Nei  «Riferimenti  normativi» all'articolo 4 del testo coordinato
citato   in   epigrafe,  pubblicati  nella  sopra  indicata  Gazzetta
Ufficiale,  nei  quali  e' riportato, tra l'altro, il testo dell'art.
201  del  decreto  legislativo  n.  285  del  1992,  a pag. 50, prima
colonna,  al quarantacinquesimo rigo, alla fine del comma 1-bis, dopo
la  lettera  f),  e'  da intendersi inserita la seguente lettera: «g)
rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e
circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti
dall'articolo  17,  comma  133-bis,  della  legge  15 maggio 1997, n.
127.». E' da intendersi aggiunto, inoltre, il seguente comma: «1-ter.
Nei  casi  diversi  da  quelli di cui al comma 1-bis nei quali non e'
avvenuta  la  contestazione  immediata,  il  verbale  notificato agli
interessati  deve  contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno
reso  impossibile  la contestazione immediata. Nei casi previsti alle
lettere  b),  f)  e  g) del comma 1-bis non e' necessaria la presenza
degli  organi  di  polizia  qualora  l'accertamento  avvenga mediante
rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate.».