/02 della
Commissione.
   Il  presente  documento  tiene conto, altresi', di quanto disposto
dalle  circolari  MIPAF  nn.  167/G-1  del  2 marzo 1999 e 72/G-1 del
24.05.2000.

                             CAPITOLO I
                        DISPOSIZIONI GENERALI

   Il  versamento  dei  premi,  anche  per  il  raccolto  2003, sara'
effettuato  da  AGEA  ai  produttori  associati, per il tramite delle
Associazioni  di  produttori, preventivamente riconosciute, ovvero ai
produttori singoli non associati, direttamente.

   L'AGEA, calcolato l'ammontare dei premi dovuti sulla base del peso
netto  di  tabacco consegnato e ammesso a premio, corrispondera' alle
Associazioni riconosciute:

   - La parte fissa del premio.
   - La parte variabile del premio.
   - L'aiuto specifico.

   Ai singoli produttori non associati:
   - Esclusivamente, la parte fissa del premio.

   Le  Associazioni  devono  provvedere,  entro il termine massimo di
trenta giorni dalla data d'accredito delle somme liquidate dall'AGEA,
a  versare, integralmente, gli importi spettanti a ciascun produttore
socio   senza   detrarre   o   comunque   recuperare   alcuna  somma,
eventualmente, dovuta dal produttore all' Associazione stessa.
   Il  versamento  degli  importi  spettanti  ai soci, quale prezzo e
premio,  deve avvenire, esclusivamente, tramite bonifico bancario e/o
postale,  su c/c e/o libretto intestato al produttore. Il produttore,
a    tal   riguardo,   e'   tenuto   a   comunicare   tempestivamente
all'Associazione,  i  riferimenti  bancari  o postali per beneficiare
dell'aiuto.
   L'AGEA,   ai   fini  della  determinazione  della  data  effettiva
d'accredito  delle somme spettanti all'Associazione quale prezzo e ai
singoli  produttori associati e non associati, quale premio e prezzo,
prendera' in considerazione esclusivamente la data della disposizione
impartita  all'istituto di Credito che effettua la liquidazione e, si
precisa,  altresi',  che  la  valuta a favore del beneficiario dovra'
essere  quella  della  stessa  disposizione  di pagamento. In caso di
bonifico  con  valuta  successiva alla data della disposizione l'AGEA
prendera' quest'ultima come data di riferimento.
   Gli  importi  del  premio  e del prezzo spettanti all'Associazione
devono   confluire  in  un  conto  corrente  unico  che  deve  essere
utilizzato  in  modo  esclusivo  per  il  successivo  accredito degli
importi   spettanti   ai   soci;  pertanto  non  e'  consentito  alle
Associazioni di utilizzare tali conti per accreditare proprie somme e
concedere, in relazione ad esse, anticipazioni ai soci.
   L'associazione  puo'  utilizzare  piu' conti correnti a livello di
gruppo   varietale  e/o  di  singolo  contratto,  fermo  restando  la
disposizione principale descritta al precedente capoverso.
   L'Associazione   che   utilizza,   per   scopi  diversi  le  somme
accreditate  dall'AGEA,  a  titolo  di  premio,  parte  fissa e parte
variabile  o  utilizza  le  predette  somme  per  liquidare  aiuti  a
produttori   inseriti   in   altro  rapporto  contrattuale  perde  il
riconoscimento  e agli amministratori si applicano le sanzioni di cui
al punto 3 dell'art. 51 del Regolamento CE n. 2848/98 del 22.12.1998.
   L'Associazione   versa  il  premio  esclusivamente  ai  produttori
intestatari  di  quota  di  produzione.  E'  tassativamente  escluso,
pertanto,  il  versamento  del  premio  ad  organismi intermedi quali
cooperative e associazioni non riconosciute ai quali l'AGEA non abbia
attribuito quote di produzione.
   L'impresa di Trasformazione, determinato il valore commerciale del
tabacco  oggetto della consegna effettuata dal produttore associato e
non.   versa   il   prezzo   all'Associazione,   per   la  successiva
distribuzione  ai  propri  associati,  o  al  singolo  produttore non
associato:  non  e'  richiesta  la  prova  del  versamento del prezzo
d'acquisto nei casi in cui l'impresa di trasformazione firmataria del
contratto sia oggetto di procedura/sentenza di fallimento o procedura
equivalente.
   L'Associazione   versa   il   prezzo  direttamente  al  produttore
intestatario  di  quota di produzione. Qualora lo stesso sia socio di
una  Cooperativa  associata all'associazione stessa, il prezzo potra'
essere  versato  alla Cooperativa associata. Quest'ultima e' tenuta a
sua  volta a versare il prezzo ai propri associati e a trasmettere il
bonifico  all'Associazione per permettere a quest'ultima di procedere
alla  richiesta  di  saldo  e  svincolo delle cauzioni e alla domanda
dell'aiuto specifico.
   L'Associazione e' tenuta a comunicare la messa in mora per mancato
pagamento  del prezzo, all'impresa di trasformazione e per conoscenza
all'AGEA  Ufficio  Ortofrutta Tabacco ed altri prodotti trasformati -
Via  Palestro,  81 - 00185 Roma, qualora non sia rispettato, da parte
dell'impresa  stessa,  il termine di pagamento di trenta giorni dalla
data d'effettiva consegna del tabacco da parte del produttore socio.
   La  predetta messa in mora dell'impresa di trasformazione permette
all'Associazione di:
- tutelare i propri associati;
- inserire  a sistema tutte le consegne, comprensive dei quantitativi
  oggetto  di  compensazione  orizzontale  e  verticale,  entro il 30
  MAGGIO dell'anno successivo a quello del raccolto di cui trattasi;
- richiedere al parte variabile del premio.

   Si  precisa  che la data di bonifico del prezzo, nel caso di messa
in  mora  per  mancato  pagamento  del  prezzo,  sara'  quella  della
comunicazione  inviata  all'impresa  di  trasformazione  interessata;
copia  della  predetta  nota  e  del  successivo bonifico del prezzo,
dovra'  essere  archiviato  nel  fascicolo  aziendale  del produttore
stesso.
   L'associazione   e'   tenuta   alla   conservazione  di  tutta  la
documentazione  tecnica  e  contabile  prevista  dalla  normativa  in
vigore,  a  supporto  della  correttezza  delle operazioni effettuate
verso  i  propri  soci.  Tale  documentazione  dovra'  essere messa a
disposizione   dell'AGEA   o  della  Societa'  all'uopo  delegata  ai
controlli dall'AGEA stessa.

                             CAPITOLO II
                         PROCEDURE OPERATIVE

   L'AGEA,  ha  reso  disponibili,  per le Associazioni di produttori
riconosciute le proprie procedure di registrazione e trasmissione dei
dati,  finalizzate  a nuove MODALITA'' di gestione informatizzata per
le richieste d'aiuto.
   In  sintesi,  le  procedure  poste  a  carico delle associazioni e
dell'AGEA   stessa   nel   trattamento  dei  singoli  produttori  non
associati, sono le seguenti per le diverse tipologie di pagamento:
   - Richiesta parte fissa
   1. Riporto.
   2.  Anticipo  parte  fissa  del  premio nella misura del 100%, con
presentazione di cauzione pari al 115% dell'importo da liquidare.
   3. Svincolo del 50% della cauzione.
   4. Saldo parte fissa del premio e svincolo totale della cauzione.
   5. Premio su consegne.
   6. Saldo premio su consegne.
   7. Compensazione verticale.

   - Richiesta parte variabile
   8. Modulazione della parte variabile.

   - Richiesta aiuto specifico
   9. Anticipo del 50% dell'aiuto specifico con cauzione pari al 115%
dell'importo da liquidare.
   10.  Anticipo  del  100% dell'aiuto specifico con cauzione pari al
115% del premio da liquidare.
   11.  Saldo  e svincolo totale della cauzione presentata a garanzia
degli importi di aiuto specifico liquidati.
   12. Pagamento a consuntivo dell'aiuto specifico.

   RICHIESTA PARTE FISSA

   1. Riporto

   Questo  tipo  di  pagamento  e'  riferito alle consegne di tabacco
effettuate  per  il  raccolto  2002  e ammesse all'aiuto nel raccolto
2003.
   L'associazione  di  produttori dispone a sistema dei dati relativi
ai quantitativi di tabacco oggetto di riporto, distinti per contratto
di coltivazione.
   La  domanda  puo'  interessare  l'intero  quantitativo  oggetto di
riporto  per  un  determinato  contratto,  o un quantitativo parziale
dello  stesso  nei  casi  in  cui  il  riporto comprenda quantitativi
riferiti a produttori soggetti a controllo in campo.
   All'atto  della  registrazione  informatica dei dati relativi alla
domanda, il sistema, in modo automatico, determinera' l'importo della
parte   fissa   del   premio  tenendo  conto  anche  delle  eventuali
penalizzazioni  derivanti  dall'esito  dei  controlli  in  campo.  Ad
integrazione  delle  attivita'  di  registrazione dei dati a sistema,
l'Associazione e' tenuta:
   - a trasmettere all'AGEA la domanda di aiuto prodotta dalla stampa
del  sistema (faa0rip2), corredata dai seguenti documenti, in duplice
copia (originale e copia):
1 Certificato  della  Camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva
  di  certificato  di iscrizione nel registro delle imprese di cui al
  D.M.  07.02.1996,  ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000, n. 445
  (secondo il modello dell'allegato 15);
2 Stampa  di  dettaglio  produttore (faa0pa93) relativa alle consegne
  raccolto  2002  oggetto  di  riporto  firmata,  per  assunzione  di
  responsabilita', dal legale rappresentante dell'Associazione;
3 Certificato  antimafia  rilasciato  dalla  Prefettura o copia della
  richiesta   di  tale  certificazione  alla  Prefettura  con  timbro
  d'accettazione di quest'ultima;
4 Copia documento di riconoscimento legale rappresentante.

   Si   precisa   che,   in   caso  di  produttore  nuovo  associato,
l'Associazione  non possieda la documentazione relativa al Bollettino
di  perizia  raccolto  2002  e  al  bonifico del prezzo, dovra' farne
formale  richiesta  all'Associazione  ove il produttore era associato
per  il  raccolto  2003.  Quest'ultima  e' tenuta a fornire, anche in
copia   conforme  all'originale,  i  predetti  documenti  alla  nuova
Associazione richiedente.

   -  corredare  il  fascicolo aziendale del produttore interessato a
tale pagamento con i seguenti documenti:
1. Bollettino  di  perizia  raccolto  2002 attestante il quantitativo
   fuori premio;
2. Bonifico del prezzo pagato al produttore.

   Il  singolo  produttore  non  associato  che  ha  sottoscritto  un
contratto  C1  dovra' allegare alla domanda di aiuto, redatta secondo
il  fac  simile  RIP02  allegato,  da  trasmettere all'AGEA - Ufficio
Ortofrutta Tabacco ed altri prodotti Trasformati - Via Palestro, 81 -
00185 Roma, i seguenti documenti:
- la domanda di aiuto
- copia del documento di riconoscimento leggibile;
- copia codice fiscale e P. IVA;
- bollettino  di  perizia raccolto 2002 attestante il quantitativo di
  tabacco fuori premio;
- copia bonifico del prezzo.

   2.  Anticipo  parte fissa del premio, previa cauzione pari al 115%
dell'importo da liquidare.
   Il   regolamento  CE  n.  2848/98  dispone  all'art.  19,  par.  5
modificato con il Reg. CE n. 2162/99 che l'Associazione di produttori
e/o  il singolo produttore non associato, puo' richiedere un anticipo
del  premio,  parte fissa, nella misura del 100%, previa costituzione
di una cauzione pari all'importo dell'anticipo stesso, maggiorato del
15%  e  a condizione che, alla data di presentazione della domanda di
anticipo,  non  sia  stata  effettuata  alcuna consegna di tabacco da
parte  dell'Associazione  e/o  del  singolo  produttore non associato
richiedente.
   La  domanda  di  anticipo  presentata  dall'associazione  e/o  del
singolo  produttore  non  associato  prevede  a conferma di quanto su
esposto,   contestualmente,  la  dichiarazione  che  non  sono  state
effettuate  consegne  di  tabacco  all'atto della presentazione della
domanda stessa per il determinato gruppo varietale.
   La domanda d'anticipo puo' interessare per singolo contratto di un
determinato  gruppo varietale, al massimo, il quantitativo di tabacco
che si ottiene dalla seguente formula:
- quantitativo attribuito alla quota parte valida
- quantitativo   di  tabacco  a  riporto  (come  rilevato  a  sistema
  informatico AGEA)

   Il  valore  dell'anticipo  sara'  calcolato moltiplicando la quota
parte  valida  di  ogni singolo produttore, al netto del quantitativo
di'  tabacco a riporto, per la tariffa Euro/Kg. attribuita alla parte
fissa del premio (vedi Tabella premi allegata).
   Nel  caso  in cui un produttore risulti penalizzato all'atto della
domanda  di  anticipo,  in relazione alle risultanze dei controlli in
campo,  ai  fini  della  determinazione  dell'importo  da erogare, il
sistema  terra'  conto delle penalizzazioni da applicare alla tariffa
del  premio  Euro/Kg., secondo le modalita' precisate nella normativa
in vigore.
   L'importo    determinato    dall'AGEA,    riferendosi   all'intero
quantitativo  del  contratto,  e'  comprensivo  anche delle eventuali
compensazioni  orizzontali  che sono effettuate al termine della fase
di  consegna  del  tabacco  e  include  anche  le  somme  relative ai
produttori   estratti   a  campione  per  l'esecuzione  dei  previsti
controlli oggettivi. Per quest'ultimo caso, nel liquidare gli importi
spettanti in anticipo ai produttori, l'Associazione deve tenere conto
delle  eventuali  penalizzazioni  da applicare in funzione dell'esito
delle verifiche in loco.
   L'AGEA  liquidera' l'anticipo a decorrere dal 16 ottobre dell'anno
del  raccolto  ed  entro  il  termine  di trenta giorni dalla data di
presentazione  della  domanda, previa conferma della cauzione inviata
all'AGEA stessa dall'Ente garante.
   Nel  caso  in  cui  la  domanda sia presentata anteriormente al 16
settembre,  il termine di pagamento dell'anticipo e' di settantasette
giorni;  comunque nessun pagamento potra' essere effettuato prima del
16 ottobre.
   L'importo   del   premio  che  l'Associazione  dovra'  versare  al
produttore  non  potra' essere superiore a quello corrispondente alla
quota parte valida, al netto del quantitativo di tabacco a riporto.
   L'anticipo  corrisposto  ad  un'Associazione  matura  interessi  a
favore del FEOGA (gli interessi legali applicati sono, a far data dal
01.01.2002,   pari  al  3,0%,  anche  se  potranno  subire  eventuali
variazioni)  a  decorrere dalla data di accredito dell'aiuto, qualora
entro  trenta  giorni  l'associazione  stessa  non  abbia  versato al
proprio  socio  avente  diritto  l'importo relativo, oppure non abbia
rimborsato  all'AGEA l'importo del premio non utilizzato. Nei casi in
cui,  a  consuntivo,  il  produttore abbia effettuato consegne per un
quantitativo  complessivo inferiore all'importo ricevuto in anticipo,
deve restituire all'associazione gli importi percepiti in eccesso.
   Il  recupero  delle  somme  e'  a  totale carico e responsabilita'
dell'associazione.
   Il  termine  ultimo  per  la  conferma a sistema informatico delle
domande  di  anticipo  della  parte fissa del premio e' fissato al 31
DICEMBRE  dell'anno  del raccolto e potra' essere effettuata solo per
quelle  domande  corredate  di cauzione rilasciata da un ente garante
entro il predetto termine.
   L'AGEA annullera' d'ufficio tutte le domande corredate di cauzione
rilasciata  successivamente  al  termine del 31 DICEMBRE e le domande
che   alla   predetta   data   non  presentano  la  cauzione  tra  la
documentazione trasmessa e richiesta dalla presente circolare.
   Anche  per  tale  tipologia  di  richiesta  premio, l'associazione
dovra'   avvalersi   delle   funzionalita'   informatiche   messe   a
disposizione dall'AGEA nell'ambito del nuovo sistema informativo.
   Ad  integrazione delle attivita' di registrazione della domanda di
anticipo a sistema, l'Associazione e' tenuta a trasmettere all'AGEA:
   -  la  domanda  di  aiuto  (faa0ant2)  prodotta  dalla  stampa del
sistema,   corredata   dai   seguenti  documenti,  in  duplice  copia
(originale e copia):
   1.   Certificato   della   Camera  di  Commercio  o  dichiarazione
sostitutiva  di  certificato di iscrizione nel registro delle imprese
di  cui al D.M. 07.02,1996, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000,
n. 445 (secondo il modello dell'allegato 15);
   2. Stampa di dettaglio produttore (faa0pa95) relativa al contratto
per  il  quale  si richiede l'anticipo del premio, firmata dal legale
rappresentante dell'Associazione;
   3. Cauzione, pari al 115% dell'importo di premio da liquidare;
   4. Certificato antimafia rilasciato dalla Prefettura o copia della
richiesta   ditale   certificazione   alla   Prefettura   con  timbro
d'accettazione di quest'ultima;
   5. Copia documento di riconoscimento legale rappresentante;
   6.  Dichiarazione dell'Istituto bancario attestante l'apertura del
conto  corrente  unico  indisponibile  dove  e' richiesto l'accredito
dell'importo di' premio indicato in domanda.
   Il  singolo  produttore  non  associato  che  ha  sottoscritto  un
contratto  C1  dovra' allegare alla domanda di aiuto, redatta secondo
il  fac  simile  ANT03  allegato,  da  trasmettere all'AGEA - Ufficio
Ortofrutta Tabacco ed altri prodotti Trasformati - Via Palestro, 81 -
00185 Roma, i seguenti documenti:
- copia del documento di riconoscimento leggibile;
- copia codice fiscale e P. IVA;
- cauzione, pari al 115% dell'importo di premio da liquidare;
- attestazione del Funzionario di controllo che certifichi che alcuna
  consegna  e'  stata  effettuata  alla  data  di presentazione della
  domanda;
- dichiarazione   del   produttore,  nella  quale  siano  indicati  i
  quantitativi di tabacco che e' in grado di produrre nel raccolto in
  corso (Reg. CE n.531/2000 - art. 1 par. 2 lett. c).

