IL DIRETTORE GENERALE
                          della prevenzione

  Vista  la domanda in data 12 novembre 1999 con la quale la societa'
Naiade  S.r.l. con sede in Falciano del Massico, via Trieste n. 5, ha
chiesto  il  riconoscimento  dell'acqua  minerale naturale denominata
«Naiade»  che  sgorga dalla sorgente omonima nell'ambito del permesso
di   ricerca  «Naiade»  sito  nel  comune  di  Falciano  del  Massico
(Caserta), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;
  Esaminata  la  documentazione  allegata  alla domanda e l'ulteriore
documentazione trasmessa con nota del 6 maggio 2003;
  Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
  Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12 novembre  1992,  n.  542, come
modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;
  Visto   il  decreto  ministeriale  13 gennaio  1993  relativo  alle
modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
  Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanita'
espressi nelle sedute del 24 ottobre 2002 e del 16 luglio 2003;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto il proprio decreto 30 maggio 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1
del  decreto  legislativo  25 gennaio  1992,  n. 105, come modificato
dell'art.  17  del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua
denominata «Naiade» che sgorga dalla sorgente omonima nell'ambito del
permesso  di ricerca «Naiade» sito nel comune di Falciano del Massico
(Caserta).