Nei «Riferimenti normativi» all'articolo 4 del testo coordinato citato in epigrafe, pubblicati nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, nei quali e' riportato, tra l'altro, il testo dell'art. 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, a pag. 50, prima colonna, al quarantacinquesimo rigo, alla fine del comma 1-bis, dopo la lettera f), e' da intendersi inserita la seguente lettera: «g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.». E' da intendersi aggiunto, inoltre, il seguente comma: «1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non e' avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non e' necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate.».