   3. Svincolo del 50% della cauzione
   Il  50%  della  cauzione  e'  svincolato  nel momento in cui siano
soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
- deve  essere  stato  erogato  dall'associazione almeno il 50% della
  parte fissa del premio da versare;
- il  quantitativo  di tabacco gia' consegnato dal produttore risulti
  almeno pari al 50% del tabacco consolidato ai fini contrattuali;
- il  quantitativo  di  tabacco  per il quale si richiede lo svincolo
  deve   essere   pari   almeno   al   50%  del  tabacco  contrattato
  dall'Associazione  e/o dal singolo produttore non associato, inteso
  sempre come quota consolidata.

   L'associazione   carica   a   sistema  la  richiesta  di  svincolo
opportunamente   corredata  dalle  seguenti  ulteriori  registrazioni
informatiche:
- le consegne dei produttori a livello di singolo contratto;
- i  bonifici  della  parte fissa del premio erogato ai produttori da
  parte dell'associazione.

   In   base   all'inserimento   dei   predetti  dati,  la  procedura
informatica   verifichera'  se  l'Associazione  potra'  inoltrare  la
domanda  di  svincolo  cauzione  e calcolera' in automatico l'importo
della cauzione da svincolare.
   Unitamente  alla  registrazione dei dati a sistema, l'associazione
dovra'   inoltrare  all'AGEA  Ufficio  Ortofrutta  Tabacco  ed  altri
prodotti Trasformati - Via Palestro, 81 - 00185 Roma:
   -  la  richiesta  di  svincolo (faa0svi6) comprensiva dei seguenti
documenti, in duplice copia (originale copia):
- Stampa di dettaglio produttori (faa0pa82);
- Stampa analitica delle consegne (faa0con4);

   Le   predette   stampe   devono  essere  sottoscritte  dal  legale
rappresentante   dell'Associazione   o   suo  delegato  e  la  stampa
(faa0con4)   dal   Funzionario   addetto   al   controllo   al   fine
dell'attestazione  dell'esattezza  dei  dati  contenuti  nella stampa
stessa, in relazione ai controlli effettuati.
- Stampa    bonifici    del    prezzo   tabacco   dal   trasformatore
  all'Associazione (faa0pa98);
- Stampa bonifici della parte fissa del premio (faa0prm1);

   Le   predette   stampe   devono  essere  sottoscritte  dal  legale
rappresentante dell'Associazione o suo delegato.
- Copia documento di riconoscimento legale rappresentante;
- Certificato  della  Camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva
  di  certificato  di iscrizione nel registro delle imprese di cui al
  D.M.  07.02.1996, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28. 12.2000, n. 445
  (secondo il modello dell'allegato 15);

   Il  produttore  non  associato  dovra'  presentare la richiesta di
svincolo  del  50%  della  cauzione redatta secondo il fac simile del
modello  DSV50 allegato, da trasmettere all'AGEA - Ufficio Ortofrutta
Tabacco  ed  altri  prodotti  Trasformati  -  Via  Palestro, 81 Roma,
corredata  dai  seguenti  documenti,  in  duplice  copia (originale e
copia):
   a) bollettino di perizia;
   b)  check list di controllo, rilasciata dal Funzionario addetto al
controllo;
   c) copia del documento di riconoscimento;
   d) copia codice fiscale e P. IVA.

   4. Saldo parte fissa del premio e svincolo totale della cauzione
   Il  saldo  della parte fissa del premio e lo svincolo totale della
cauzione  concludono la tipologia del pagamento relativa all'anticipo
del  100% della parte fissa del premio. Per aver diritto al saldo del
premio  e  allo  svincolo totale della cauzione e' necessario che sia
terminata  la registrazione di tutte le consegne di' tabacco, come di
seguito   specificate,   e  che,  per  le  Associazioni  siano  state
effettuate   anche  le  attivita'  di  compensazione  orizzontale.  I
produttori  con penalizzazioni derivanti dalle verifiche in campo non
possono  accedere alla compensazione orizzontale. Tale procedura deve
essere  conclusa  dall'Associazione  entro  il  25  GIUGNO  dell'anno
successivo  al  raccolto  di  cui  trattasi,  con  la  conferma della
richiesta a sistema informatico AGEA.
   L'AGEA  procedera'  alla  verifica  a  sistema  informatico  della
definizione  e  caricamento  di  tale  procedura di definizione della
pratica  a  livello  di  singolo  contratto, al fine dello svincolo o
della  richiesta  d'incameramento  della cauzione prestata a garanzia
delle anticipazioni di premio, parte fissa gia' liquidate.
   L'associazione,  inoltre,  sempre  entro  il  25  GIUGNO, carica a
sistema  la  richiesta  di  saldo e di svincolo totale opportunamente
corredata dalle seguenti ulteriori registrazioni informatiche:
- le consegne dei produttori a livello di singolo contratto;
- i  bonifici  della  parte fissa del premio erogato ai produttori da
  parte dell'associazione;
- i  bonifici  del  prezzo;  si  precisa  che,  qualora  l'impresa di
  trasformazione  non  ha  rispettato il termine dei 30 giorni per il
  pagamento  del prezzo, quale valore commerciale, determinato per il
  quantitativo   di   tabacco   consegnato   dal   produttore  socio,
  l'Associazione  inserira' a sistema informatico i valori attribuiti
  alle  singole  partite  determinate  al momento della consegna e la
  data  della  comunicazione  di messa in mora inviata all'impresa di
  trasformazione e per conoscenza all'AGEA Ufficio Ortofrutta Tabacco
  ed altri prodotti trasformati - Via Palestro n. 81 - 00185 ROMA.

   La  procedura, in base ai dati inseriti a sistema, determinera' in
modo  automatico  l'importo  spettante  in  saldo  e provvedera' allo
svincolo  totale  della  cauzione  tenendo conto anche dell'eventuale
svincolo del 50% gia' registrato.
   Nell'ambito  delle  operazione di calcolo e conguaglio, il sistema
effettuera' il calcolo degli interessi maturati, confrontando la data
dell'accredito  dell'anticipo  del  premio  con la data di valuta dei
bonifici disposti dall'Associazione ed emessi dall'Istituto bancario,
oltre  ad  eventuali  somme  restituite,  in quanto non utilizzate, a
mezzo  mod.  121T  - su c/c 1300 intestato all'AGEA - Cap. 1710 racc.
2003.
   Il  sistema  produrra', altresi', l'eventuale importo risultante a
debito per l'Associazione.
   Unitamente   alla   registrazione   della   domanda   a   sistema,
l'associazione dovra' inoltrare all'AGEA - Ufficio Ortofrutta Tabacco
ed altri prodotti Trasformati - Via Palestro,81 Roma: .br.
- la  richiesta  di  saldo  e  svincolo  (faa0svi2),  comprensiva dei
  seguenti documenti, in duplice copia (originale e copia):
- Stampa di dettaglio produttore svincolo (faa0sv04);
- Stampa di dettaglio produttore a livello di saldo (faa0sv03);
- Stampa analitica delle consegne (faa0con4);

   Le   predette   stampe   devono  essere  sottoscritte  dal  legale
rappresentante   dell'Associazione   o   suo  delegato  e  la  stampa
(faa0con4)   dal   Funzionario   addetto   al   controllo   al   fine
dell'attestazione  dell'esattezza  dei  dati  contenuti  nella stampa
stessa, in relazione ai controlli effettuati:
- Stampa bonifici premio (faa0prm1);
- Stampa interessi (faa0pain);
- Stampa vaglia restituzioni (faa0rest);
- Stampa  dei  bonifici  del  prezzo tabacco (faa0pa98) attestanti il
  versamento dello stesso da parte dell'impresa di trasformazione;

   Le   predette   stampe   devono  essere  sottoscritte  dal  legale
rappresentante dell'Associazione o suo delegato:
- Mod.  121T  attestante  la  restituzione dell'importo di premio non
  utilizzato   in  base  alla  consegna  di  tabacco  effettuata;  la
  restituzione,  a  mezzo  il mod. 121 T, dovra' essere effettuata su
  c/c 1300 intestato all'AGEA , cap. 1710 racc. 2003;
- Certificato  antimafia  rilasciato  dalla  Prefettura o copia della
  richiesta   di  tale  certificazione  alla  Prefettura  con  timbro
  d'accettazione di quest'ultima;
- Certificato  della  Camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva
  di  certificato  di iscrizione nel registro delle imprese di cui al
  D.M.  07.02.  1996, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n.
  445 (secondo il modello dell'allegato 15);
- Copia documento di riconoscimento legale rappresentante;
- Dichiarazione  dell'istituto  bancario  attestante  l'apertura  del
  conto  corrente  unico  indisponibile dove e' richiesto l'accredito
  dell'importo  di  premio indicato in domanda (da presentare solo in
  caso di saldo che prevede pagamento per l'associazione);
- Dichiarazione  che  l'impresa  di trasformazione ha effettuato o no
  pagamenti  del  prezzo  oltre  il  30°  giorno  dal termine fissato
  all'art.  9  lettera j) del Regolamento CE n. 2848/98 o copia della
  nota  di  messa  in  mora  dell'impresa per il mancato rispetto del
  predetto termine;
- Estratto  del conto corrente indisponibile relativo al contratto di
  cui trattasi; si precisa che, qualora, la disposizione di pagamento
  impartita  all'Istituto  di  Credito, sia per la liquidazione di un
  importo afferente piu' produttori, e' necessario che l'Associazione
  alleghi,   al  predetto  estratto  di  conto  corrente,  un  elenco
  dettagliato  dei  produttori  interessati  alla  liquidazione e dei
  pertinenti importi bonificati;

   Il produttore non associato, dovra' presentare la domanda di saldo
e  svincolo  totale  della  cauzione  all'AGEA  -  Ufficio Ortofrutta
Tabacco  ed  altri prodotti Trasformati - Via Palestro, 81 Roma - Via
Palestro,  81  Roma,  sul  fac-simile  del  modello allegato SSV03, -
corredata  dai  seguenti  documenti,  in  duplice  copia (originale e
copia):
- bollettino  di  perizia  attestante  la  consegna  e  check list di
  controllo;
- copia   del   bonifico   del   prezzo   ricevuto   dall'impresa  di
  trasformazione;
- copia  del  bonifico  dell'importo  di premio parte fissa liquidato
  dall'AGEA;
- mod.  121T  attestante  la  restituzione dell'importo di premio non
  utilizzato   in  base  alla  consegna  di  tabacco  effettuata,  la
  restituzione, a mezzo il mod. 121T, dovra' essere effettuata su c/c
  1300 intestato all'AGEA, cap. 1710 racc. 2003.

