IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  7,  commi  1  e  2,  della  sopra
richiamata legge n. 223 del 1991;
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
-   nel   caso  di  programmi  finalizzati  alla  gestione  di  crisi
occupazionali  ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in
detti  programmi - prevede, tra l'altro, che il Ministro del lavoro e
delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  puo' disporre, entro il 31 dicembre 2003 ed anche in
deroga  alla  disciplina vigente in materia, concessioni, anche senza
soluzione  di  continuita',  dei  trattamenti  di  cassa integrazione
guadagni  straordinaria,  di  mobilita' e di disoccupazione speciale,
che  devono  essere  stati  definiti  in  specifici  accordi  in sede
governativa intervenuti entro il 30 giugno 2003;
  Considerato   che,   con   gli   appositi  accordi  -  che  saranno
dettagliatamente  indicati nel dispositivo del presente provvedimento
-  intervenuti  presso  il  Ministero  del  lavoro  e delle politiche
sociali,   sono   state   individuate  le  fattispecie,  aziendali  e
territoriali, per le qualisussistono le condizioni previste dal sopra
citato  art.  41,  comma  1,  della legge n. 289 del 2002, in quanto,
mediante la concessione del trattamento di mobilita', senza soluzione
di  continuita'  rispetto al termine di scadenza di detto trattamento
ai  sensi  del  gia'  richiamato  art. 7 della legge n. 223 del 1991,
potra'    essere    agevolata   la   gestione   delle   problematiche
occupazionali,   relative  alle  suddette  fattispecie,  mediante  il
graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di  poter  concedere, anche senza
soluzione   di   continuita',  la  prosecuzione  del  trattamento  di
mobilita'  entro  e  non  oltre  il  31 dicembre  2003, in favore dei
lavoratori  coinvolti  nelle fattispecie, aziendali e territoriali di
cui al capoverso precedente, e per i quali il suddetto trattamento di
mobilita'  sia terminato essendo scaduta la durata prevista dall'art.
7, commi 1 e 2, della citata legge n. 223 del 1991;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  Ai  sensi  dell'art.  41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,   e'   autorizzata,  senza  soluzione  di  continuita'  fino  al
31 dicembre  2003,  la  concessione  del  trattamento  di  mobilita',
definita  nell'accordo  intervenuto  presso il Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali  in  data  29 gennaio  2003,  in  favore di
settantotto  ex dipendenti della societa' Nuova Cartiera di Arbatax -
unita'  di Arbatax (Nuoro), e della societa' Arbatax 2000 - unita' di
Tortoli'   -   Arbatax   (Nuoro),  i  cui  nominativi  sono  indicati
nell'elenco  allegato  al  sopra  citato  accordo,  che costituiscono
entrambi parte integrante del presente provvedimento.