IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
                 PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
13 dicembre  2001  con  il  quale  e'  stato  prorogato,  lo stato di
emergenza  idrica  in  Sardegna  fino alla data del 31 dicembre 2003,
confermando,  sino  a tale data, i poteri commissariali attribuiti al
Presidente  della  regione  autonoma  della Sardegna con le pregresse
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri medesimo;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  -  Delegato per la
protezione civile, n. 3196 in data 12 aprile 2002;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243
in  data  29 settembre  2002,  contenente  ulteriori disposizioni per
fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
13 dicembre  2001,  con  il  quale  e'  stato,  prorogato lo stato di
emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 2003;
  Atteso  che tra le opere previste per il superamento dell'emergenza
idrica  in  Sardegna,  con ordinanza n. 255 del 23 ottobre 2001, sono
stati ricompresi i lavori di «Interconnessione sistemi idrici Tirso e
Flumendosa-Campidano  e migliore utilizzazione dei bacini vallivi del
Tirso-Fluminimannu di Pabillonis e Mogoro»;
  Atteso che il suddetto intervento e' altresi' incluso nel programma
di  infrastrutture  strategiche  approvato  dal CIPE nella seduta del
21 dicembre  2001  (delibera  n.  121/2001)  ai  sensi della legge n.
443/2001,  art.  1,  comma  1  e  compreso tra gli interventi «Schemi
idrici  Sardegna»  di  cui  alla delibera del 25 luglio 2003 adottata
dallo stesso organismo;
  Atteso  che  l'Ente  autonomo  del  Flumendosa e' stato individuato
quale ente attuatore dell'intervento sopracitato;
  Atteso  che  con  ordinanza  n.  347  del  20 marzo  2003  e' stato
approvato il progetto definitivo in oggetto;
  Atteso  che  con determinazione del direttore del servizio generale
delle  espropriazioni  n.  29  del 23 maggio 2003 l'Ente autonomo del
Flumendosa  e'  stato  autorizzato ad occupare d'urgenza gli immobili
interessati dai lavori;
  Atteso  che  nei termini previsti dalla procedura di aggiudicazione
dei  lavori,  in  data 6 giugno 2003, sono state avviate, in pendenza
della   stipula  del  contratto,  la  progettazione  esecutiva  e  le
procedure  di  immissione  in  possesso  delle aree interessate dalla
realizzazione dell'opera;
  Atteso  che  dal  3  al 25 luglio 2003 e' stata effettuata dall'EAF
l'immissione  in  possesso degli immobili di cui e' stata autorizzata
l'occupazione d'urgenza con il citato provvedimento;
  Atteso  che  in data 24 giugno 2003 e' stato stipulato il contratto
tra l'EAF e l'impresa esecutrice dei lavori in oggetto;
  Atteso  che  a  norma  dell'art.  19,  comma 5-bis  della  legge n.
109/1994   nel  testo  vigente,  l'esecuzione  dei  lavori  da  parte
dell'Impresa  puo'  avvenire soltanto dopo che la stazione appaltante
ha approvato il progetto esecutivo;
  Vista  la nota n. 8791 in data 25 luglio 2003 con la quale l'EAF ha
riferito   della   volonta'   dell'impresa  esecutrice  di  procedere
all'approvvigionamento  in  cantiere  dei  tubi  in  ghisa sferoidale
previsti  in progetto, prima dell'approvazione del progetto esecutivo
e  della  consegna  dei  lavori dalla quale si evince che i tempi per
l'esecuzione  dell'opera  una  volta  autorizzati  potrebbero  essere
condizionati  dalle  possibili  difficolta' di approvvigionamento dei
materiali  per  l'avvio  dell'opera  in  considerazione  che nel mese
di agosto  si  registrano  limitazioni  nei  trasporti  nazionali  ed
internazionali;
  Considerato  che  un  eventuale  ritardo  anche  minimale  potrebbe
pregiudicare la realizzazione degli attraversamenti dei corsi d'acqua
che presentano difficolta' realizzative nei periodi delle piogge;
  Accertata  l'urgenza  dell'opera  al  fine  di  non provocare nella
realizzazione  della stessa ritardi non attribuibili ne alla stazione
appaltante ne all'impresa;
  Atteso  che,  a  norma  dell'art.  130  del  regolamento dei lavori
pubblici  n. 554/1999, solo col processo verbale di consegna, vengono
concesse all'appaltatore le aree per l'esecuzione dei lavori;
  Considerata  l'opportunita'  di  garantire  lo  stoccaggio dei tubi
nelle  more dell'approvazione del progetto esecutivo e della consegna
dei  lavori,  consentendo all'impresa l'accesso agli immobili oggetto
della procedura di occupazione d'urgenza, al solo scopo di effettuare
il tempestivo deposito lungo linea dei tubi e dei materiali destinati
alla  costruzione  delle  opere  oggetto  dell'appalto e senza che le
stesse   operazioni  pregiudichino  la  corretta  prosecuzione  delle
procedure   cosi'  come  definite  dalla  legge  n.  109/1994  e  dal
regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999);
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  L'EAF,  al  solo  fine  di consentire all'impresa il tempestivo
deposito  lungo  linea  dei  tubi  e  dei  materiali  destinati  alla
costruzione  delle opere oggetto dell'appalto, in deroga all'art. 130
del  regolamento  n. 554/99, puo' autorizzare prima dell'approvazione
del  progetto  esecutivo  e  della  successiva  consegna  dei lavori,
l'accesso  agli  immobili  occupati  d'urgenza dall'EAF in attuazione
della  determinazione del servizio espropriazioni n. 29 del 23 maggio
2003.
  2.  Nessuna  altra attivita' o lavorazione potra' essere effettuata
dall'impresa  prima  della formale consegna dei lavori e solo da tale
atto sara' posta in essere l'esecuzione amministrativa del contratto.
  3.  L'autorizzazione  all'accesso  di  dette  aree  viene  concessa
all'impresa  su  sua  formale  richiesta,  a  suo  totale  rischio  e
pericolo,  sotto  la  sua  completa  responsabilita', con particolare
riguardo  alla  normativa  in  materia  di sicurezza dei lavoratori e
salva ogni successiva determinazione dell'EAF in ordine alla verifica
dell'idoneita'  dei  materiali  ed  alle  prescrizioni del capitolato
speciale d'appalto e di tutti gli allegati contrattuali.
  4.  L'autorizzazione  al  deposito  dei  tubi e dei materiali lungo
linea  non comporta l'accettazione della fornitura da parte dell'EAF;
alle  prove  prescritte  in  capitolato  per accettazione in cantiere
della  fornitura  dei tubi e dei materiali si potra' dar luogo solo a
seguito  dell'approvazione  del  progetto esecutivo e alla successiva
consegna  dei  lavori e tantomeno pregiudica la corretta prosecuzione
delle  procedure  cosi'  come  definite dalla legge n. 109/1994 e dal
regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999).
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare
la presente ordinanza.
  La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata
nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai  sensi
dell'art.  5  della  legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino
ufficiale della regione Sardegna, parte II.
    Cagliari, 1° agosto 2003
                                     Il commissario governativo: Pili