IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici
  Visti:  la  legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990,
n.  341;  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto
legislativo  16 aprile  1994, n. 297; il decreto del Presidente della
Repubblica  del  31  luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del
30 gennaio  1998,  n.  39;  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445;  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165; il decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea  dalla  persona  sotto  indicata,  nonche'  la documentazione
prodotta  a  corredo  dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti
formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto legislativo n.
115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;
  Vista  la dichiarazione fatta dall'interessato relativa al fatto di
essere di madrelingua tedesca;
  Rilevato,  in  base a quanto comprovato da apposita documentazione,
che  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini dell'esercizio della
professione   corrispondente   (art.   1,  comma  2,  citato  decreto
legislativo  n. 115) a quella cui la persona interessata e' abilitata
nel  Paese  che  ha  rilasciato  il  titolo  (art. 1, comma 1, citato
decreto legislativo n. 115);
  Rilevato   che   l'esercizio  della  professione  in  argomento  e'
subordinato,  sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed
art.  2  citato  decreto  legislativo  n.  115),  al  possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali
verte   la   formazione  attestata  dal  titolo  professionale;  alle
attivita' comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla
conoscenza della lingua italiana;
  Ritenuto,  conformemente  alla  valutazione  espressa  in  sede  di
conferenza  di  servizi nella seduta del 15 gennaio 2003, indetta per
quanto  prescrive  l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 115:
    che  sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il
titolo  posseduto  dalla  persona interessata comprova una formazione
professionale  che  soddisfa  le  condizioni poste dal citato decreto
legislativo n. 115;
    che  il  riconoscimento  non  debba  essere  subordinato a misure
compensative  (art.  6  del citato decreto legislativo n. 115) atteso
che:  la  formazione  professionale  attestata  non  verte su materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale  prescritta  dalla legislazione vigente; la professione
cui  si  riferisce  il riconoscimento non comprende attivita' che non
esistono nelle professione corrispondente del Paese che ha rilasciato
il titolo;
    che  la  formazione  professionale  attestata  dal  titolo non e'
inferiore,  per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2,
citato decreto legislativo n. 115);
                              Decreta:
  1. Il titolo di formazione cosi' composto:
    diploma  di  istruzione  superiore:  «Magister  der  Philosophie»
«erste   Studienrichtung   Deutsche  Philologie  (Lehramt  an  hheren
Schulen),   Studienzweig   Deutsche  Philologie  (Lehramt  an  hheren
Schulen);  zweite Studienrichtung Geschichte und Sozialkunde (Lehramt
an   hheren   Schulen),  rilasciato  dall'Universita'  di  Vienna  il
23 agosto 2001;
    titolo   di  abilitazione  all'insegnamento:  «Zeugnis  über  die
Zurücklegung     des     Unterrichtspraktikums»     rilasciato    dal
«Bundesrealgymnasium» di Vienna il 26 agosto 2002, posseduto da:
      cognome: Felderer;
      nome: Stephan;
      nato a: Bolzano il 9 aprile 1973;
      cittadinanza comunitaria (italiana),
comprovante   una   formazione   professionale  al  cui  possesso  la
legislazione  dal  Paese  membro  della  Comunita'  europea che lo ha
rilasciato  subordina  l'esercizio  della  professione di insegnante,
costituisce,  per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui
al   decreto   legislativo   27  gennaio  1992,  n.  115,  titolo  di
abilitazione  all'esercizio,  in Italia, della professione di docente
nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:
    96/A  Tedesco  (seconda  lingua)  negli  istituti  di  istruzione
secondaria  di  secondo  grado  in lingua italiana della provincia di
Bolzano;
    97/A  Tedesco  (seconda  lingua)  nella  scuola  media  in lingua
italiana della provincia di Bolzano.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone 1'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 15 maggio 2003
                                     Il direttore generale: Criscuoli