IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
  Vista  la  legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale e' stata data
adesione   alla   convenzione   internazionale   SOLAS  e  successivi
emendamenti ed in particolare la risoluzione IMO MSC.47(66), adottata
il  4 giugno  1996 ed entrata in vigore il 1° luglio 1998, pubblicata
nel  supplemento  ordinario  n.  134  alla  Gazzetta Ufficiale n. 184
dell'8 agosto 1998;
  Vista  la  regola  III-20  della convenzione SOLAS come emendata la
quale  prevede  che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo
gonfiabile,  delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi
di  evacuazione  marini  e  dagli  sganci  idrostatici sai effettuata
presso una stazione di revisione approvata dall'amministrazione;
  Visto  l'art.  10,  comma 1, lettera d), del decreto del Presidente
della  Repubblica  8 novembre  1991, n. 435, che demanda al Ministero
l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalita'
di   revisione   delle  zattere  di  salvataggio,  in  attuazione  di
disposizioni emanante da organismi internazionali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
347  «Regolamento  recante  semplificazione  dei procedimenti di tipo
approvato  di  apparecchi,  dispositivi  o  materiali da installare a
bordo delle navi mercantili»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n.
407  «Regolamento  recante  norme  di  attuazione  delle direttive n.
96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo»;
  Visto  l'art.  3  della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme
sul  riordino  della  legislazione  in materia portuale, e successive
modifiche  ed  integrazioni, che attribuisce la competenza in materia
di  sicurezza  delle  navigazione al comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto;
  Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
2001,  n.  177,  recante  regolamento di organizzazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
  Visto  l'art.  4  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165,
recante  norme  generali sull'ordinamento del lavoro delle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
  Visto   il   decreto   del  Comandante  generale  del  corpo  delle
capitanerie  di  porto 16 luglio 2002, n. 641 «Modalita' di revisione
delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio
gonfiabili,  dei  dispositivi  di  evacuazione  marini e degli sganci
idrostatici»;
  Considerato  che  l'art. 8 del sopracitato decreto prescrive che le
revisioni  delle  zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di
salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli
sganci  idrostatici  devono  essere  effettuate  presso  stazioni  di
revisione approvate dall'Amministrazione;
  Vista l'istanza in data 28 gennaio 2003 della stazione di revisione
Incomar Sud S.a.s., con sede in Napoli, via Nominale n. 18, intesa ad
ottenere la prescritta approvazione dell'Amministrazione;
  Preso  atto  del  giudizio favorevole espresso dalla commissione di
visita  della  Direzione  marittima  di  Napoli  con  verbale in data
12 maggio 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E'  approvata  la  stazione  di revisione Incomar Sud S.a.s. con
sede in Napoli, via Nominale n. 18.