   In  base  alla presentazione di tale documentazione, al produttore
non  associato  sara'  rilasciato  una  certificazione attestante gli
importi  da  versare  all'AGEA a titolo d'interessi per l'ottenimento
dello    svincolo    della    cauzione    rilasciata    a    garanzia
dell'anticipazione concessa.
   Il  produttore non associato, successivamente, presentera' il Mod.
121T  attestante  l'avvenuta  restituzione  degli importi determinati
quali interessi e l'AGEA procedera' allo svincolo della cauzione.

   5. Premio parte fissa su consegne gia' effettuate
   Questa   tipologia  di  pagamento  interessa  le  Associazioni  di
produttori   e  i  singoli  produttori  non  associati  che,  per  un
determinato  contratto,  non  hanno  fatto richiesta d'anticipo della
parte fissa del premio.
   La richiesta deve essere formulata dall'associazione attraverso il
sistema  informatico,  previa la registrazione dei dati relativi alle
singole  consegne  per le quali e' richiesto il premio e dei relativi
bonifici  attestanti il pagamento del prezzo da parte dell'Impresa di
trasformazione.
   Non potranno essere inoltrate richieste di premio su consegne gia'
effettuate, se il quantitativo oggetto della richiesta e' inferiore a
q.li 1000, fatta eccezione per i contratti stipulati sulla base di un
quantitativo inferiore.
   A  sistema  potranno essere inoltre inserite anche le consegne dei
produttori  per  i quali la quota non risulti ancora consolidata; per
questi  ultimi potra' essere richiesto il premio solo dopo l'avvenuto
consolidamento del contratto.
   La  procedura  informatica,  in  base  ai dati inseriti a sistema,
calcolera'   automaticamente   gli   importi   spettanti  ai  singoli
produttori   e,   complessivamente,   all'Associazione.   Il  sistema
informatico,   per   ogni  richiesta,  prendera'  in  esame  solo  ed
esclusivamente  le  consegne  valide  ai fini del calcolo del premio,
escludendo  totalmente  quelle  gia'  presenti a sistema e oggetto di
precedenti richieste.
   Per  i  produttori  penalizzati  rispetto alle verifiche oggettive
effettuate  in campo, la tariffa del premio e' determinata in base ai
criteri di penalizzazione previsti dalla normativa di settore.
   L'AGEA,  per  ogni  singola  domanda di premio su consegne, per un
determinato contratto, emettera' un attestato di controllo e versera'
gli  importi spettanti, avendo effettuato, preventivamente, controlli
amministrativi  e  informatici  dei  dati  inseriti  a  sistema dalle
associazioni.
   Le  Associazioni,  ultimata  la  registrazione  delle  consegne  a
livello  di singolo contratto, potranno richiedere anche il pagamento
degli  importi  relativi  alla  compensazione orizzontale, avendo, il
sistema,  gia'  determinato il quantitativo di tabacco da compensare.
L'Associazione,   considerato  il  quantitativo  disponibile  per  la
compensazione orizzontale, attribuira' ai propri soci il quantitativo
da ammettere a premio.
   Il  sistema,  in  base  ai  controlli  di  capienza, resa massima,
penalizzazioni  in  campo,  ecc., procedera' alla conferma o meno dei
dati,   al   fine   della   liquidazione  del  premio  relativo  alla
compensazione orizzontale.
   Unitamente   alla   registrazione   della   domanda   a   sistema,
l'associazione  dovra'  inoltrare  all'AGEA la richiesta di premio su
consegne  (faa0con2),  comprensiva dei seguenti documenti, in duplice
conia (originale e copia):
   1) Stampa analitica delle consegne (faa0con4);
   2) Stampa di dettaglio produttori (faa0pa94);
   Le   predette   stampe   devono  essere  sottoscritte  dal  legale
rappresentante   dell'Associazione   o   suo  delegato  e  la  stampa
(faa0con4)   dal   Funzionario   addetto   al   controllo   ai   fine
dell'attestazione  dell'esattezza  dei  dati  contenuti  nella stampa
stessa, in relazione ai controlli effettuati.
   3)  Stampa  dei bonifici del prezzo tabacco (faa0pa97), attestanti
il  versamento  dello stesso da parte dell'impresa di trasformazione,
relativo  alle  consegne  per le quali si richiede il pagamento della
parte fissa del premio;
   La   predetta   stampa   deve   essere   sottoscritta  dal  legale
rappresentante dell'Associazione o suo delegato.
   4)   Certificato   della   camera  di  Commercio  o  dichiarazione
sostitutiva di certificato d'iscrizione nel registro delle imprese di
cui  al D.M. 07.02.1996, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000, n.
445 (secondo il modello dell'allegato 15);
   5) Certificato antimafia rilasciato dalla Prefettura o copia della
richiesta   di   tale   certificazione  alla  Prefettura  con  timbro
d'accettazione di quest'ultima;
   6) Copia documento di riconoscimento legale rappresentante;
   7)  Dichiarazione dell'istituto bancario attestante l'apertura del
conto  corrente  unico  indisponibile  dove  e' richiesto l'accredito
dell'importo di premio indicato in domanda.

   Il  produttore  non  associato,  dovra' presentare la richiesta di
premio  su  consegne  all'  AGEA - Settore Tabacco - Via Palestro, 81
Roma,  sul  fac-simile  del  modello  allegato  PSC03,  corredata dai
seguenti documenti, in duplice copia (originale e copia):
1) bollettino  di  perizia  attestante  la  consegna  e check list di
   controllo;
2) copia   del   bonifico   del   prezzo   ricevuto  dall'impresa  di
   trasformazione;
3) copia del documento di riconoscimento, leggibile;
4) copia del codice fiscale o P. IVA.

6. Saldo premio su consegne

   Il  saldo  della  parte fissa del premio conclude la tipologia del
pagamento relativo al premio su consegne.
   Per  aver  diritto  al  saldo  premio  e'  necessario che tutte le
consegne   di   tabacco   siano   state  effettuate  e  che,  per  le
Associazioni,   le   stesse   procedano   anche  all'attribuzione  ai
produttori    interessati,   dei   quantitativi   per   compensazione
orizzontale. I produttori con penalizzazioni derivanti dall'esito dei
sopralluoghi   effettuati   in   campo   non  possono  accedere  alla
compensazione orizzontale.
   Tale  procedura deve essere conclusa dall'Associazione entro il 25
GIUGNO  dell'anno  successivo  al  raccolto  di  cui trattasi, con la
conferma della richiesta a sistema informatico AGEA.
   L'AGEA  procedera'  alla  verifica  a  sistema  informatico  della
definizione  e  caricamento  di  tale  procedura di definizione della
pratica  a livello di singolo contratto, al fine di porre in evidenza
eventuali  ritardi  di  pagamento del prezzo da parte dell'impresa di
trasformazione contraente.
   La richiesta deve essere formulata dall'associazione attraverso il
sistema informatico, previa la registrazione:
- dei  dati  relativi alle singole consegne per le quali e' richiesto
  il premio;
- dei  relativi  bonifici attestanti il pagamento del prezzo da parte
  dell'Impresa di trasformazione;
- dei quantitativi a compensazione orizzontale;
- dei  bonifici emessi dall'impresa di trasformazione a dimostrazione
  del  pagamento  del  prezzo  anche  per  i  quantitativi  ammessi a
  compensazione orizzontale;

   La  procedura,  in base ai dati inseriti a sistema, effettuera' le
operazioni  di  conguaglio tra l'importo della parte fissa del premio
determinato  in  base  ai  quantitativi  ammessi a premio di tutte le
consegne,  e  l'importo  della  parte  fissa  del  premio  relativa a
precedenti  pratiche di premio su consegne, gia' inserite a sistema e
liquidate dall'AGEA.
   Unitamente   alla   registrazione   della   domanda   a   sistema,
l'associazione dovra' inoltrare all'AGEA:
- la  richiesta di saldo premio, parte fissa, su consegne (faa0svi2),
  comprensiva  dei  seguenti documenti, in duplice copia (originale e
  copia):

