IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
               per la programmazione, il coordinamento
                       e gli affari economici
  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche'  alle  strutture ed attrezzature e le successive integrazioni
contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
  Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la Commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Visto il decreto in data 30 maggio 2002 con il quale l'«Istituto di
terapia relazionale - Scuola di specializzazione in terapia familiare
sistemico-relazionale»  e' stato abilitato ad istituire e ad attivare
corsi di specializzazione in psicoterapia presso la sede di Caserta;
  Vista   l'istanza   con   la  quale  il  predetto  istituto  chiede
l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Caserta da
via Caduti sul Lavoro n. 77, a piazza Vanvitelli n. 71;
  Visto    il    parere   favorevole   espresso   dalla   Commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 16 maggio 2003;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto Comitato nella riunione del 2 luglio 2003 trasmessa con nota
n. 582 del 4 luglio 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'«Istituto  di terapia relazionale - Scuola di specializzazione
in terapia familiare sistemico-relazionale», abilitato con decreto in
data  30 maggio 2002 ad istituire e ad attivare nella sede di Caserta
corsi  di  specializzazione  in psicoterapia ai sensi del regolamento
adottato  con  decreto  ministeriale  11 dicembre  1998,  n.  509, e'
autorizzato  a  trasferire  la sede da via Caduti sul Lavoro n. 77, a
piazza Vanvitelli n. 71.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 luglio 2003
                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona