IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

                                 ed

                IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'

  Vista   la   Convenzione   O.N.U.   sui   diritti  dell'infanzia  e
dell'adolescenza   del   20 novembre  1989,  ratificata  dalla  legge
27 maggio 1991, n. 176;
  Vista la legge 15 febbraio 1996, n. 66;
  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
  Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285;
  Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 451;
  Vista la legge 3 agosto 1998, n. 269;
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328;
  Vista  la  legge  27 dicembre  2002, n. 290 «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il
triennio 2003-2005»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318;
  Visto  il  decreto  ministeriale 25 novembre 1997, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre
1997;
  Visto  il  decreto  ministeriale  27 febbraio  1998, pubblicato nel
supplemento   speciale   alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 67 del 21 marzo 1998;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10 marzo  1998,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 110 del 14 maggio
1998;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo
2001  «Atto  di  indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento
dei  servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre
2000,  n.  328,  pubblicato  nella  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 188 del 14 agosto 2001»;
  Vista   la   delibera   dell'Autorita'   per   le   garanzie  nelle
comunicazioni   n.  6/00/CIR  dell'8 giugno  2000,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 luglio 2000, n.
169;
  Vista   la   delibera   dell'Autorita'   per   le   garanzie  nelle
comunicazioni  n.  2/02/CIR  del  19 febbraio  2002, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 12 marzo 2002,
con  la  quale e' stato assegnato al Ministero delle comunicazioni il
codice di emergenza 114;
  Visto  il  decreto interministeriale del 14 ottobre 2002 registrato
alla  Corte  dei conti in data 21 ottobre 2002, registro n. 3, foglio
n.  211, con cui si e' destinato il codice 114 all'istituzione di uno
specifico  servizio  telefonico  di  emergenza finalizzato a ricevere
segnalazioni  riguardanti  situazioni  di  rischio  per  lo  sviluppo
psico-fisico  di bambini ed adolescenti, pubblicato sul sito internet
del   Ministero   delle   comunicazioni,   www.comunicazioni.it,  per
l'individuazione  del  soggetto gestore della fase di sperimentazione
del servizio;
  Visto  l'avviso  pubblico  del  28 ottobre  2002,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, parte seconda, foglio
delle  inserzioni  n. 256 del 31 ottobre 2002, relativo all'indizione
della  procedura  di  selezione  del  soggetto  gestore della fase di
sperimentazione del servizio pubblico di emergenza 114;
  Vista   la  convenzione  del  26 febbraio  2003  stipulata  tra  il
Ministero  delle  comunicazioni  e  l'ente morale «S.O.S. il Telefono
azzurro   -   Linea   nazionale   per   la   prevenzione   dell'abuso
dell'infanzia»;
  Vista   la  relazione  prodotta  dalla  predetta  associazione,  in
qualita' di gestore incaricato della fase di sperimentazione ai sensi
dell'art. 4, comma 7, del decreto interministeriale 14 ottobre 2002;
  Visto  il verbale del 14 luglio 2003 con il quale la commissione di
cui  all'art.  4,  comma  7, decreto interministeriale del 14 ottobre
2002 ha valutato positivamente l'avvenuta fase di sperimentazione del
servizio   114   e  che  si  intende,  pertanto,  necessario  l'avvio
definitivo del servizio;
  Valutati i possibili modelli di gestione operativa del servizio;
  Considerato  che la diffusione del servizio telefonico di emergenza
«114»  all'intero  territorio  nazionale implica il ricorso a risorse
finanziarie   attualmente   non   integralmente  disponibili  e  che,
pertanto,  si  rende  necessario stabilire che la parte del costo del
servizio  eccedente  la  misura  dello  stanziamento di bilancio, sia
posto  a  carico del soggetto gestore che sara' individuato a seguito
del perfezionamento delle procedure di selezione pubblica;
  Ritenuto  di  dover procedere in attuazione dell'art. 2 comma 4 del
citato     decreto    interministeriale    del    14 ottobre    2002,
all'individuazione  dei  criteri e delle modalita' di svolgimento del
servizio «114»;
                             Decretano:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
  1. Il presente decreto dispone i criteri e le modalita' di gestione
del  servizio  telefonico  connesso  al  codice di pubblica emergenza
«114»,    individuato    e    definito   all'art.   1   del   decreto
interministeriale  14 ottobre  2002, di seguito denominato «servizio»
ed accessibile a chiunque si trovi sul territorio nazionale.