IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
    Visto  il  decreto  ministeriale  8 settembre  1999,  n. 350, che
stabilisce   i   criteri   per   definire   tradizionali  i  prodotti
agroalimentari  e  le modalita' per essere riconosciuti tali da parte
delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
    Preso   atto   dell'art.   3,   comma  1,  del  predetto  decreto
ministeriale  che  prevede  l'istituzione  presso  il Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali  dell'elenco nazionale dei prodotti
agroalimentari tradizionali;
    Visto  il  comma  3  dell'art. 3, che stabilisce che il Ministero
delle  politiche  agricole  e forestali cura la pubblicazione annuale
dell'elenco,  promuovendone  la  conoscenza  a  livello  nazionale ed
estero,  nell'ambito  delle  funzioni  ad  esso  attribuite  ai sensi
dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
    Visto  il  decreto  ministeriale  18 luglio  2000  pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  130  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 194 del
21 agosto   2000   «Elenco   nazionale  dei  prodotti  agroalimentari
tradizionali» e quelli relativi alle revisioni degli anni successivi;
    Considerato che entro la data del 12 aprile 2003, termine fissato
dalla  circolare  ministeriale  n.  10  del  21 dicembre  1999,  sono
pervenuti   gli   elenchi   regionali   e  provinciali  dei  prodotti
agroalimentari  tradizionali,  ad  eccezione  di quelli delle regioni
Basilicata,  Calabria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna,
Umbria  e  Valle  d'Aosta,  che non hanno ritenuto di dover apportare
modifiche  agli  elenchi  gia' pubblicati con il decreto ministeriale
14 giugno 2002;
    Considerato  che  dall'elenco  nazionale  sono state eliminate le
denominazioni  che  hanno  ottenuto  la  registrazione  ai  sensi del
regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992;
    Ritenuto  di  dover  procedere  alla  pubblicazione  della  terza
revisione  dell'elenco  dei  prodotti  agroalimentari tradizionali in
conformita'   del   disposto   dell'art.  3,  comma  3,  del  decreto
ministeriale 8 settembre 1999, n. 350;
                              Decreta:
                           Articolo unico
    1.  In  attuazione dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale
8 settembre  1999,  n.  350,  citato  in  epigrafe,  si provvede alla
pubblicazione   della   terza  revisione  dell'elenco  nazionale  dei
prodotti  agroalimentari  definiti tradizionali delle regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano.
    2.  L'allegato  elenco,  articolato  su  base  regionale  e delle
province  autonome  di Bolzano e Trento, costituisce parte integrante
del presente decreto.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 25 luglio 2003
                                         Il direttore generale: Abate