IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                      per le politiche fiscali

                           di concerto con

                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
  Visto  l'art.  16  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  legislativo  9 luglio  1997, n. 241, cosi' come
integrato  dall'art.  1  del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n.
490, concernente la riforma della disciplina dei Centri di assistenza
fiscale;
  Visto l'art. 38, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241 del
1997,  in  base al quale per le attivita' di cui al comma 4 dell'art.
34  dello  stesso  decreto, ai Centri di assistenza fiscale spetta un
compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di Euro 12,91
per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;
  Visto l'art. 38, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del
1997,  in  base al quale per le attivita' di cui al comma 2 dell'art.
37  dello stesso decreto, ai sostituti d'imposta spetta un compenso a
carico  del  bilancio  dello  Stato  nella  misura  di Euro 10,33 per
ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;
  Visto  l'art.  18,  comma 1, del decreto del Ministro delle finanze
31 maggio  1999,  n. 164, che prevede che il compenso di cui all'art.
38  del  citato decreto legislativo n. 241 del 1997 venga corrisposto
in  misura  doppia  per  la  predisposizione  e  l'elaborazione delle
dichiarazioni in forma congiunta;
  Visto l'art. 38, comma 3, del citato decreto legislativo n. 241 del
1997,  in  base al quale la misura dei compensi previsti nel medesimo
articolo va adeguata ogni anno, con l'applicazione di una percentuale
pari  alla  variazione  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per le
famiglie   di  operai  ed  impiegati  accertata  dall'ISTAT  rilevata
nell'anno precedente;
  Visto  il decreto interministeriale del 1° agosto 2001 con il quale
si  e' proceduto ad adeguare i suddetti compensi spettanti ai C.A.F.,
applicando  la  variazione  percentuale verificatasi negli indici dei
prezzi  al  consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra l'anno
1999 e l'anno 2000 pari +2,6, elevandone la misura da L. 25.000 (Euro
12,91)  a  L.  25.650 (Euro 13,25) per ciascuna dichiarazione modello
730/2000  elaborata  e trasmessa ai sensi del comma 1 del citato art.
38  e da L. 20.000 (Euro 10,33) a L. 20.520 (Euro 10,60) per ciascuna
dichiarazione  modello  730/2000  elaborata  e trasmessa ai sensi del
comma 2 dell'art. 38;
  Visto il decreto interdirigenziale dei Capi del Dipartimento per le
politiche  fiscali e del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del 26 novembre 2002 con il quale si e' proceduto ad adeguare i
compensi   spettanti  ai  citati  C.A.F.,  applicando  la  variazione
percentuale  verificatasi  negli  indici dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati tra l'anno 2000 e l'anno 2001 pari al
+2,7  elevandone  la  misura  da Euro 13,25 a Euro 13,61 per ciascuna
dichiarazione  modello  730/2001  elaborata  e trasmessa ai sensi del
comma  1 del citato art. 38 e da Euro 10,60 a Euro 10,89 per ciascuna
dichiarazione,  modello  730/2001  elaborata e trasmessa ai sensi del
comma 2 dell'art. 38;
  Visto il decreto interdirigenziale dei Capi del Dipartimento per le
politiche  fiscali e del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato,  di  concerto  con  il  Ragioniere  generale  dello  Stato del
13 dicembre  2002,  con il quale sono state stabilite le modalita' di
erogazione  del  compenso  spettante  ai  C.A.F.  per  l'attivita' di
assistenza fiscale svolta nell'anno 2002;
  Vista la nota del 10 febbraio 2003, n. 855, con la quale l'Istituto
nazionale  di  statistica ha comunicato che la variazione percentuale
verificatasi  negli  indici  dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai  ed  impiegati  tra  l'anno  2001 e l'anno 2002 risulta pari a
+2,7;
  Considerato  che  a norma dell'art. 38, comma 3, del citato decreto
legislativo  n.  241  del  1997,  occorre  adeguare  alla  variazione
percentuale  del  +2,7  la  misura unitaria del compenso spettante ai
Centri di assistenza fiscale e ai sostituti d'imposta per l'attivita'
prestata nell'anno 2002;
  Vista la nota 10 luglio 2001, n. 3-7557, con la quale l'Ufficio del
coordinamento  legislativo-finanze  ha osservato, tra l'altro, che il
presente  atto  consiste  in  un  mero adeguamento statistico operato
sulla  base di un parametro oggettivamente predeterminato dalla legge
e  che,  pertanto,  tale  atto  puo'  essere ricondotto nell'area dei
provvedimenti di carattere gestionale;
  Sentita l'Agenzia delle entrate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  compenso  di  Euro  13,61 spettante, ai sensi dell'art. 38,
comma  1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai Centri di
assistenza  fiscale,  per  ciascuna  dichiarazione  modello  730/2002
elaborata  e  trasmessa,  e' elevato, ai sensi del comma 3 del citato
art. 38, a Euro 13,98.
  2.  Il  compenso  di  Euro  10,89 spettante, ai sensi dell'art. 38,
comma  2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sostituti
d'imposta  per  ciascuna  dichiarazione  modello 730/2002 elaborata e
trasmessa,  e'  elevato,  ai  sensi del comma 3 del citato art. 38, a
Euro 11,18.
  3.  Per  la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni di
cui  ai  commi 1 e 2 in forma congiunta il compenso e' determinato in
misura doppia.