IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48  CEE  del 21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza della sig.ra Hahne Anna, nata a Karlskoga (Svezia)
il  10 ottobre 1972, cittadina svedese, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento  del  suo titolo professionale di psicologa conseguito
in  Svezia  ai  fini  dell'accesso  e  dell'esercizio in Italia della
professione di psicologa;
  Rilevato  che  la richiedente e' in possesso del diploma accademico
«Psykologexamen»  conseguito  presso  la  Umea  Universitet  di  Umea
(Svezia) in data 10 maggio 2001;
  Considerato  che la sig.ra Hahne risulta abilitata alla professione
di psicologo in Svezia a decorrere dal 22 maggio 2002, come attestato
dal Ministero degli affari sociali e della sanita' svedese;
  Ritenuto  che  la  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per
cui non appare necessario applicare le misure compensative;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 15 maggio 2003;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra  Hahne  Anna,  nata a Karlskoga (Svezia) il 10 ottobre
1972, cittadina svedese, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa
quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli psicologi -
sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.
    Roma, 3 settembre 2003
                                          Il direttore generale: Mele