IL REGGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
                             di Potenza
  Visto  l'art.  2544, primo comma, primo periodo, del codice civile,
che  prevede  che  le  societa'  cooperative che non sono in grado di
raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno
depositato  il  bilancio  annuale  o  che  non hanno compiuti atti di
gestione,  possono  essere  sciolte  dall'Autorita' amministrativa di
vigilanza;
  Atteso  che l'Autorita' amministrativa di vigilanza per le societa'
cooperative  ed  i  loro  consorzi si identifica con il Ministero del
lavoro  e delle politiche sociali e che quest'ultimo, con decreto del
Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato
agli  uffici  provinciali  del  lavoro  ora direzione provinciale del
lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di
scioglimento  senza  nomina  di  liquidatore ai sensi del citato art.
2544 del codice civile;
  Vista  la  circolare  n.  42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche sociali - Direzione generale degli affari
generali e del personale Divisione I;
  Riconosciuta la propria competenza;
  Viste  la  legge  17 luglio  1975, n. 400 e la circolare n. 161 del
28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita'  produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione,   sottoscritta   il  30 novembre  2001,  registrata  il
7 dicembre 2001 al n. 2134;
  Visti  i verbali delle ispezioni ordinarie effettuati alle societa'
cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano
nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo,
del codice civile;
  Visto  il  parere  preventivo di massima espresso dalla commissione
centrale per le cooperative nella riunione del giorno 15 maggio 2003;
  Rilevato   che   per   le  cooperative  sottoelencate  ricorrono  i
presupposti di cui al predetto parere;
                              Decreta:
  Lo  scioglimento  senza  nomina  di  commissario liquidatore, delle
seguenti societa' cooperative:
    1) societa'   cooperativa   «Cooperativa   di   lavoro  Comunita'
Braccianti  di  Palazzo  S. Gervasio  a  r.l.»,  con  sede in Palazzo
S. Gervasio (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Antonio Via
in  data  10 dicembre  1948, iscritta al n. 231 del registro societa'
presso il tribunale di Potenza - B.U.S.C. n. 474;
    2) societa'  cooperativa  «Quadrifoglio  soc.  coop. a r.l.», con
sede  in  Castelluccio  inferiore  (Potenza),  costituita  per rogito
notaio  dott. Franco  Guarino  in  data 29 marzo 1983, iscritta al n.
63610  del  registro  delle  imprese  della  C.C.I.A.A.  di Potenza -
B.U.S.C. n. 1617;
    3) societa'  cooperativa  «La  Previdente soc. coop. a r.l.», con
sede in Potenza - B.U.S.C. n. 501;
    4) societa' cooperativa «Democrazia Cristiana soc. coop. a r.l.»,
con   sede   in   Venosa  (Potenza),  costituita  per  rogito  notaio
dott. Antonio  Via  in  data 26 novembre 1949, iscritta al n. 232 del
registro societa' presso il tribunale di Potenza - B.U.S.C. n. 475;
    5) societa'  cooperativa  «Valle  del Pollino soc. coop. a r.l.»,
con   sede   in  Rotonda  (Potenza),  costituita  per  rogito  notaio
dott. Antonio  Libonati in data 12 agosto 1951, iscritta al n. 14/951
del  registro societa' presso il tribunale di Lagonegro - B.U.S.C. n.
383.
      Potenza, 8 agosto 2003
                                            Il reggente: Montanarella