   1) Stampa analitica delle consegne (faa0con4);
   2) Stampa di dettaglio produttori (faa0sa03);
   Le   predette   stampe   devono  essere  sottoscritte  dal  legale
rappresentante   dell'Associazione   o   suo  delegato  e  la  stampa
(faa0con4)   dal   Funzionario   addetto   al   controllo   al   fine
dell'attestazione  dell'esattezza  dei  dati  contenuti  nella stampa
stessa, in relazione ai controlli effettuati.
   3)  Stampa  dei  bonifici  prezzo tabacco (faa0pa98) attestanti il
versamento  dello  stesso,  anche per il quantitativo a compensazione
orizzontale,  da  parte dell'impresa di trasformazione, relativo alle
consegne  per le quali si richiede il pagamento della parte fissa del
premio;
   La   predetta   stampa   deve   essere   sottoscritta  dal  legale
rappresentante dell'Associazione o suo delegato.
   4) Certificato antimafia rilasciato dalla Prefettura o copia della
richiesta   ditale   certificazione   alla   Prefettura   con  timbro
d'accettazione di quest'ultima;
   5)   Certificato   della   Camera  di  Commercio  o  dichiarazione
sostitutiva di certificato d'iscrizione nel registro delle imprese di
cui  al D.M. 07.02.1996, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000, n.
445 (allegato 15);
   6) Copia documento di riconoscimento legale rappresentante;
   7)  Dichiarazione dell'Istituto bancario attestante l'apertura del
conto  corrente  unico  indisponibile  dove  e' richiesto l'accredito
dell'importo di premio indicato in domanda;
   8)  Dichiarazione  che l'impresa di trasformazione ha effettuato o
no  pagamenti  del  prezzo  oltre  il  30° giorno dal termine fissato
all'art.  9  lettera  j)  del Regolamento CE n. 2848/98 o copia della
nota  di  messa  in  mora  dell'impresa  per  il mancato rispetto del
predetto termine;
   9) Estratto del conto corrente indisponibile relativo al contratto
di  cui  trattasi;  si  precisa  che,  qualora,  la  disposizione  di
pagamento  impartita all'istituto di Credito, sia per la liquidazione
di   un   importo   afferente  piu'  produttori,  e'  necessario  che
l'Associazione  alleghi,  al  predetto estratto di conto corrente, un
elenco dettagliato dei produttori interessati alla liquidazione e dei
pertinenti importi bonificati;

   Il  produttore  non  associato,  dovra' presentare la richiesta di
premio  su  consegne  all'AGEA - Ortofrutta Tabacco ed altri prodotti
trasformati  -  Via  Palestro,  81  Roma,  sul fac-simiie del modello
allegato  SPC03,  corredata  dai seguenti documenti, in duplice copia
(originale e copia):
   1.  bollettino  di  perizia attestante la consegna e check list di
controllo;
   2.   copia  del  bonifico  del  prezzo  ricevuto  dall'impresa  di
trasformazione;
   3. copia del documento di riconoscimento, leggibile;
   4. copia del codice fiscale o P. IVA.
   La  procedura,  in  base  ai  dati  inseriti a sistema, dall'AGEA,
effettuera'  il  controllo  per  differenza tra l'importo della parte
fissa del premio determinato in base ai quantitativi ammessi a premio
di  tutte  le  consegne,  e  l'importo  della  parte fissa del premio
relativa a precedenti pratiche di premio su consegne, gia' inserite a
sistema e liquidate dall'AGEA stessa al produttore richiedente.

   7. Compensazione Verticale
   Le  Associazioni  di produttori, terminate le consegne di tabacco,
per  l'insieme  di  contratti  di  un  determinato  gruppo varietale,
disporranno  a  sistema del quantitativo di tabacco da utilizzare per
un'eventuale compensazione verticale.
   L'attribuzione  dei  predetti  quantitativi ai singoli produttori,
quale  compensazione  verticale,  e'  di competenza dell'Associazione
che,  comunque,  non  potra'  assegnare  alcun  quantitativo  a  quei
produttori   che   hanno  subito  penalizzazioni  rispetto  all'esito
derivante dai controlli in campo e, per i quali, in base alla resa ad
ettaro, non e' possibile ammettere a premio ulteriori quantitativi di
tabacco prodotti in eccesso.
   Il sistema, in base ai previsti controlli di merito, confermera' o
no  i  quantitativi  inseriti  dall'Associazione, quale compensazione
verticale  e,  in  automatico,  determinera'  gli importi per i quali
l'Associazione potra' richiedere la parte fissa del premio.
   Unitamente   alla   registrazione   della   domanda   a   sistema,
l'associazione dovra' inoltrare all'AGEA:
- la richiesta di compensazione verticale (faa0vert), comprensiva dei
  seguenti documenti, in duplice copia (originale e copia):
1. Stampa   analitica   delle   consegne  effettuate  dai  produttori
   (faa0con4);
2. Stampa dettaglio produttori (faa0pa81);
3. Stampa analitica dei bonifici attestanti il versamento del prezzo,
   anche  per  il  quantitativo  a  compensazione verticale, da parte
   dell'impresa  di  trasformazione,  relativo  alle  consegne per le
   quali  si  richiede  il  pagamento  della  parte  fissa del premio
   (faa0pa98);
4. Certificato  della Camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva
   di  certificato  d'iscrizione nel registro delle imprese di cui al
   D.M. 07.02.1996, ai sensi dell'art. 46 del DPR. 28.12.2000, n. 445
   (secondo il modello dell'allegato 15);
5. Certificato  antimafia  rilasciato  dalla Prefettura o copia della
   richiesta  di  tale  certificazione  alla  Prefettura  con  timbro
   d'accettazione di quest'ultima;
6. Copia documento di riconoscimento legale rappresentante;
7. Dichiarazione  dell'Istituto  bancario  attestante  l'apertura del
   conto  corrente  unico indisponibile dove e' richiesto l'accredito
   dell'importo di premio indicato in domanda.

   Le   predette   stampe   devono  essere  sottoscritte  dal  legale
rappresentante dell'Associazione o suo delegato

   RICHIESTA PARTE VARIABILE

   8. Parte Variabile del premio
   Il  versamento  della  parte  variabile  del  premio,  per  gruppo
varietale,  sara'  effettuato solo ed esclusivamente alla conclusione
di  tutte  le  consegne  da parte dell'Associazione di produttori. La
conclusione delle consegne dovra' essere dichiarata formalmente dalle
Associazioni stesse.
   L'importo  della  parte  variabile  del  premio  sara' corrisposto
all'associazione  nei termine di trenta giorni a decorrere dalla data
di  presentazione  della  domanda  corredata dai documenti di seguito
descritti.
   Le  Associazioni  di  produttori, terminate le consegne di tabacco
per  l'insieme di contratti di' un determinato gruppo varietale, dopo
aver  richiesto  la  liquidazione della parte fissa del premio per il
quantitativo  complessivo  ammissibile  comprensivo  dei quantitativi
oggetto  di  compensazione verticale, dovranno inserire, a livello di
singolo  produttore,  il  prezzo pagato per partita nell'ambito della
consegna effettuata dallo stesso.
   Dal  punto di vista procedurale, l'associazione registra a sistema
la  dichiarazione di completamento delle consegne e, contestualmente,
effettua la richiesta della parte variabile del premio.
   Il sistema, che dispone di tutti gli elementi necessari, determina
automaticamente   l'ammontare   del   premio   spettante,  applicando
l'algoritmo   di  calcolo  della  parte  variabile  del  premio  gia'
utilizzato per i raccolti precedenti.
   Ad  integrazione  dei  dati  registrati  a sistema, l'associazione
dovra' inoltrare all'AGEA:
- la  domanda  (faa0pvd3) corredata dei seguenti documenti redatti in
  duplice copia (originale e copia):
1) Stampa  analitica del calcolo della parte variabile del premio per
   produttore (faa0pvd1);
2) Certificato  della Camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva
   di  certificato  d'iscrizione nel registro delle imprese di cui al
   D.M.  07.02. 1996, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n.
   445 (come (secondo il modello dell'allegato 15);
3) Stampa  dei  bonifici  dei  prezzi  da  Associazione  a produttori
   associati (faa0bo01);
4) Certificato  antimafia  rilasciato  dalla Prefettura o copia della
   richiesta   ditale   certificazione  alla  Prefettura  con  timbro
   d'accettazione di quest'ultima;
5) Stampa  di  dettaglio  partite  escluse  da parte variabile premio
   (faa0pvd2);
6) Copia documento di riconoscimento legale rappresentante;
7) Dichiarazione  dell'Istituto  bancario  attestante  l'apertura del
   conto  corrente  unico indisponibile dove e' richiesto l'accredito
   dell'importo di premio indicato in domanda.

   Le   predette   stampe   devono  essere  sottoscritte  dal  legale
rappresentante dell'Associazione o suo delegato

   RICHIESTA AIUTO SPECIFICO

   L'aiuto  specifico  spetta  esclusivamente  alle  Associazioni dei
produttori  riconosciute  e  deve  essere utilizzato dalle stesse nel
rispetto di quanto disposto dall'Art. 40 del Reg. CE n. 2848/98,
   L'ammontare   dell'aiuto  specifico  e'  pari  al  2%  del  premio
complessivamente  considerato  nelle  sue  componenti:  parte fissa e
parte variabile ed e' erogato dall'AGEA alle associazioni nel termine
di  trenta  giorni  a  decorrere  dalla  data  di presentazione della
domanda.
   Le Associazioni di produttori possono utilizzare tale aiuto, entro
il 31 LUGLIO dell'anno successivo a quello del raccolto per il gruppo
varietale VII ed entro il 15 LUGLIO dell'anno successivo a quello del
raccolto per i restanti gruppi varietali.
   Le  richieste  d'aiuto  specifico  devono  pervenire  entro  il 10
SETTEMBRE dell'anno successivo a quello del raccolto di cui trattasi,
al  fine  di  permettere  all'AGEA  stessa di valutare l'applicazione
delle   sanzioni   amministrative   previste  dalla  regolamentazione
comunitaria vigente.
   La mancata presentazione della predetta richiesta entro il termine
del  10  SETTEMBRE  non  permette  all'  Associazione  interessata di
presentare  domanda  di  mantenimento  del  riconoscimento per l'anno
successivo a quello del raccolto di cui trattasi.
   L'utilizzazione     dell'aiuto    specifico    deve    interessare
esclusivamente i seguenti scopi:
A. impiego di personale tecnico incaricato di assistere i soci per il
   miglioramento  qualitativo  della  produzione  e  per  il rispetto
   dell'ambiente; l'AGEA riconoscera' le spese solo per i tecnici con
   titolo  di  studio  di  perito  agrimensore,  agrotecnico,  perito
   agrario,  dott.  in  agraria  e/o scienze forestali, agronomo, sia
   impiegati  a  tempo determinato che indeterminato e/o con rapporto
   di  lavoro autonomo. Saranno riconosciute altresi' le spese per il
   personale  assunto  dall'Associazione, a tempo indeterminato o con
   contratto di formazione di lavoro, dall'associazione con qualifica
   di  cui  al  contratto  nazionale  del  settore,  anche  se non in
   possesso  dei  predetti titoli di studio. I tecnici non dipendenti
   dell'Associazione  devono  essere iscritti agli Albi Professionali
   degli agronomi, periti agrari o agrotecnici.
B. fornitura  ai  soci  dell'associazione  di  sementi o materiali di
   moltiplicazione  certificati,  nonche' d'altri mezzi di produzione
   che contribuiscano al miglioramento qualitativo del prodotto;
C. misure   di   protezione   dell'ambiente   (es.   limitazione  uso
   fitofarmaci,  ecc.); per tali spese e' necessario fornire tutta la
   documentazione  necessaria  che  certifichi  il  raggiungimento da
   parte dell'Associazione ditale scopo.
D. attuazione   d'interventi   d'infrastrutture   che  permettano  di
   valorizzare piu' efficacemente i prodotti conferiti dai soci ed in
   particolare  impianti di cernita. Le spese ammissibili concernenti
   gli interventi d'infrastrutture per la valorizzazione dei prodotti
   e, in particolare gli impianti di cernita dei tabacchi sono quelle
   sostenute  dalle  associazioni di produttori per l'utilizzazione e
   la  gestione diretta in nome e per conto proprio degli impianti di
   cui  trattasi. Detti impianti devono essere distinti e separati da
   qualsiasi   altro   tipo   d'impianto  gestito  dalle  imprese  di
   trasformazione.   Le   spese   ammissibili   sono,  anche,  quelle
   concernenti  l'affitto  di  locali per la cernita del tabacco e la
   concentrazione  dei quantitativi, distinti per singolo produttore,
   oggetto  della  consegna all'impresa di trasformazione contraente.
   Per  tali  locali  e'  necessario  presentare  la  copia  conforme
   dell'atto  di  fitto,  debitamente  registrato nei modi di legge e
   copia  conforme  del registro di carico e scarico dei quantitativi
   di    tabacco    depositati    nel    locale   stesso   da   parte
   dell'Associazione.
E. impiego  di  personale  amministrativo  incaricato  di  gestire il
   premio  e  di  garantire  il  rispetto della normativa comunitaria
   nell'ambito  dell'associazione.  Le spese amministrative sostenute
   per  il  personale  impiegato  negli  uffici  dall'associazione di
   produttori  sono  integralmente  rimborsabili, Tale personale deve
   essere  utilizzato,  tra  l'altro,  ed  ai fini ditale rimborso, a
   compiti di:
1) contabilita' ed amministrazione;
2) controllo amministrativo/contabile,
3) acquisizione e controllo dei dati contrattuali;
4) elaborazioni informatiche, documentali e statistiche;
5) gestione e controllo delle quote;
6) pagamento  dei  premi  e  dei prezzi d'acquisto e delle vendite di
   tabacco;
7) quanto  altro  occorra per la produzione ed il miglioramento della
   qualita'.

F. rimborso   delle   spese   per  le  cauzioni  costituite,  qualora
   l'associazione  richieda  l'anticipo  dell'aiuto  specifico. (ART.
   42).

   Le  spese di cui ai punti a), b) e c), devono rappresentare almeno
il 50% dell'importo totale dell'aiuto specifico.
   L'Associazione  dovra' presentare alla verifica da parte dell'AGEA
un  dettagliato programma d'assistenza tecnica, corredato d'opportune
verbalizzazioni attestanti le verifiche effettuate dai tecnici stessi
presso i soci.
   La  veridicita'  di  tali  verbalizzazioni e' attestata dal legale
rappresentante  dell'Associazione,  che  con opportuna dichiarazione,
conferma  o  meno  l'operato  dei  tecnici,  secondo  le disposizioni
contenute nel programma d'assistenza.
   E'   riconosciuta,   ai   fini  della  spesa,  anche  l'assistenza
effettuata durante la fase di consegna del tabacco presso i magazzini
delle  imprese  di  trasformazione  intesa  a tutelare i soci ai fini
della  determinazione dei gradi qualitativi del tabacco oggetto della
consegna stessa.
   Sono  riconosciute le spese di viaggio effettuate dai soli tecnici
dipendenti   dell'Associazione   per   l'espletamento  dell'attivita'
d'assistenza,  nella  misura massima dell'2% dell'importo complessivo
contabilizzato quale aiuto specifico per l'Associazione. La spesa del
viaggio  e' riconosciuta nella misura di 1/5 del costo Euro/litro del
carburante.  Per  il riconoscimento di tale spesa e' necessario che i
verbali   d'assistenza  tecnica,  dei  dipendenti  dell'Associazione,
dovranno   indicare   anche   la  distanza  chilometrica  dalla  sede
dell'Associazione a quella dell'azienda agricola interessata.

   NON SONO AMMISSIBILI AL RIMBORSO LE SPESE:

   1.  PER  PERSONALE  TECNICO  E  AMMINISTRATIVO,  DISTACCATO  DALLE
IMPRESE DI TRASFORMAZIONE PRESSO LE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI
   2.  DI  VITTO E ALLOGGIO PER IL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO
DIPENDENTE E NON DELL'ASSOCIAZIONE

   Le somme non utilizzate interamente o parzialmente, in conformita'
del  paragrafo  2  Art.  40,  devono  essere  restituite all'AGEA che
provvedera' a versarle al FEOGA.
   Le tipologie di pagamento e svincolo sono:
   9. Anticipo del 50% dell'aiuto specifico con cauzione pari al 115%
dell'importo da liquidare

   Il  Regolamento  CE  n.  2848/98,  dispone  all'art.  42  par.  1,
modificato   con  il  Reg.  CE  n.  1249/00,  che  l'Associazione  di
produttori  puo'  richiedere  un anticipo dell'aiuto specifico, nella
misura  del 50%, previa costituzione di una cauzione pari all'importo
dell'anticipo stesso, maggiorato del 15%.
   L'importo  dell'anticipo  e'  calcolato  sulla  base  del  50% del
quantitativo  di  tabacco  complessivo,  per  un  determinato  gruppo
varietale  e per l'insieme dei contratti di tutti i gruppi varietali,
pari al quantitativo determinato, quale quota parte valida.
   Il  valore  dell'anticipo  sara'  calcolato moltiplicando la quota
parte  valida  per  la tariffa Euro/Kg attribuita all'aiuto specifico
(vedi Tabella allegata).
   L'AGEA  liquidera' l'anticipo a decorrere dal 16 ottobre dell'anno
del  raccolto  ed  entro  il  termine  di trenta giorni dalla data di
presentazione  della  domanda, previa conferma della cauzione inviata
all'AGEA stessa dall'Ente garante.
   Nel  caso  in  cui  la  domanda sia presentata anteriormente al 16
settembre,  il termine di pagamento dell'anticipo e' di settantasette
giorni;  comunque nessun pagamento potra' essere effettuato prima del
16 ottobre.
   L'anticipo  corrisposto  ad  un'Associazione,  matura  interesse a
favore  del  FEOGA (gli interessi applicati sono attualmente del 3,0%
secondo  quanto  previsto  dal D.M. del 10.12.1998) a decorrere dalla
data   d'accredito   dell'aiuto,  qualora  le  somme  non  utilizzate
interamente  o  parzialmente, in conformita' del paragrafo 2 Art. 40,
devono  essere  restituite  all'AGEA  che  provvedera'  a versarle al
FEOGA.
   Per  tale  tipologia  di  richiesta  aiuto,  l'associazione dovra'
avvalersi  delle  funzionalita'  informatiche  messe  a  disposizione
dall'AGEA nell'ambito del nuovo sistema informativo.
   Ad  integrazione  delle  attivita'  di registrazione della domanda
d'anticipo a sistema, l'Associazione e' tenuta a trasmettere all'AGEA
la  domanda  d'aiuto  (faa0aiut1)  prodotta dalla stampa del sistema,
corredata  dai  seguenti  documenti,  in  duplice  copia (originale e
copia):
- Certificato  della  Camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva
  di  certificato  d'iscrizione  nel registro delle imprese di cui al
  D.M.  07.02.1996,  ai  sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n.
  445 (secondo il modello dell'allegato 15);
- Certificato  antimafia  rilasciato  dalla  Prefettura o copia della
  richiesta   di  tale  certificazione  alla  Prefettura  con  timbro
  d'accettazione di quest'ultima;
- Stampa di riepilogo relativa per l'insieme di contratti per i quali
  si  richiede l'anticipo dell'aiuto specifico, nella misura del 50%,
  firmata dal legale rappresentante dell'Associazione (faa0pa96);
- Copia documento di riconoscimento legale rappresentante;
- Cauzione, pari al 115 dell'importo di premio da liquidare;
- Programma d'assistenza tecnica;

   10.  Anticipo  del  100% dell'aiuto specifico con cauzione pari al
115% del premio da liquidare
   Il   regolamento   CE   n.   2848/98   dispone   all'art.  42  che
l'Associazione  di  produttori puo' richiedere un anticipo dell'aiuto
specifico, nella misura del 100%, previa costituzione di una cauzione
pari all'importo dell'anticipo stesso, maggiorato del 15%.
   L'importo  dell'anticipo  e' calcolato sulla base del quantitativo
di   tabacco   complessivo  consegnato,  per  un  determinato  gruppo
varietale e per l'insieme dei contratti di tutti i gruppi varietali.
   Il  valore  dell'anticipo  sara'  calcolato  moltiplicando il peso
netto  di  tabacco  consegnato  e  ammesso  a  premio  per la tariffa
Euro/Kg. attribuita all'aiuto specifico (vedi allegato 7).
   L'AGEA  liquidera' l'anticipo a decorrere dal 16 ottobre dell'anno
del  raccolto  ed  entro  il  termine  di trenta giorni dalla data di
presentazione  della  domanda, previa conferma della cauzione inviata
all'AGEA stessa dall'Ente garante.
   Nel  caso  in  cui  la  domanda sia presentata anteriormente al 16
settembre,  il termine di pagamento dell'anticipo e' di settantasette
giorni;  comunque nessun pagamento potra' essere effettuato prima del
16 ottobre.
   L'anticipo  corrisposto  ad  un'Associazione,  matura  interesse a
favore  del  FEOGA  a  decorrere  dalla  data d'accredito dell'aiuto,
qualora  le  somme  non  utilizzate  interamente  o  parzialmente, in
conformita'  del  paragrafo  2  Art.  40,  devono  essere  restituite
all'AGEA che provvedera' a versarle al FEOGA.
   Per  tale  tipologia  di  richiesta  aiuto,  l'associazione dovra'
avvalersi  delle  funzionalita'  informatiche  messe  a  disposizione
dall'AGEA nell'ambito del nuovo sistema informativo.
   Ad  integrazione  delle  attivita'  di registrazione della domanda
d'anticipo   (faa0aiu2)   a   sistema,  l'Associazione  e'  tenuta  a
trasmettere  all'AGEA  la  domanda  d'aiuto prodotta dalla stampa del
sistema, corredata dai seguenti documenti, in duplice copia:
- certificato  della  Camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva
  di  certificato  d'iscrizione  nel registro delle imprese di cui al
  D.M.  07.02.1996,  ai  sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n.
  445 (allegato 15);
- certificato  antimafia  rilasciato  dalla  Prefettura o copia della
  richiesta   di  tale  certificazione  alla  Prefettura  con  timbro
  d'accettazione di quest'ultima;
- copia documento di riconoscimento legale rappresentante;
- stampa   di  riepilogo  delle  consegne  relativa  all'insieme  dei
  contratti (faa0con4);
- stampa di dettaglio per produttore (faa0aiu3);
- cauzione, pari al 115 dell'importo di premio da liquidare;
- programma d'assistenza tecnica;

   Le   predette   stampe   devono  essere  sottoscritte  dal  legale
rappresentante dell'Associazione o suo delegato

   11. Saldo e svincolo totale della cauzione
   Il.  Saldo  e  lo  svincolo  totale  della  cauzione concludono la
tipologia del pagamento relativa agli anticipi dell'aiuto specifico.
   Per aver diritto allo svincolo totale della cauzione e' necessario
che  sia  terminata la registrazione di tutte le consegne di tabacco,
nonche'  dei  bonifici del pagamento dei premi versati ai produttori,
sia  della  parte  fissa che della parte variabile e dei bonifici del
pagamento del prezzo d'acquisto del tabacco.
   La  procedura,  in  base  ai dati inseriti a sistema, produrra' un
tabulato  che evidenzia l'eventuale ritardato pagamento del premio ai
soci  da  parte dell'associazione e la percentuale di penalizzazione,
pari  al 20%, (art. 51 punto 2 del Reg.to CE 2848/98) da applicare in
detrazione  all'importo spettante quale aiuto specifico. Ogni periodo
aggiuntivo  di  30 giorni, fino ad un massimo di 150 giorni, comporta
una decurtazione dell'aiuto pari al 20%.
   Unitamente alla registrazione della domanda (faa0aiut7) a sistema,
l'associazione  dovra'  inoltrare  all'AGEA  la  richiesta di saldo e
svincolo,  comprensiva  dei  seguenti  documenti,  in  duplice  copia
(originale e copia):
- Stampa di dettaglio dei produttori (faa0aiu6);
- Stampa  dei  bonifici  emessi  a  favore  dei soci sia a livello di
  premio,  parte  fissa e parte variabile, che di prezzo, (faa0pab2 e
  faa0pab3);

   Le   predette   stampe   devono  essere  sottoscritte  dal  legale
rappresentante dell'Associazione o suo delegato
- verbalizzazione  dei tecnici a riscontro dell'assistenza fornita ai
  soci durante:
   a) le varie fasi agronomiche;
   b) la perizia del tabacco, ai fini della commercializzazione.

   Le  spese  di  cui  al  predetto  punto  b)  saranno  riconosciute
esclusivamente  per i tecnici che hanno svolto assistenza nelle varie
fasi agronomiche;
- dichiarazione  del  legale  rappresentante  dell'Associazione o suo
  delegato  che  attesta  e  conferma  o  meno l'operato dei tecnici,
  secondo le disposizioni contenute nel programma d'assistenza;
- convenzione  sottoscritta  con  studi  e/o  societa'  al fine dello
  svolgimento  delle  attivita'  amministrative  o  tecniche  proprie
  dell'Associazione.  Tali  convenzioni  devono essere registrate nei
  modi previsti dalle leggi vigenti in materia. Alla convenzione deve
  essere  allegato  il  Certificato  della  Camera  di  Commercio del
  soggetto  convenzionato  o dichiarazione sostitutiva di certificato
  d'iscrizione  nel registro delle imprese di cui al D.M. 07.02.1996,
  ai  sensi  dell'art.  46  del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (secondo il
  modello  dell'allegato 15) o nel caso di contraenti, singoli liberi
  professionisti,  l'attribuzione  della  Partita IVA; la convenzione
  dovra' descrivere dettagliatamente tutte le attivita' da svolgere e
  indicare il personale utilizzato, con relativa qualifica, titolo di
  studio   e  numero  d'iscrizione  al  relativo  Albo  Professionale
  d'appartenenza;
- fatture  o  buste  paga  debitamente  registrate  in  contabilita',
  comprovanti  l'impegno  o  la  spesa  sostenuta per il pagamento ai
  tecnici del servizio svolto;
- fattura  d'acquisto  di  sementi  o  materiale  di moltiplicazione,
  nonche'  d'altri  mezzi  di  produzione,  debitamente registrate in
  contabilita';
- bolle e/o buoni di consegna dei prodotti acquistati per i soci;
- eventuale ed ulteriore documentazione a supporto del riconoscimento
  di spese effettuate per i propri soci.

   Per   quanto  attiene  la  presentazione  della  documentazione  a
supporto   delle  spese  per  le  quali  l'associazione  richiede  il
riconoscimento  delle  spese  da  parte  dell'AGEA,  la stessa dovra'
essere elencata in prospetti riepilogativi per tipologia di spesa.
   Conseguentemente    l'AGEA    procedera'   alla   verifica   della
documentazione  presentata  dall'associazione  e  alla determinazione
dell'importo spettante alla stessa al fine di procedere allo svincolo
totale  della  cauzione  o  alla  richiesta  d'eventuali  importi  da
recuperare per le spese che non e' possibile riconoscere.
   In  quest'ultimo caso, l'associazione e' tenuta a versare le somme
risultate  a  debito  a  mezzo  il  mod. 121 T, su c/c 1300 intestato
all'AGEA,  cap.  1710  racc.  2003  e  successivamente  l'AGEA stessa
procedera' allo svincolo della cauzione.

