IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, ed in particolare l'art. 5,
comma 5, che prevede la predisposizione di una specifica tabella
delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra 1 e 9
punti di invalidita';
Esaminati i lavori conclusivi della commissione incaricata di
predisporre una specifica tabella delle menomazioni alla integrita'
psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita', istituita con
decreto del Ministro della salute del 9 luglio 2002 ed integrata
nella composizione con decreti del Ministro della salute del 6 agosto
2002 e del 16 maggio 2003;
Ravvisata l'opportunita' di procedere alla approvazione della
tabella delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra 1
e 9 punti di invalidita';
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge 5 marzo 2001, n. 57,
sono approvate la tabella delle menomazioni alla integrita'
psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita' e le relative
note introduttive, concernenti i criteri applicativi della stessa. I
criteri applicativi sono riportati nell'allegato I al presente
decreto, del quale fa parte integrante; la tabella delle menomazioni
alla integrita' psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita'
e' riportata nell'allegato II al presente decreto, del quale fa parte
integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 luglio 2003
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 279