IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, ed, in particolare,
l'articolo 41;
Vista la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di
comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e
all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso);
Vista la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti
e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);
Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo
comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica
(direttiva quadro);
Vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai
diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione
elettronica (direttiva servizio universale);
Vista la direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre
2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi
di comunicazione elettronica;
Visto il codice della navigazione;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n. 156;
Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della
vita umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974 e resa
esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e i successivi
emendamenti;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal
decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n. 435;
Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre
1995, n. 420;
Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;
Vista la legge 1° luglio 1997, n. 189;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
1997, n. 318;
Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;
Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001,
n. 77;
Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, ed, in particolare,
l'articolo 2-bis, comma 10;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001,
n. 447;
Visto il Regolamento delle radiocomunicazioni (edizione 2001),
dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra
le disposizioni della costituzione e della convenzione dell'UIT,
adottata a Ginevra il 22 dicembre 1992, e ratificata con legge 31
gennaio 1996, n. 313;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21;
Vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la
politica in materia di spettro radio nella Comunita' europea
(Decisione spettro radio);
Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze,
approvato con decreto ministeriale 8 luglio 2002, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare
l'articolo 41;
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri
adottate nelle riunioni del 23 maggio e 19 giugno 2003;
Acquisito il parere del Consiglio superiore delle comunicazioni
in data 16 luglio 2003;
Acquisito, sui Titoli I e II, il parere della Conferenza
Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni e del Ministro
per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa,
delle attivita' produttive, della salute, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio, per
l'innovazione e le tecnologie, e per gli affari regionali;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente Codice si intende per:
a) abbonato: la persona fisica o giuridica che sia parte di un
contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi;
b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi di
un operatore a determinate condizioni, su base esclusiva o non
esclusiva, per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica;
comprende, tra l'altro, l'accesso: agli elementi della rete e alle
risorse correlate, che puo' comportare la connessione di
apparecchiature con mezzi fissi o non fissi, ivi compreso in
particolare l'accesso alla rete locale nonche' alle risorse e ai
servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale;
all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; ai
pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo;
ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni
analoghe; alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming tra
operatori mobili; ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di
televisione digitale; ai servizi di rete privata virtuale;
c) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un
ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione
radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico puo'
coincidere con la stazione stessa.
d) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di
apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con
televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di
ricevere i servizi della televisione digitale interattiva;
e) Application Programming Interface (API): interfaccia software
fra applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi
e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per
la televisione e i servizi radiofonici digitali;
f) Autorita' nazionale di regolamentazione: l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorita';
g) autorizzazione generale: il regime giuridico che disciplina la
fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad
uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore
applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di
comunicazione elettronica, conformemente al Codice;
h) chiamata: la connessione istituita da un servizio telefonico
accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale
in tempo reale;
i) Codice: il "Codice delle comunicazioni elettroniche" per
quanto concerne le reti e i sevizi di comunicazione elettronica;
j) consumatore: la persona fisica che utilizza un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non
riferibili all'attivita' lavorativa, commerciale o professionale
svolta;
l) fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la
realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di
una siffatta rete;
m) interconnessione: il collegamento fisico e logico delle reti
pubbliche di comunicazione utilizzate dal medesimo operatore o da un
altro per consentire agli utenti di un operatore di comunicare con
gli utenti del medesimo o di un altro operatore, o di accedere ai
servizi offerti da un altro operatore. I servizi possono essere
forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso
alla rete. L'interconnessione e' una particolare modalita' di accesso
tra operatori della rete pubblica di comunicazione;
n) interferenze dannose: interferenze che pregiudicano il
funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi
di sicurezza o che deteriorano gravemente, ostacolano o interrompono
ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera
conformemente alle normative comunitarie o nazionali applicabili;
o) larga banda: l'ambiente tecnologico costituito da
applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente
l'utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di
interattivita';
p) libero uso: la facolta' di utilizzo di dispositivi o di
apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza
necessita' di autorizzazione generale;
q) mercati transnazionali: mercati individuati conformemente
all'articolo 18, che comprendono l'Unione europea o un'importante
parte di essa;
r) Ministero: il Ministero delle comunicazioni;
s) numero geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di
numerazione nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo
geografico e sono utilizzate per instradare le chiamate verso
l'ubicazione fisica del punto terminale di rete;
t) numero non geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di
numerazione che non sia un numero geografico; include i numeri per
servizi di comunicazioni mobili e personali assegnati agli operatori
titolari di reti mobili, i numeri di chiamata gratuita e i numeri
relativi ai servizi a tariffazione specifica;
u) operatore: un'impresa che e' autorizzata a fornire una rete
pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata;
v) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale
l'abbonato ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso
di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il
punto terminale di rete e' definito mediante un indirizzo di rete
specifico che puo' essere correlato ad un numero o ad un nome di
utente finale. Per il servizio di comunicazioni mobili e personali il
punto terminale di rete e' costituito dall'antenna fissa cui possono
collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli
utenti del servizio;
z) rete locale: il circuito fisico che collega il punto terminale
della rete presso il domicilio dell'abbonato al permutatore o a un
impianto equivalente nella rete telefonica fissa;
aa) rete pubblica di comunicazione: una rete di comunicazione
elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
bb) rete telefonica pubblica: una rete di comunicazione
elettronica utilizzata per fornire servizi telefonici accessibili al
pubblico; la rete telefonica pubblica consente il trasferimento di
comunicazioni vocali e altre forme di comunicazione, quali il
facsimile e la trasmissione di dati, tra punti terminali di rete;
cc) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente
cablata installata principalmente per la diffusione o la
distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico;
dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione
e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento
e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via
radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici,
comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a
commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa
Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei
programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della
corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per
trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente
dal tipo di informazione trasportato;
ee) risorse correlate: le risorse correlate ad una rete di
comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione
elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi
attraverso tale rete o servizio, ivi compresi i sistemi di accesso
condizionato e le guide elettroniche ai programmi;
ff) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: un
servizio di comunicazione elettronica svolto esclusivamente
nell'interesse proprio dal titolare della relativa autorizzazione
generale;
gg) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di
norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica,
compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione
nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad
esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando
reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un
controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i
servizi della societa' dell'informazione di cui all'articolo 2, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non
consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di
segnali su reti di comunicazione elettronica;
hh) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio
accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere
chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di
emergenza tramite uno o piu' numeri, che figurano in un piano
nazionale o internazionale di numerazione, e che puo' inoltre, se
necessario, includere uno o piu' dei seguenti servizi: l'assistenza
di un operatore; servizi di elenco abbonati e consultazione; la
fornitura di telefoni pubblici a pagamento; la fornitura del servizio
a condizioni specifiche; la fornitura di apposite risorse per i
consumatori disabili o con esigenze sociali particolari e la
fornitura di servizi non geografici;
ii) servizio televisivo in formato panoramico: un servizio
televisivo che si compone esclusivamente o parzialmente di programmi
prodotti ed editati per essere visualizzati su uno schermo a formato
panoramico. Il rapporto d'immagine 16:9 e' il formato di riferimento
per i servizi televisivi in formato panoramico;
ll) servizio universale: un insieme minimo di servizi di una
qualita' determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere
dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni
nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile;
mm) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura o intesa
tecnica secondo la quale l'accesso in forma intelligibile ad un
servizio protetto di diffusione radiotelevisiva e' subordinato ad un
abbonamento o ad un'altra forma di autorizzazione preliminare
individuale;
nn) stazione radioelettrica, uno o piu' trasmettitori o
ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese
le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione,
anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di
radiocomunicazione o per il servizio di radioastronomia. Ogni
stazione viene classificata sulla base del servizio al quale
partecipa in materia permanente o temporanea;
oo) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio
telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di
pagamento che possono includere monete o carte di credito o di
addebito o schede prepagate, comprese le schede con codice di
accesso;
pp) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede
di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico;
qq) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di
comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della
Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- L'art. 41 della legge 1° agosto 2002, n. 166 recante:
«Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto
2002, supplemento ordinario n. 158, cosi' recita:
«Art. 41 (Riassetto in materia di telecomunicazioni). -
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi, previa acquisizione dei pareri delle
Commissioni parlamentari competenti, da rendersi entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, per
il riassetto delle disposizioni vigenti conseguenti al
recepimento delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE,
2002/21/CE e 2002/22/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, nonche' delle altre approvate
entro il termine di esercizio della delega, riguardanti:
a) l'istituzione di un quadro normativo comune per le
reti ed i servizi di comunicazione elettronica;
b) le autorizzazioni per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica;
c) l'accesso alle reti di comunicazione elettronica e
alle risorse correlate e l'interconnessione alle medesime;
d) il servizio universale;
e) i diritti degli utenti e la sicurezza dei dati
personali nelle comunicazioni elettroniche.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) adozione di un codice delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di
telecomunicazioni, secondo i seguenti criteri:
1) garanzia di accesso al mercato con criteri di
obiettivita', trasparenza, non discriminazione e
proporzionalita';
2) utilizzazione efficiente dello spettro radio,
ferme restando le disposizioni vigenti in materia di
radiodiffusione sonora e televisiva, anche attraverso
l'attribuzione della facolta' di trasferimento del diritto
d'uso delle radiofrequenze, previa notifica all'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero delle
comunicazioni, senza distorsioni della concorrenza;
3) previsione di procedure tempestive, non
discriminatorie e trasparenti per la concessione del
diritto di installazione di infrastrutture e ricorso alla
condivisione delle strutture, anche con riferimento, ove
compatibili, ai principi della legge 21 dicembre 2001, n.
443;
4) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti amministrativi, nonche' regolazione uniforme
dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli
relativi al rilascio di autorizzazioni per la installazione
delle infrastrutture di reti mobili, in conformita' ai
principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
5) interoperabilita' dei servizi in tecnica
digitale;
6) affidamento all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni delle funzioni di vigilanza, controllo e
garanzia sull'attuazione delle politiche di
regolamentazione del Ministero delle comunicazioni, fatte
salve le competenze di cui alla legge 31 luglio 1997, n.
249, e successive modificazioni, al decreto-legge
23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, ed al decreto-legge 12 giugno
2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2001, n. 317;
7) disciplina flessibile dell'accesso e
dell'interconnessione avendo riguardo alle singole
tipologie di servizi, in modo da garantire concorrenza
sostenibile, innovazione, interoperabilita' dei servizi e
vantaggi per i consumatori;
8) garanzia della fornitura del servizio
universale, senza distorsioni della concorrenza;
b) previsione, per le successive correzioni,
modificazioni o integrazioni in futuro occorrenti, anche
sulla base di direttive europee, dell'applicazione della
procedura prevista dall'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, con il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, secondo i medesimi
criteri e principi direttivi stabiliti nel presente comma;
c) depenalizzazione delle fattispecie disciplinate
dall'art. 195 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, escluse quelle aventi ad
oggetto impianti per la radiodiffusione sonora e
televisiva, sulla base dei seguenti criteri e comunque con
previsione di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore
a quello attualmente vigente:
1) individuazione degli illeciti di natura
amministrativa riguardanti la competenza del Ministero
delle comunicazioni e dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni;
2) fissazione delle sanzioni amministrative da
applicare per le singole fattispecie in equo rapporto alla
gravita' degli illeciti;
3) determinazione delle modalita' di accertamento
degli illeciti;
4) fissazione delle sanzioni amministrative per
fattispecie costituenti contravvenzioni da 1.500 euro a
50.000 euro e per fattispecie costituenti delitti da 2.500
euro a 250.000 euro;
5) previsione, nei casi piu' gravi, ovvero in
ipotesi di reiterazione per piu' di due volte nel
quinquennio di illeciti della medesima natura, della
sanzione accessoria della sospensione da uno a sei mesi o
della revoca della concessione, autorizzazione o licenza,
nel rispetto del principio di proporzionalita';
d) espressa abrogazione di tutte le disposizioni
incompatibili.».
- La direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti
di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e
all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) e'
pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee
n. L 108 del 24 aprile 2002.
- La direttiva 2002/20/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni
per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
(direttiva autorizzazioni) e' pubblicata nella Gazzetta
ufficiale delle Comunita' Europee n. L 108 del 24 aprile
2002.
- La direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro
normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione
elettronica (direttiva quadro) e' pubblicata nella Gazzetta
ufficiale delle Comunita' europee n. L 108 del 24 aprile
2002.
- La direttiva 2002/22/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio
universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e
di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio
universale) e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle
Comunita' europee n. L 108 del 24 aprile 2002.
- La direttiva 2002/77/CE, della Commissione, del
16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati
delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, e'
pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee
n. L 249 del 17 settembre 2002.
- La legge 5 giugno 1962, n. 616, reca: «Sicurezza
della navigazione e della vita umana in mare» ed e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1962, n. 168.
- La legge 11 febbraio 1971, n. 50, reca: «Norme sulla
navigazione da diporto» ed e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 marzo 1971, n. 69.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo
1973, n. 156, reca: «Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta
e di telecomunicazioni» ed e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1973, n.
113.
- La legge 21 giugno 1986, n. 317, reca «Procedura
d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998,
modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 20 luglio 1998» ed e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.
- Il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427,
reca «Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986,
n. 317, concernenti la procedura di informazione nel
settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle
regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e
98/48/CE» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19
del 24 gennaio 2001.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
1991, n. 435, reca: «Approvazione del regolamento per la
sicurezza della navigazione e della vita umana in mare» ed
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n.
17, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55 reca:
«Attuazione della direttiva 90/387/CEE concernente
istituzione del mercato interno per i servizi delle
telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura
di una rete aperta di telecomunicazioni» ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1993, n. 56.
- Il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289 reca:
«Attuazione della direttiva 92/44/CEE concernente
l'applicazione della fornitura di una rete aperta di
telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP) alle linee
affittate» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 maggio 1994, n. 112.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, reca:
«Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla
concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni»
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1995, n.
81.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
4 settembre 1995, n. 420, reca: «Regolamento recante
determinazione delle caratteristiche e delle modalita' di
svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui
all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 103» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 ottobre 1995, n. 240.
- Il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, reca
«Attuazione della direttiva 94/46/CE che modifica le
direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE nella parte relativa alle
comunicazioni via satellite» ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1997.
- La legge 1° luglio 1997, n. 189, reca: «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio
1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il
recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni
mobili e personali» ed e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 1° luglio 1997, n. 151.
- La legge 31 luglio 1997, n. 249, reca «Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» ed
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio
1997, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 1997, n. 318, reca: «Regolamento per
l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle
telecomunicazioni» ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 settembre 1997, n. 221, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191, reca
«Attuazione della direttiva 95/47/CE in materia di
emissione di segnali televisivi» ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1999 (Rettifica
Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999).
- Il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, reca
«Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei
servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso
condizionato» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
292 del 15 dicembre 2000.
- Il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427,
reca: «Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986,
n. 317, concernenti la procedura di informazione nel
settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle
regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e
98/48/CE» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19
del 24 gennaio 2001.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio
2001, n. 77, reca: «Regolamento di attuazione delle
direttive 97/51/CE e 98/10/CE in materia di
telecomunicazioni» ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 marzo 2001, n. 74.
- L'art. 2-bis, comma 10, della legge 20 marzo 2001, n.
66, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni
urgenti per il differimento di termini in materia di
trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche'
per il risanamento di impianti radiotelevisivi» pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001, cosi'
recita:
«2-bis (Trasmissioni radiotelevisive digitali su
frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga
banda). - (Omissis).
10. All'art. 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, le parole: «il Ministero delle comunicazioni
adotta» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorita'
adotta». Le autorizzazioni e le licenze di cui agli
articoli 2, comma 13, e 4, commi 1 e 3, della legge
31 luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero delle
comunicazioni che esercita la vigilanza e il controllo
sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle
rilasciate dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, reca:
«Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le
apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di
telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro
conformita» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
156 del 7 luglio 2001, supplemento ordinario n. 177.
- La legge 3 agosto 2001, n. 317, reca: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001,
n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988,
n. 400, in materia di organizzazione del Governo» ed e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto
2001.
- La legge 23 maggio 1980, n. 313, reca: «Adesione alla
convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia
della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a
Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190,
supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2001, n. 447, reca: «Regolamento recante disposizioni in
materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali
per i servizi di telecomunicazione ad uso privato» ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre
2001.
- Il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21, reca:
«Attuazione della direttiva 1999/64/CE, che modifica la
direttiva 90/388/CEE, in materia di reti di
telecomunicazioni e reti televisive via cavo» ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002.
- La decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro
normativo per la politica in materia di spettro radio nella
Comunita' europea (Decisione spettro radio); e' pubblicata
nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. L 108
del 24 aprile 2002.
- Il decreto ministeriale 8 luglio 2002 recante
«approvazione del piano nazionale di ripartizione delle
frequenze» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio
2002, n. 169, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198,
reca: «Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione
delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per
la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443»
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del
13 settembre 2002.
- La legge 27 dicembre 2002, n. 289, reca:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» ed e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre
2002, supplemento ordinario n. 240.
- L'art. 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante:
«Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15
del 20 gennaio 2003, supplemento ordinario n. 5, cosi'
recita :
«Art. 41 (Tecnologie delle comunicazioni). - 1.
Nell'ambito dell'attivita' del Ministero delle
comunicazioni nel campo dello sviluppo delle tecnologie
delle comunicazioni e dell'informazione, nonche' della
sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni,
l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero
delle comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio
e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti
ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle
poste e delle comunicazioni, di predisposizione della
normativa tecnica, di certificazione e di omologazione di
apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del
Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private
sulla base dell'art. 12, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso
l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione opera la Scuola superiore di
specializzazione in telecomunicazioni ai sensi del regio
decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive
modificazioni.
2. Per un efficace ed efficiente svolgimento dei
compiti di cui al comma 1, all'Istituto superiore delle
comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e'
attribuita autonomia scientifica, organizzativa,
amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla
legge. I finanziamenti che l'Istituto riceve per effettuare
attivita' di ricerca sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere successivamente riassegnati, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo
stato di previsione del Ministero delle comunicazioni -
centro di responsabilita' amministrativa "Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione" e destinati all'espletamento delle
attivita' di ricerca. L'Istituto e' sottoposto al controllo
della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e
al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero delle
comunicazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle
telecomunicazioni acquista la denominazione di Consiglio
superiore delle comunicazioni ed assume tra le proprie
attribuzioni quelle riconosciute in base all'art. 1,
comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, al Forum
permanente per le comunicazioni, che e' conseguentemente
soppresso e nella cui dotazione finanziaria il Consiglio
succede. Trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i componenti del Consiglio
cessano dalla carica. Il Consiglio superiore delle
comunicazioni e' organo consultivo del Ministero delle
comunicazioni con compiti di proposta nei settori di
competenza del Ministero. Con regolamento da emanare entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, si provvede al riordinamento del Consiglio.
4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i
propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti
di radiofrequenze compatibili con la salute umana anche a
supporto degli organi indicati dall'art. 14 della legge
22 febbraio 2001, n. 36, ferme restando le competenze del
Ministero della salute.
5. La Fondazione Ugo Bordoni e' riconosciuta
istituzione privata di alta cultura ed e' sottoposta alla
vigilanza del Ministero delle comunicazioni. La Fondazione
elabora e propone strategie di sviluppo del settore delle
comunicazioni, da poter sostenere nelle sedi nazionali e
internazionali competenti, coadiuva operativamente il
Ministero delle comunicazioni nella soluzione organica ed
interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico,
economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio
connesse alle attivita' del Ministero. Al finanziamento
della Fondazione lo Stato contribuisce mediante un
contributo annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004
di 5.165.000 euro per spese di investimento relative alle
attivita' di ricerca. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle comunicazioni. Prosegue senza
soluzione di continuita', rimanendo confermato, il regime
convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la
Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data
7 marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche
prestazioni relative alle attivita' di collaborazione e la
regolazione dei conseguenti rapporti. Nell'interesse
generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica,
la Fondazione Ugo Bordoni realizza altresi' la rete di
monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a
livello nazionale, a valere sui fondi di cui all'art. 112
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le modalita'
stabilite da apposita convenzione.
6. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici
della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza
con le attivita' indicate al comma 5. I dipendenti della
Fondazione risultanti in esubero in base alla nuova
organizzazione, e comunque fino ad un massimo di ottanta
unita', possono chiedere di essere immessi, anche in
soprannumero, nel ruolo dell'Istituto superiore delle
comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e del
Ministero delle comunicazioni, al quale accedono con
procedure concorsuali, secondo criteri e modalita' da
definire con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Al loro
inquadramento si provvede nei posti e con le qualifiche
professionali analoghe a quelle rivestite. Al personale
immesso compete il trattamento economico spettante agli
appartenenti alla qualifica in cui ciascun dipendente e'
inquadrato, senza tenere conto dell'anzianita' giuridica ed
economica maturata con il precedente rapporto. Per le
finalita' di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa
annua massima di 4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle comunicazioni. I dipendenti che
hanno presentato domanda di inquadramento possono essere
mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al
completamento delle procedure concorsuali.
7. Al fine di incentivare lo sviluppo della
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze
terrestri, in aggiunta a quanto gia' previsto dal
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il
Ministero delle comunicazioni promuove attivita' di
sperimentazione di trasmissioni televisive digitali
terrestri e di servizi interattivi, con particolare
riguardo alle applicazioni di carattere innovativo
nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione tra i
cittadini e le amministrazioni dello Stato, avvalendosi
della riserva di frequenze di cui all'art. 2, comma 6,
lettera d), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali
attivita' sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero
delle comunicazioni e dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, con la supervisione tecnica della Fondazione
Ugo Bordoni attraverso convenzioni da stipulare tra la
medesima Fondazione e soggetti abilitati alla
sperimentazione ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del
2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del
2001, e della deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, sulla base di
progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata in
vigore del provvedimento previsto dall'art. 29 della citata
deliberazione n. 435/01/CONS, per le predette attivita' di
sperimentazione sono utilizzate, su base non
interferenziale, le frequenze libere o disponibili.
8. All'art. 2-bis, comma 10, del decreto-legge
23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole: "sono
rilasciate dal Ministero delle comunicazioni" sono aggiunte
le seguenti: "che esercita la vigilanza e il controllo
sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle
rilasciate dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni".
9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in
ambito locale che alla data di entrata in vigore della
presente legge risultino debitrici per canoni di
concessione per l'esercizio di attivita' di radiodiffusione
dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria
posizione debitoria, senza applicazione di interessi,
mediante pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi entro
novanta giorni dalla comunicazione alle interessate da
parte del Ministero delle comunicazioni, in un'unica
soluzione se l'importo e' inferiore ad euro 5.000, ovvero
in un numero massimo di cinque rate mensili di ammontare
non inferiore ad euro 2.000, con scadenza a partire dal
trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della
comunicazione, se l'importo e' pari o superiore ad euro
5.000.».
- La legge 8 luglio 2003, n. 172, reca: «Disposizioni
per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e
del turismo nautico» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
14 luglio 2003, n. 161.
- L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, recante: «Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202, cosi' recita:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Nota all'art. 1:
- L'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante: «Attuazione
della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti
giuridici dei servizi della societa' dell'informazione, in
particolare il commercio elettronico, nel mercato interno»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile
2003, supplemento ordinario n. 61, cosi' recita :
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) "servizi della societa' dell'informazione": le
attivita' economiche svolte in linea -on line- nonche' i
servizi definiti dall'art. 1, comma 1, lettera b), della
legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;».