   12. Pagamento a consuntivo dell'aiuto specifico
   Questa  tipologia  di  pagamento interessa le associazioni che non
hanno richiesto alcun tipo d' anticipazione dell'aiuto specifico
   Per   aver  diritto  alla  liquidazione  dell'aiuto  specifico  e'
necessario che sia terminata la registrazione di tutte le consegne di
tabacco,  nonche'  dei  bonifici  del  pagamento dei premi versati ai
produttori,  sia  della  parte fissa che della parte variabili, e dei
bonifici del pagamento del prezzo d'acquisto del tabacco.
   La  procedura,  in  base  ai dati inseriti a sistema, produrra' un
tabulato  che  evidenzia l'eventuale ritardato pagamento del premio e
del  prezzo  ai  soci, da parte dell'associazione e la percentuale di
penalizzazione, pari al 20% % (art. 51 punto 2 del Reg.to CE 2848/98)
da   applicare   in  detrazione  all'importo  spettante  quale  aiuto
specifico.  Ogni  periodo aggiuntivo di 30 giorni, fino ad un massimo
di 150 giorni, comporta una decurtazione dell'aiuto pari al 20%.
   Unitamente  alla registrazione della domanda (faa0aiu7) a sistema,
l'associazione   dovra'   inoltrare  all'AGEA  la  richiesta  d'aiuto
specifico,  comprensiva  dei  seguenti  documenti,  in  duplice copia
(originale e copia):
- Stampa di dettaglio dei produttori (faa0aiu6)
- Stampa  dei  bonifici  emessi  a  favore  dei soci sia a livello di
  premio,  parte  fissa e parte variabile, che di prezzo, (faa0pab2 e
  faa0pab3)

   Le   predette   stampe   devono  essere  sottoscritte  dal  legale
rappresentante dell'Associazione o suo delegato
- tabulato  di  bonifici  emessi  a  favore dei soci sia a livello di
  premio,  parte fissa e parte variabile, che di prezzo, sottoscritto
  dal legale rappresentante dell'Associazione;
- verbalizzazione  dei tecnici a riscontro dell'assistenza fornita ai
  soci durante:

   a) le varie fasi agronomiche;
   b) la perizia del tabacco, ai fini della commercializzazione.
   Le  spese  di  cui  al  predetto  punto  b)  saranno  riconosciute
esclusivamente  per i tecnici che hanno svolto assistenza nelle varie
fasi agronomiche:
- dichiarazione  del  legale  rappresentante  dell'Associazione o suo
  delegato  che  attesta  e  conferma  o  meno l'operato dei tecnici,
  secondo le disposizioni contenute nel programma d'assistenza;
- convenzione  sottoscritta  con  studi  e/o  societa'  al fine dello
  svolgimento  delle  attivita'  amministrative  o  tecniche  proprie
  dell'Associazione.  Tali  convenzioni  devono essere registrate nei
  modi  previsti dalle leggi vigenti in materia (tale prescrizione si
  intende   obbligatoria   solo   per   le  convenzioni  sottoscritte
  successivamente   alla   data   della   presente  circolare).  Alla
  convenzione  deve  essere  allegato  il Certificato della Camera di
  Commercio del soggetto convenzionato o dichiarazione sostitutiva di
  certificato  d'iscrizione nel registro delle imprese di cui al D.M.
  07.02.1996,  ai  sensi  dell'art.  46 del D.P.R, 28.12.2000, n. 445
  (allegato  15).  La  convenzione dovra' descrivere dettagliatamente
  tutte  le attivita' da svolgere e indicare il personale utilizzato,
  con  relativa  qualifica, titolo di studio e numero d'iscrizione al
  relativo Albo Professionale d'appartenenza;
- fatture  o  buste  paga  debitamente  registrate  in  contabilita',
  comprovanti  l'impegno  o  la  spesa  sostenuta per il pagamento ai
  tecnici del servizio svolto;
- fattura  d'acquisto  di  sementi  o  materiale  di moltiplicazione,
  nonche'  d'altri  mezzi  di  produzione,  debitamente registrate in
  contabilita';
- bolle e/o buoni di consegna dei prodotti acquistati per i soci;
- eventuale ed ulteriore documentazione a supporto del riconoscimento
  di spese effettuate per i propri soci;
- programma d'assistenza tecnica;
- dichiarazione   d'ultimazione   e  definizione  delle  consegne  di
  tabacco, anche a livello di compensazione orizzontale e verticale.

   Per   quanto  attiene  la  presentazione  della  documentazione  a
supporto   delle  spese  per  le  quali  l'associazione  richiede  il
riconoscimento  delle  spese  da parte dell'AGEA, gli stessi dovranno
essere elencati in prospetti riepilogativi per tipologia di spesa.
   Conseguentemente    l'AGEA    procedera'   alla   verifica   della
documentazione  presentata  dall'associazione  e  alla determinazione
dell'importo   spettante  alla  stessa  al  fine  di  procedere  alla
liquidazione dell'importo spettante quale aiuto specifico.

                            CAPITOLO III

                        REGIME SANZIONATORIO

   L'Associazione  di produttori qualora non rispetti le norme per la
concessione  dei  premi di cui all'allegato V del Reg. CE n. 2848/98,
perde il diritto a fruire dell'aiuto specifico per il raccolto di cui
trattasi e, se risulta recidiva in occasione di un secondo controllo,
subisce la revoca del riconoscimento da parte dell'AGEA. In proposito
vengono  di  seguito  descritte  le  sanzioni  che  saranno applicate
sull'importo    spettante    per   l'aiuto   specifico   da   erogare
all'Associazione:
- penalizzazione   pari   al   50%   dell'aiuto   specifico  maturato
  dall'Associazione  per  il  produttore, nel caso in cui, sulla base
  delle  verifiche  documentali  relative  al fascicolo aziendale del
  produttore  stesso, non risultino gli atti previsti dalla circolare
  AGEA  per  l'ottenimento dei premi erogati; comunque l'Associazione
  e'  tenuta  a  completare entro 20 gg. il fascicolo aziendale con i
  documenti mancanti all'atto della verifica.
- in  relazione  a  quanto  esposto  nel  punto  precedente l'AGEA, a
  successiva  verifica,  procedera'  alla  revoca  del riconoscimento
  qualora  l'Associazione  non  abbia  completato  il  fascicolo  del
  produttore   per   il   quale  si  e'  precedentemente  evidenziata
  l'anomalia;
- penalizzazione  del  20%  dell'aiuto  specifico  qualora il sistema
  informativo  evidenzi  consegne  di  tabacco antecedenti la data di
  presentazione della "domanda d'anticipo premio";
- nel  caso  in  cui  l'Associazione  non  rispetti  quanto  previsto
  dall'Art.  40, par. 2 e 3 del reg. CE n. 2848/98 della Commissione,
  l'aiuto specifico e' ridotto nella misura del 30%; se, a successiva
  verifica  da  parte  dell'AGEA,  l'associazione  risulta  recidiva,
  l'Amministrazione procedera' alla revoca del riconoscimento;
- riduzione  di  un  importo  pari  alla meta' di quello applicato al
  socio,  ai  sensi  del  par.  2-ter, Art. 50 del reg. CE n. 2848/98
  della  Commissione, nei casi di' in cui al socio e' stata applicata
  la  sanzione di cui ai par.fi 1, 2 e 2bis del medesimo regolamento;
  qualora  un produttore sia penalizzato per due anni consecutivi, le
  sanzioni si raddoppiano a decorrere dal terzo anno.

                             CAPITOLO IV

                      REVOCA DEL RICONOSCIMENTO

   La revoca del riconoscimento ha effetto dalla data a partire dalla
quale  non  ricorrono  piu' i presupposti per il riconoscimento fatto
salvo  quanto  disposto dall'Art. 5 par. 2 e 3 del Reg. CE n. 2848/98
della Commissione.
   Gli  aiuti  versati  sono  recuperati  maggiorati  degli interessi
decorrenti  dalla  data  del  versamento  fino a quella di' recupero.
Qualora  il  riconoscimento  sia  revocato  per  inadempienze  gravi,
l'importo  degli  aiuti  da recuperare saranno maggiorati del 30%. Il
riconoscimento all'associazione non puo' essere nuovamente attribuito
prima che non siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data di revoca.
   Gli  amministratori  di un'associazione di produttori responsabili
della  revoca  del  riconoscimento  non  possono  amministrare  altre
associazioni  di  produttori  ne presentare domanda di riconoscimento
nei tre anni successivi all'anno d'applicazione delle sanzioni.
   L'associazione  che  entro  il 10 settembre dell'anno successivo a
quello  del  raccolto  di  cui  trattasi non presenta all'A.G.E.A. la
richiesta   d'aiuto   specifico  (saldo  e  svincolo  o  pagamento  a
consuntivo), non potra' richiedere il mantenimento del riconoscimento
per l'anno successivo a quello del raccolto di cui trattasi.

   Roma, 29 luglio 2003

                                               Il titolare: GULINELLI

                              ALLEGATI:

- 1: RIP01
- 2: ANT03
- 3: DSV50
- 4: SSV03
- 5: PSC03
- 6: SPC03
- 7: Tabella Premi
- 8: Tabella riassuntive stampe
- 9: schema polizza fideiussoria 100% aiuto specifico
- 10: schema cauzione 100% aiuto spec.
- 11: schema cauzione 50% aiuto spec.
- 12: schema polizia fideiussoria 50% aiuto spec.
- 13: schema cauzione bancaria anticipo premio 100%
- 14: schema polizza fideiussoria anticipo premio 100%
- 15: dichiarazione sostitutiva
- 16: riepilogo calendario termini scadenze impegni e procedure